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PDL 1496

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1496



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, MATTEO BRAGANTINI, INVERNIZZI, GRIMOLDI, MARCOLIN, PRATAVIERA, BORGHESI, BUSIN, CAON, GUIDESI, GIANLUCA PINI, RONDINI

Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni per la riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Presentata il 7 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le Forze armate italiane, fin dal secondo dopoguerra, hanno garantito ai grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti il diritto all'assegnazione di un accompagnatore militare, con scelta nominativa.
      Per fare fronte alle loro particolari esigenze di assistenza, gli aventi diritto affetti dalle più gravi mutilazioni e invalidità (mutilati dei quattro arti, ciechi amputati di ambo le mani, ciecosordi, ciechi amputati di una mano o di un piede, ciechi, paraplegici, mutilati di ambo gli arti superiori, malati mentali in trattamento sanitario obbligatorio) hanno potuto beneficiare successivamente dell'assistenza continuativa di tre accompagnatori militari; per il secondo e il terzo accompagnatore era prevista l'opzione con un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e accompagnamento, il cui importo risultava differenziato secondo il tipo e il grado dell'invalidità.
      La preziosa e peculiare figura dell'accompagnatore militare costituiva parte integrante
 

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del trattamento pensionistico spettante, che ha natura risarcitoria, come stabilito dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di seguito «testo unico», e ribadito chiaramente dalla Consulta.
      In vista della riduzione degli organici e della prevista sospensione del servizio militare di leva venne approvata la legge 27 dicembre 2002, n. 288, che ha istituito l'assegno sostitutivo anche per il primo accompagnatore, con uno stanziamento permanente di 7.746.853 euro annui. Si è trattato di un primo intervento, che ha dato una risposta parziale alle problematiche nascenti dalla difficoltà delle Forze armate nel mettere a disposizione gli accompagnatori militari, ma i cui limiti sono risultati presto evidenti.
      In primo luogo, la legge n. 288 del 2002, per ragioni di bilancio, in astratto non garantisce il diritto all'assegno a tutti gli aventi diritto. Di fatto, ha coperto le esigenze di 735 soggetti soltanto rispetto ai 1.619 aventi diritto.
      In secondo luogo, l'importo dell'assegno, 878 euro mensili, non sopperisce alle esigenze assistenziali emerse con il venir meno della figura dell'accompagnatore militare. Inoltre, la legge n. 288 del 2002, è parsa discostarsi significativamente dai princìpi della legislazione pensionistica di guerra, che proporziona gli assegni e le indennità al grado e tipo di invalidità.
      Già la legge 23 settembre 1981, n. 533 (Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), all'articolo 1, lettera e), conteneva l'importante principio secondo il quale l'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del testo unico deve assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla tabella E ad esso allegata, la rispondenza di tale indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra.
      Un secondo intervento (articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) rifinanziava la legge n. 288 del 2002 per gli anni 2005, 2006 e 2007 rispettivamente con 10, 15 e 15 milioni di euro.
      Un terzo intervento (legge 7 febbraio 2006, n. 44) riconosceva il diritto all'assegno sostitutivo a tutti gli aventi diritto e ritoccava appena l'importo dell'assegno, portandolo da 878 a 900 euro mensili.
      Il numero esiguo delle domande, che ha avuto il suo picco nel 2006 con 1.123 istanze, e gli importi modesti degli assegni hanno determinato cospicui avanzi nel fondo speciale istituito dalla legge n. 288 del 2002, che al 31 dicembre 2007 evidenziava economie per quasi 33 milioni di euro.
      Nel corso della XV legislatura, la Commissione lavoro della Camera dei deputati aveva approvato in sede legislativa un progetto di legge (poi divenuto atto Senato n. 1940) risultante dall'unificazione di altre iniziative legislative di natura parlamentare (gli atti Camera nn. 1558, 1766 e 1770). La Commissione aveva anche approvato un importante ordine del giorno che impegnava il Governo a reperire le risorse necessarie per parificare gli importi degli assegni agli analoghi assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare.
      Dall'esame della contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze risulta che nel 2007 sono state impegnate somme per gli assegni di integrazione in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare spettanti ai grandi invalidi di guerra e tabellari pari a 48.828.746,47 euro e per gli assegni liquidati dall'ex INPDAP 3.488.638,66 euro.
      L’iter del disegno di legge n. 1940 non è poi giunto a conclusione a causa della fine della legislatura. Il testo era finalizzato a prevedere a regime l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui all'articolo 21 del testo unico considerato che le citate leggi del 2002 e del 2006 avevano effetti transitori alla luce della riforma del servizio di leva. Il problema è pertanto rimasto irrisolto. Di qui, la necessità di promuovere sollecitamente una riforma organica e definitiva della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, come auspicato anche
 

