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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1814 |
articolo 452-bis, «Inquinamento ambientale» punisce chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;
articolo 452-ter, «Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti» punisce l'autore del fatto di cui all'articolo 452-bis se la compromissione si verifica;
articolo 452-quater «Disastro ambientale» prevede che sia punito chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale;
articolo 452-quinquies «Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica» sanziona condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente;
articolo 452-sexies contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena sia aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette, soggette a vincoli di tutela o se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti;
articolo 452-septies «Traffico di rifiuti» punisce chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti;
articolo 452-octies «Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive» sanziona il traffico illecito e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare;
articolo 452-novies «Delitti ambientali in forma organizzata» mira a punire le cosiddette ecomafie ed è rivolto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al nuovo titolo del codice;
articolo 452-decies «Frode in materia ambientale» prevede le sanzioni per chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa;
articolo 452-undecies «Impedimento al controllo» prevede le sanzioni nei confronti del titolare o del gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti da parte dei soggetti legittimati;
articolo 452-duodecies «Delitti colposi contro l'ambiente» prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite di un terzo;
articolo 452-terdecies «Pene accessorie. Confisca» prevede che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporti, per tutta la durata della pena principale, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
articolo 452-quaterdecies «Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi» dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordini la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197.
L'articolo 1 introduce inoltre nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.
L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-quinquies.1 (Reati ambientali), che prevede, in relazione alla commissione di talune delle nuove figure di reato previste dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale sopra elencate, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
L'articolo 3 prevede disposizioni integrative dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca.
L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, definendo i relativi princìpi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo potrà inoltre emanare disposizioni integrative o correttive.
L'articolo 5 è volto a sostituire il testo attualmente vigente del comma 5, dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la legittimazione delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della medesima legge a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. L'articolo 6 definisce, infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:
Art. 452-bis. – (Inquinamento ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
Art. 452-ter. – (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.
Art. 452-quater. – (Disastro ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro un milione.
La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.
Art. 452-quinquies. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.
Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.
Art. 452-sexies. – (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:
1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
Art. 452-septies. – (Traffico di rifiuti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.
Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.
Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento durevole:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
Art. 452-octies. – (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.
Art. 452-novies. – (Delitti ambientali in forma organizzata). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.
Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà.
Art. 452-decies. – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.
Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 452-undecies. – (Impedimento al controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.
Art. 452-duodecies. – (Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.
Art. 452-terdecies. – (Pene accessorie. Confisca). – La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta la pubblicazione
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.
Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.
Art. 452-quaterdecies. – (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è
b) nel libro II, titolo VIII, capo I, prima dell'articolo 499 è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quinquies.1. – (Delitti ambientali). – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
c) per i delitti colposi di cui all'articolo 453-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni
1. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema
a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;
b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;
d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 2 e 3 le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:
«5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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