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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1670 |
Onorevoli Deputati! Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.
Il capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
L'articolo 1 prevede, per ciascuna missione, le relative autorizzazioni di spesa.
In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di Governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010, a sua volta modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata «transition», che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della «full responsibility», a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 «transition» ed inizio della fase 5 «redeployment»). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri «technical enablers») sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.
Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013. La missione ha il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 (come modificata dall'azione comune 2007/720/PESC del Consiglio dell'8 novembre 2007) a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2063 (2012) del 31 luglio 2012. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2114 (2013) del 30 luglio 2013, che proroga la missione fino al 31 gennaio 2014. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella «buffer zone».
Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC
Il comma 11 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.
Il comma 12 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor. La missione EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un Governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie
Il comma 13 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013. La missione ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.
L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga della missione italiana in Libia per le attività di assistenza, supporto e formazione svolte dal personale militare, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012 –
Il comma 14 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PESC del Consiglio del 13 settembre 2012. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.
Il comma 15 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2057 (2012) del 5 luglio 2012. La missione ha il mandato di contribuire a consolidare la pace e a creare le condizioni per lo sviluppo economico, nonché a rafforzare la capacità del Governo della Repubblica del Sud Sudan a governare efficacemente e democraticamente, per stabilire lo Stato di diritto e per rafforzare i settori della sicurezza e della giustizia.
Il comma 16 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, che richiama la risoluzione 2071 (2012), nella quale il Consiglio di sicurezza aveva espresso profonda preoccupazione per le conseguenze dell'instabilità nel nord del Mali sulla regione e al suo esterno, sottolineando la necessità di rispondere rapidamente per preservare la stabilità in tutta la regione del Sahel, invitando, inoltre, i partner internazionali, compresa l'Unione europea, a fornire assistenza, consulenza, formazione e potenziamento delle capacità all'esercito e alle forze di sicurezza del Mali. La missione ha il seguente mandato: conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali; sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello Stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione
Il comma 17 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 18 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 3, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione
Il comma 19 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e Ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.
Il comma 20 autorizza la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 13.
Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica (corsi di qualificazione tecnico-marinaresca), in attuazione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, rilanciati in occasione della cosiddetta «Tripoli Declaration» sottoscritta il 21 gennaio 2012.
Il comma 22 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.
Il comma 23 autorizza la spesa per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
Il comma 24 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri (VBL Puma-4x4). La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa, prevista dall'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002 e ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327. L'autorizzazione di spesa copre i costi relativi alla rimessa in efficienza dei mezzi oggetto della cessione.
Il comma 25 autorizza la spesa per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195
L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.
In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:
articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1;
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa Organizzazione;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare);
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente,
articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro
articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).
È, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
Il comma 2 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.
Il comma 3 individua, per il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.
Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta e Ocean Shield). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione
L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'applicazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto delle speciali disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previsti dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati
L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano le missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:
la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
Il comma 2 è inteso ad integrare l'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, dello
Il comma 3 è inteso ad integrare l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nel senso di estendere alle attività operative o addestrative svolte al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali la disposizione ivi prevista, che, in relazione alle peculiarità organizzative riferite alle operazioni e attività condotte dalle Forze armate e di polizia fuori dal territorio nazionale (di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e ai sistemi d'arma, mezzi e materiali destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale (di cui all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006), stabilisce che «non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (...) per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli».
La specifica tutela apprestata dalla disposizione in parola nei confronti del personale militare e della Polizia di Stato tiene conto delle peculiari e talvolta eccezionali circostanze in cui essi si trovano ad operare nel corso di missioni internazionali, considerando altresì i particolari doveri connessi con la specificità dell'ufficio esercitato e con lo status posseduto, posto che tali soggetti con funzioni di comando devono assolvere agli specifici compiti assegnati nell'ambito delle proprie attribuzioni, esercitando i poteri a queste correlati e nel limite dei mezzi (anche finanziari) effettivamente a loro disposizione. Tali circostanze, in quanto costituiscono limitazioni oggettive all'atteggiarsi della volontà nell'adempimento dei doveri del servizio, sono assunte dalla disposizione in esame quali parametri imprescindibili di valutazione dei comportamenti tenuti in concreto dai comandanti al momento del fatto. Analoga situazione si presenta nel contesto delle attività operative o addestrative svolte al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali. L'integrazione della disposizione risponde, pertanto, all'esigenza di uniformare la disciplina della responsabilità penale in riferimento a fattispecie analoghe, connotate da circostanze che incidono sensibilmente sulle misure di natura antinfortunistica o per la tutela dell'ambiente che i comandanti sono in grado di adottare.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia contabile; in particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di
Il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle Amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
In particolare, l'articolo 5 autorizza la spesa per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, dalla legge di stabilità per l'anno 2013 (Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228), nonché per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo in Siria, al fine di rispondere all'iniziativa della Presidenza britannica manifestata in occasione del G8 di Lough Erne, per la quale si è auspicato un ulteriore considerevole sforzo finanziario (pari a circa 1,4 miliardi di dollari) per far fronte alle esigenze umanitarie in Siria e nei Paesi vicini e alla luce della revisione degli appelli umanitari delle Nazioni Unite per la Siria e i Paesi limitrofi per una richiesta complessiva di 4,4 miliardi di dollari USA fino a dicembre 2013, si prevede l'allocazione di risorse per interventi umanitari.