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dalla citata legge n. 44 del 2006, al fine di dare un assetto definitivo all'istituto, onde evitare ulteriori provvedimenti temporanei e provvisori. Ma non solo: è necessario anche prevedere una differenziazione dell'importo dell'assegno sostitutivo che tenga conto della diversa invalidità.
      Da qui la presente iniziativa legislativa, che consta di quattro articoli.
      All'articolo 1 si prevede, per i casi più gravi, come misura dell'assegno il parametro della parificazione graduale a quanto corrisposto al pensionato in sostituzione di ciascuno degli altri due accompagnatori militari; per le altre categorie di invalidi con diritto a un solo accompagnatore l'assegno viene adeguato proporzionalmente dal 2014 al tipo e grado di invalidità.
      Dall'anno 2015, si prevede che anche a questo assegno sia applicato il meccanismo dell'adeguamento automatico, per rendere il presente provvedimento più «longevo», salvaguardando il potere d'acquisto degli assegni.
      All'articolo 2 sono previste procedure di semplificazione amministrativa, per ovviare alle difficoltà incontrate in questi anni dalla categoria e anche dalle amministrazioni, che hanno visto personale distolto per adempimenti procedurali farraginosi e ripetitivi.
      Il comma 3 dell'articolo 2 elimina la disparità di trattamento esistente in particolare in danno dei grandi invalidi per servizio militare di nuovo riconoscimento, i quali, pur avendo diritto agli stessi assegni accessori a domanda spettanti ai grandi invalidi di guerra, per poter recuperare le somme arretrate relative al periodo intercorrente tra l'infortunio e il riconoscimento hanno finora dovuto instaurare un contenzioso, a differenza dei grandi invalidi di guerra che per far valere lo stesso diritto hanno soltanto l'onere di produrre una semplice domanda amministrativa.
      Quanto all'articolo 3, si fa notare che il fabbisogno finanziario per il 2013 e gli anni successivi è ipotizzabile rimanga costante o addirittura diminuisca, considerato che il 71 per cento degli aventi diritto all'accompagnatore sono invalidi di guerra, infortunati civili per scoppio di residuato bellico, con un'età media superiore ai settant'anni e un decremento naturale annuo prossimo al 7 per cento.
      Infatti, dalla relazione tecnica (nota di verifica n. 434 del 10 maggio 2005) utilizzata per l'approvazione della legge n. 44 del 2006, e riesumata durante l'esame degli atti Camera n. 1558 e abbinati, risultavano 2.428 aventi diritto all'accompagnatore; dai dati ufficiali forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), aggiornati al 22 gennaio 2008, si evidenziavano invece 1.619 aventi diritto, anche tenendo conto dei nuovi riconoscimenti e degli aggravamenti.
      Tale discrepanza non è comunque dovuta solo al decremento naturale, ma anche all'erronea inclusione nella nota n. 434 di categorie di invalidi cui non è mai spettato il diritto all'accompagnatore militare (560 pensionati ascritti alle lettere A), numero 4), primo comma, B), numero 2), E), numeri 2), 3), 4) e 5), della tabella E).
      L'utilizzo delle disponibilità del capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alle pensioni di guerra, sembra particolarmente opportuno, considerato che l'inevitabile decremento naturale della categoria determina ovvi avanzi di esercizio.
      All'articolo 4 si dispone l'abrogazione delle disposizioni procedurali collegate all'impossibilità di assegnare un accompagnatore militare di leva o un obiettore di coscienza, in quanto figure non più disponibili, per effetto della sospensione della leva disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
      È altresì raccomandabile la soppressione del fondo istituito dall'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, poiché si è rivelato uno strumento inadeguato a gestire un onere indeclinabile dello Stato verso una categoria di invalidi le cui prestazioni pensionistiche costituiscono diritto soggettivo patrimoniale a finalità risarcitoria (articoli 1 e 77, primo comma, del testo unico).
 

