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PDL 545

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 545



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VERINI, MARIASTELLA BIANCHI, COSCIA, MARCO DI MAIO, GRASSI, GRIBAUDO, MARCHI, MARTELLA, SBROLLINI, TULLO

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale

Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, di seguito «compro oro», si è affermato e sviluppato come vera e propria attività commerciale anche se, da sempre, le persone hanno rivenduto i propri oggetti o gioielli più preziosi generalmente in oro in cambio di denaro o di altri beni o servizi che non potevano pagare in moneta. Lo sviluppo esponenziale che i «compro oro» hanno avuto ultimamente rispecchia, quindi, un momento difficile per le condizioni economiche di molti cittadini italiani. A conferma di tale dato c’è il calo delle vendite del comparto della gioielleria che in parte ha contribuito allo sviluppo dell'attività «compro oro». Sono molte le gioiellerie che, nel tentativo di coprire il calo del proprio giro d'affari, cercano di sviluppare un settore che in passato era ritenuto marginale, utile più che altro a recuperare rottami d'oro.
      Molti sono anche i nuovi operatori che esercitano esclusivamente quest'attività, spesso senza alcuna esperienza, spinti, tra l'altro, dai bassi costi di apertura e di gestione. Il guadagno dei «compro oro» sta nell'acquistare l'oro usato a un prezzo che sia chiaramente inferiore al prezzo al
 

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quale poi sarà rivenduto in blocco alle fonderie che acquistano solo da operatori in grosse quantità.
      Secondo stime delle associazioni nazionali di categoria del settore orafo-argentiero, i «compro oro» sarebbero ormai tra i 5.000 e gli 8.000, per un giro d'affari di 2-3 miliardi di euro annui derivanti dalla movimentazione di 70-80 tonnellate di oro e di materiali preziosi (dati 2011-2012).
      Il fenomeno è tutto italiano e ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare i fenomeni della ricettazione e del riciclaggio. Ovviamente non tutti gli operatori del settore alimentano questo mercato occulto, esistono imprese di tutto rispetto, trasparenti e fondate sulla serietà professionale, ma si calcola che queste siano solo il 30-40 per cento del totale delle imprese del settore.
      Ecco perché è indispensabile prevedere una normativa che imponga ai «compro oro» il possesso di precisi requisiti professionali e una completa e assoluta tracciabilità dei materiali acquistati e rivenduti.
      Il commercio di oro è regolamentato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», la quale stabilisce cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.
      L'Ufficio italiano dei cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d'Italia), in base all'articolo 1, comma 3, della citata legge, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di soggetti in possesso di specifici requisiti.
      Secondo un documento della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il commercio del medesimo è legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di «oro da gioielleria». Quindi i «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge medesima; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come oro da investimento a dover assumere la qualifica di operatore professionale in oro.
      I «compro oro» non possono acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sull'oro fino ottenuto e cedere l'oro fino ottenuto.
      I «compro oro» entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (unità di informazione finanziaria - UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.
      Dunque il «compro oro», quale soggetto giuridicamente autonomo, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, qualora sia privo dell'autorizzazione dovuta ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000.
      Per poter qualificare, ai sensi della stessa legge n. 7 del 2000, il commercio di rottami di oro e individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

          1) acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione, attività che non è qualificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro

 

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contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1;

          2) acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell'oro così ottenuto in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette eccetera); tali operazioni, esercitate in via professionale e non occasionalmente, sono riconducibili, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, alle disposizioni contenute nella citata legge n. 7 del 2000.

      Nel primo caso non è necessaria autorizzazione, nel secondo caso è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.
      La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
      È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato». In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate ovvero di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi di cui all'articolo 247 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 siano annotati:

          1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;

          2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;

          3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;

          4) l'annotazione del prezzo pattuito.

      Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.
      Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell'oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l'attività di «compro oro».
      Pertanto l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge sottopone quanti commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, rottami d'oro o metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 e alle relative sanzioni.
      L'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000, come già rilevato, stabilisce che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di una forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; di un oggetto sociale che comporti il commercio di oro; dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3) da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale.

