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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 832 |
1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispira alle seguenti finalità:
a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;
c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;
g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione 16 marzo 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;
i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;
l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;
m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai
n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;
o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.
2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.
3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito
1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:
a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;
b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;
c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione
d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;
e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;
m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;
o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.
3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.
5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.
6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con
1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall’United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita dal Dipartimento in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo
a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;
b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.
3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.
1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti,
1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.
2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.
3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.
1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.
2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.
3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti in loco o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.
4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi partner individuati ai sensi dell'articolo 6.
1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;
b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;
e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei princìpi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 31;
f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;
g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner, ai sensi dell'articolo 33;
h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;
i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi partner;
l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;
m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;
n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità nonviolente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.
2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono,
1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.
2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.
3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefìci e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.
1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS. 3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.
1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.
2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».
2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:
a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;
b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;
c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 17;
e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;
f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;
g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23;
h) delibera gli impegni di spesa;
i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;
l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.
1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.
2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.
a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.
4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.
1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata
1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.
2. I compiti delle ULC consistono:
a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;
d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;
e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23.
3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.
1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico»,
a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;
b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;
d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 27;
e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;
f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;
g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;
h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;
m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovratassa su porto d'armi.
2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.
2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità
1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.
3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.
1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
c) non perseguire fini di lucro;
d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.
2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.
4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.
5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili
1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.
3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e no che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.
1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi
1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity building e advocacy sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.
2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di di capacity building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.
3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.
1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;
g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.
1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.
1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:
a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre
b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi partner le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.
3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.
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