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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1680 |
a) i commi 1 e 2 modificano il comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale disposizione ha elevato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2003, dai vecchi 360 milioni di lire a 250.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche per accedere alla forfettizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Stanti gli intervenuti mutamenti nei valori monetari nel corso dei sei anni ormai trascorsi, si propone l'elevazione di tale limite, portandolo a 350.000 euro;
b) il comma 3 interviene sul comma 3, lettera b), dello stesso articolo 90 che ha portato, com’è noto, a decorrere dal 1o gennaio 2003, dai vecchi 10 milioni di lire a 7.500 euro l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non concorre a formare il reddito del percipiente, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR. Onde procedere agli opportuni adeguamenti alle intervenute variazioni nei valori monetari, si propone di elevare il predetto importo a 10.000 euro, ferme restando, per la parte eccedente, le modalità di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
c) il comma 4 modifica il comma 6 che aveva esteso alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI il regime di esenzione dall'imposta di bollo previsto ai sensi dell'articolo 27-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, eccetera. Con la richiamata legge inavvertitamente sono state escluse dall'agevolazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche, in favore delle quali se ne propone ora l'estensione;
d) il comma 5 interviene sul comma 8 del citato articolo 90 che, com’è noto, ha riconosciuto, ricorrendo le condizioni in esso stabilite, per gli sponsor e per i committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive individuate dal comma medesimo, il diritto alla deduzione delle spese a tale titolo sostenute dal reddito d'impresa, considerandole comunque di pubblicità ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, limitando tuttavia l'entità della deduzione stessa a 200.000 euro annui. In concreto, quindi, la richiamata norma ha introdotto, ai fini delle imposte sul reddito, una presunzione assoluta in ordine alla natura di tali spese, considerandole comunque di pubblicità, sia pure nel limite di 200.000 euro annui. Le esperienze finora maturate in sede di attuazione di tale disposizione inducono però ad avanzare riserve sull'utilità del permanere del ripetuto limite di deducibilità. Esso, invero, mentre per i soggetti sportivi menzionati si è rivelato di ostacolo al reperimento di mezzi finanziari da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nessun apprezzabile beneficio ha recato alle casse erariali. A quest'ultimo proposito è utile considerare che le spese di pubblicità, proprio in virtù del citato articolo 108, comma 2, del TUIR, sono riconosciute interamente deducibili dal reddito d'impresa del soggetto che le sopporta, nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Quanto evidenziato sembra, pertanto, idoneo a motivare validamente una proposta di modifica di tale limite portandolo a 400.000 euro annui;
e) il comma 9, che modifica l'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del TUIR, consente alle persone fisiche di detrarre dalla propria IRPEF, nel rispetto delle condizioni poste, il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta. Identica detrazione è consentita anche ai fini dell'IRES, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 78 del medesimo TUIR. A motivo del mutato valore della moneta verificatosi dal 2003 ad oggi, si propone di elevare il limite a 3.000 euro.
L'articolo 9 interviene sulle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. In particolare viene imposto l'aggiornamento dei limiti previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Com’è noto la norma prevede l'esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile delle società e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni tributarie della legge 16 dicembre 1991, n. 398. In particolare non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, i proventi realizzati:
a) nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) per il tramite di raccolte pubbliche di fondi.
Vale in proposito osservare che risulta tuttora vigente il limite di 100 milioni di vecchie lire, pari a 51.645,69 euro, fissato con decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1999.
Dato il tempo trascorso, sembra opportuno introdurre un obbligo di aggiornamento periodico del limite, per evitare che rimanga inalterato così a lungo. Nell'immediato si dispone di raddoppiare il limite.
L'articolo 10 prevede l'esclusione dal pagamento dell'equo compenso previsto dall'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Com’è noto la norma attualmente prevede in materia di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, fatti salvi i diritti dell'autore dell'opera, che i produttori fonografici e gli artisti interpreti ed esecutori abbiano diritto a un equo compenso anche nel caso in cui l'utilizzazione pubblica di musica registrata non sia effettuata a scopo di lucro.