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      A prescindere dall'aridità dei numeri esposti è dovere del Parlamento riconoscere a questa benemerita categoria di cittadini un assegno adeguato alle effettive esigenze assistenziali per ovviare alla perdita del diritto all'accompagnatore militare con scelta nominativa. Finora l'importo dell'assegno è stato calcolato dividendo l'ammontare dello stanziamento per il (presunto) numero degli aventi diritto, senza tener conto dei più colpiti e degli istituti giuridici già esistenti al riguardo.
      La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, afferma solennemente la Costituzione della Repubblica, ma altrettanto sacro dovere della Patria è tutelare e difendere i cittadini che a causa della guerra o del servizio militare hanno perso il bene preziosissimo dell'integrità fisica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
      «In sostituzione dell'accompagnatore previsto dal secondo comma, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E possono ottenere, a domanda, la liquidazione di un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. L'assegno ha natura risarcitoria, non costituisce reddito ed è irrilevante ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali.
      In via transitoria, per l'anno 2013, l'assegno di cui al terzo comma è corrisposto per tredici mensilità nella seguente misura:

          a) per gli invalidi ascritti alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, della tabella E in misura pari al 70 per cento dell'importo mensile in atto dell'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento stabilita dall'ottavo comma;

          b) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis), nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate

 

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nella tabella E insigniti di medaglia d'oro al valor militare, 950 euro mensili;

          c) per gli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E, 475 euro mensili.

      A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella seguente misura:

          a) per gli invalidi ascritti alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, della tabella E in misura pari all'importo mensile in atto dell'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento stabilita dall'ottavo comma;

          b) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis) della tabella E, nonché per i pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E insigniti di medaglia d'oro al valor militare, 1.250 euro mensili;

          c) per gli invalidi ascritti alla lettera B), numero 1), della tabella E, 950 euro mensili;

          d) per gli invalidi ascritti alla lettera C) della tabella E, 850 euro mensili;

          e) per gli invalidi ascritti alla lettera D) della tabella E, 750 euro mensili;

          f) per gli invalidi ascritti alla lettera E), numero 1), della tabella E, 650 euro mensili.

      A decorrere dal 1o gennaio 2015 ai trattamenti economici previsti dal sesto comma si applica il meccanismo dell'adeguamento automatico stabilito dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni».

      2. Al sesto comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «precedenti commi quinto e sesto» sono sostituite dalle seguenti: «commi ottavo e nono».

 

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Art. 2.
(Modalità e termini).

      1. La domanda per la corresponsione dell'assegno in sostituzione dell'accompagnatore previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere presentata alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
      2. La domanda di cui al comma 1 è valida per il conseguimento dei benefìci economici anche per gli anni successivi a quello di presentazione, e, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno del pensionato a segnalare allo stesso ufficio l'eventuale assegnazione di un accompagnatore concesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e a restituire le somme indebitamente percepite dopo l'assegnazione.
      3. Se la domanda di cui al comma 1 è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa; in ogni caso è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 261. Le disposizioni del citato articolo 6 della legge n. 261 del 1991, si applicano anche agli assegni accessori a domanda spettanti ai grandi invalidi per servizio.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 23.638.761,21 euro per l'anno 2013 e in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base 17.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al

 

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capitolo 1316, «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti», per l'anno 2013 e ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. I commi 2 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono abrogati.
      2. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.


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