 

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      Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge istituisce un apposito registro denominato «Registro delle attività di compravendita di oro» tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, al quale sono tenuti a iscriversi i «compro oro» in possesso dei predetti requisiti.
      Anche al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si prevede, inoltre, che nella revisione della classificazione ATECO vigente alla data di entrata in vigore della legge sia inserita una definizione specifica delle attività oggetto della legge.
      Sono esclusi dall'obbligo del possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Registro quanti rivendono o acquistano oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, nella forma di attività commerciale occasionale o di attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria e gioielleria.
      L'articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio.
      Il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione del registro telematico degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, compresi rottami, cascami ed avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi; il Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge definirà le modalità operative.
      Al comma 2 dell'articolo 2 si prevede che chi commercia, rivende o acquista, anche per la successiva fusione, oggetti preziosi usati deve indicare nel registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta, la descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuali pietre preziose, allegando relativa fotografia dell'oggetto, il peso e il prezzo pattuito. Deve inoltre essere allegata fotocopia del documento di identità del soggetto cedente per ogni singola operazione.
      Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che i «compro oro» applichino nello svolgimento delle proprie attività le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
      Il comma 7 stabilisce che l'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisca, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti usati d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione ed il riciclaggio.
      L'articolo 4 contiene specifiche norme in materia di pubblicità ingannevole relativa al pagamento in contante a salvaguardia del consumatore.
      L'articolo 5, al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso di privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, istituisce il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
 

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con il quale sono definite altresì le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.
      Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati venduti ai «compro oro», il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oltre che sui quotidiani locali, a cura delle camere medesime.
      L'articolo 6 impone l'obbligo ai soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi, di rilasciare una ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere dati personali del cedente, copia di documento di identità, i dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA e codice fiscale; luogo, ora e data dell'acquisto; descrizione dettagliata dell'oggetto; numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.
      L'articolo 7 introduce misure per la promozione del settore orafo-argentiero istituendo un Fondo per la promozione del settore, compresa la riqualificazione delle attività dei «compro oro», volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria realizzati in Italia nonché alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1.
      È altresì istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo del Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero-gioielliero.
      L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

      1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cede nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì sottoposti all'obbligo di comunicazione del possesso dei requisiti alla questura competente per territorio, almeno tre giorni prima della cessione dei materiali o dei rottami destinati alla fusione, per gli eventuali controlli.
      2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
      3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è

 

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inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.
      4. È escluso dall'applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo chi rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati quale attività commerciale occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria.

Art. 2.
(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati).

      1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazioni sugli oggetti comprati o venduti:

          a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

          b) data dell'operazione;

          c) specie della merce comprata o venduta;

 

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          d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

          e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

          f) fotografia dell'oggetto;

          g) fotocopia del documento d'identità o dell'iscrizione al registro delle imprese del soggetto cedente per ciascuna operazione.

      3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, le informazioni e le documentazioni sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
      4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai sensi delle segnalazioni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, e successive modificazioni.
      5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e successive modificazioni, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.
      6. L'ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è pari a 40.000 euro.

 

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      7. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafo, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.
      8. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 del presente articolo ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati dalle informazioni di cui al comma 1, esclusa l'eventuale documentazione personale del cedente se è un soggetto privato.
      9. Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico alle questure previsto dal comma 2 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Disposizioni fiscali).

      1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le disposizioni del settimo comma si applicano, altresì, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione».

Art. 4.

(Tutela del consumatore).

      1. Agli operatori di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del

 

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consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, in particolare con riferimento alla pubblicità del pagamento in contanti.

Art. 5.
(Istituzione del borsino dell'oro usato).

      1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.
      2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

      1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

              «2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese

 

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l'esportazione e l'importazione di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»;

          b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
      «Art. 14-bis. – (Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi). – 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:

          a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;

          b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA e codice fiscale;

          c) luogo, data e ora dell'acquisto;

          d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

          e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

          f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.

      2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

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Art. 7.
(Promozione del settore orafo nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di materiale e gemmologico o recante pietre preziose usati, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 8.
(Norma transitoria).

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.
      2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

          a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

          b) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fonti di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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