In relazione a tale norma, giova considerare che per molte discipline sportive svolte in ambito dilettantistico (nuoto sincronizzato, danza sportiva, ginnastica artistica, pattinaggio eccetera) l'esecuzione di musica registrata perde la sua peculiare connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso.
Atteso quanto rilevato, appare corretto prevedere l'esclusione dal pagamento dell'equo compenso di cui all'articolo 73-bis della legge n. 633 del 1941 nelle manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva nonché per le associazioni e società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI.
L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di controlli sui circoli privati. In particolare si modifica il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione in questione ha stabilito che per gli enti associativi i corrispettivi, le quote e i contributi (di cui all'articolo 148 del TUIR e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) non sono imponibili a condizione che gli enti associativi, con l'esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate un apposito modello (modello EAS). L'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per completezza, deve essere rammentato che gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali non sono tenuti alla presentazione del modello EAS. Tale previsione non è tuttavia risolutiva atteso che la predetta esclusione non opera per le associazioni dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano decommercializzate. Tale previsione rende quindi obbligatoria per la quasi totalità dei soggetti l'obbligo di invio del modello EAS.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare della Direzione centrale normativa e contenzioso n. 45/E del 29 ottobre 2009, ha chiarito che la mancata trasmissione comporta la non fruibilità dei regimi fiscali agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Ne consegue che molte associazioni sportive dilettantistiche, nonostante abbiano regolarmente provveduto alla iscrizione al registro del CONI, possono subire pesanti conseguenze per effetto anche di mere violazioni di carattere formale derivanti dalla mancata trasmissione del modello o dell'aggiornamento del medesimo.
Si ritiene dunque opportuno ed equo estendere l'esclusione dall'obbligo dell'invio del modello EAS, già previsto per le organizzazioni di volontariato iscritte nei
1. La Repubblica, in coerenza con i princìpi stabiliti dall'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell'attività sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero. Il riconoscimento dell'attività sportiva e la sua promozione sono interesse di tutte le istituzioni, centrali e territoriali, che operano in una logica di sistema con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ispirata ai princìpi del federalismo solidale di cui all'articolo 5 della Costituzione, con un ruolo di programmazione e di sostegno. L'attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale. La pratica sportiva è promossa, altresì, come strumento di conoscenza e dialogo, nonché di rispetto delle regole e solidarietà per contrastare la criminalità e il disagio sociale, promuovendo la diffusione di valori di lealtà, correttezza e legalità in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica.
1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:
a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;
b) l'obbligo di vincolo al fondo comune dei contributi, delle quote annuali degli associati e dei beni durevoli con essi acquistati, a garanzia delle obbligazioni assunte dall'associazione e con divieto di loro destinazione al finanziamento della spesa corrente;
c) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da
1. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici è sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto, oltre a quelli elencati a titolo esemplificativo al comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.
2. È fatto divieto di ricorrere al solo criterio del prezzo più basso.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati, inoltre, alla promozione degli spazi per l'attività fisica di base quale strumento per il miglioramento della qualità della vita, il contrasto della devianza giovanile, il recupero della marginalità delle fasce a più alto rischio di esclusione sociale e l'inclusione sociale degli anziani nella prospettiva di una formazione globale e multi-dimensionale della persona».
1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni promotrici di volontariato sportivo di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo la parola: «contribuire» sono inserite le seguenti: «anche attraverso il volontariato sportivo,».
1. Costituiscono segni distintivi di proprietà delle società e associazioni sportive i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attività agonistico-sportive; le attività commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; le attività di licenza d'uso dei predetti segni distintivi e di merchandising, definito ai sensi del comma 3. I segni distintivi, compresi quelli elencati nell'articolo 12 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 12, a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive.
3. Ai fini della presente legge, con il termine merchandising si fa riferimento
1. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
1. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 euro».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».
4. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.
2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.
1. Al primo comma dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto,
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,».
1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, deve altresì assicurare:
a) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;
b) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo;
c) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime di agevolazioni;
d) l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;
e) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per tutti gli atleti, anche di età superiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
f) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Unione delle province d'Italia per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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