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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 545 |
1) acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione, attività che non è qualificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro
2) acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell'oro così ottenuto in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette eccetera); tali operazioni, esercitate in via professionale e non occasionalmente, sono riconducibili, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, alle disposizioni contenute nella citata legge n. 7 del 2000.
Nel primo caso non è necessaria autorizzazione, nel secondo caso è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.
La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato». In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate ovvero di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi di cui all'articolo 247 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 siano annotati:
1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
4) l'annotazione del prezzo pattuito.
Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.
Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell'oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l'attività di «compro oro».
Pertanto l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge sottopone quanti commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, rottami d'oro o metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 e alle relative sanzioni.
L'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000, come già rilevato, stabilisce che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di una forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; di un oggetto sociale che comporti il commercio di oro; dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3) da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale.
1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cede nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì sottoposti all'obbligo di comunicazione del possesso dei requisiti alla questura competente per territorio, almeno tre giorni prima della cessione dei materiali o dei rottami destinati alla fusione, per gli eventuali controlli.
2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è
1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazioni sugli oggetti comprati o venduti:
a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;
b) data dell'operazione;
c) specie della merce comprata o venduta;
d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;
e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;
f) fotografia dell'oggetto;
g) fotocopia del documento d'identità o dell'iscrizione al registro delle imprese del soggetto cedente per ciascuna operazione.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, le informazioni e le documentazioni sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai sensi delle segnalazioni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, e successive modificazioni.
5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e successive modificazioni, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.
6. L'ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è pari a 40.000 euro.
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del settimo comma si applicano, altresì, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione».
1. Agli operatori di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del
1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.
2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese
b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi). – 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA e codice fiscale;
c) luogo, data e ora dell'acquisto;
d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;
e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;
f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.
2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di materiale e gemmologico o recante pietre preziose usati, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla
a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all'articolo 2, comma 7.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fonti di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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