Per quanto riguarda l'Afghanistan, i finanziamenti richiesti per l'ultimo trimestre del 2013 sono indirizzati a dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo (luglio 2012). Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF.
L'attuale fase di transizione e la successiva fase di trasformazione richiedono infatti il mantenimento dell'impegno finanziario della comunità internazionale per sostenere l'autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo
L'articolo 6 concerne gli interventi per il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Per quanto concerne la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO nonché al rafforzamento della partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'OSCE e, al fine di rafforzare la cooperazione regionale nell'area, è previsto il finanziamento del Trust Fund InCe istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nonché il contributo all'Iniziativa Adriatica Ionica.
È previsto, inoltre, il finanziamento per la prosecuzione degli interventi operativi
L'articolo 7 prevede, ai commi 1 e 2, disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. In particolare, è prevista, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato.
È stabilita, altresì, la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto.
Sono previste, inoltre, alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti – in tema di:
conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione, nonché per l'invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea;
contratti per acquisti e lavori;
limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità).
Considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento individuati, come nel precedente provvedimento di proroga, è indicato il richiamo all'applicazione – per le attività di cooperazione allo sviluppo – delle disposizioni dettate dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 229 del 2012 (legge di bilancio 2013) e dall'articolo 15 della legge n. 49 del 1987, che consente l'impegno nell'esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza.
Il comma 3 è inteso ad integrare l'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nel senso di prevedere che il trattamento economico del personale militare, di cui si avvale l'Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi al controllo di tali materiali (articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990), sia a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative e a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie. La disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che il trattamento economico di tale personale esula dall'ambito applicativo dell'articolo 1777 del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
Il capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l'articolo 8 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.
L'articolo 9 dispone che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.
L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.
L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2013, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, nonché per adeguare la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni e interventi.
La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono disciplinati, per il periodo 1o gennaio-30 settembre 2013, dal decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.
Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 3), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del Tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del Tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del Tribunale di Roma, negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta
Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 4), è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali. Analogamente, viene reiterata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, relativa alla possibilità di sostenere spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali oltre il tetto massimo annualmente previsto.
Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, devono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Alcune disposizioni del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.
Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia:
l'articolo 2, in materia di personale:
al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposti al
l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;
l'articolo 3, comma 7, prevedendo la possibilità di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge n. 113 del 1954, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra;
l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;
il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;
il comma 4, relativo alla corresponsione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;
l'articolo 3, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;
l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;
l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;
l'articolo 4, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;
l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il tetto massimo annuale per tale tipo di spese.
Con riguardo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:
l'articolo 5, comma 6, dispone, in riferimento alle spese relative al funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e delle sezioni distaccate, la disapplicazione delle seguenti disposizioni:
articolo 6, comma 14, e articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, per l'acquisto di buoni taxi, per l'assunzione di personale a tempo determinato con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di immobili a titolo oneroso e la stipulazione di contratti di locazione passiva;
articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di mobili, arredi e autovetture;
articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio nella pubblica amministrazione;
l'articolo 7, comma 1, in materia di regime degli interventi:
rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, che prevedono deroghe:
al comma 1, con riguardo alle norme di contabilità generale dello Stato, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza;
al comma 4, per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative;
al comma 5, con riguardo al limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per l'importo mensile degli impegni di spesa previsto dall'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 6, con riguardo ai limiti di spesa per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza a personale in possesso di specifiche professionalità ovvero per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 266 del 2005, dall'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
al comma 10, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
dispone la disapplicazione delle seguenti disposizioni:
articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di autovetture;
articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni oggetto del provvedimento.
In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, risultano presentati, ma non ancora assegnati alle Commissioni di merito, i seguenti progetti di legge:
atto Camera n. 45 – Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
atto Camera n. 933 – Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti
11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con:
le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2069 (2012) Afghanistan, 2064 (2012) Libano, 1244 (1999) Kosovo, 2074 (2012) Bosnia-Erzegovina, 1390 (2002) Mediterraneo, 2063 (2012) Sudan, 2114 (2013) Cipro, 2077 (2012) antipirateria, 2095 (2013) Libia, 2057 (2012) Sud Sudan, 2100 (2013) Mali;
le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 20132/240/PESC Afghanistan, 2013/241/PESC Kosovo, 2013/355/PESC valico di Rafah, 2013/354/PESC Palestina, 2012/174/PESC antipirateria, 2011/483/PESC Somalia, 2013/367/PESC Corno d'Africa, 2013/233/PESC Libia, 2012/503/PESC Georgia, 2013/368/PESC Sahel Niger, 2013/34/PESC Mali;
l'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Mediante la tecnica della novella legislativa, l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 7, comma 3, apportano modifiche rispettivamente:
all'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, che disciplina il termine per l'effettuazione di accertamenti disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro;
all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che disciplina i casi di esclusione della responsabilità a titolo di colpa per reati in materia ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro commessi da personale militare e della Polizia di Stato;
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che prevede il distacco presso il Ministero degli affari esteri di personale di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni sul controllo dei materiali d'armamento.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3).
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
15. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
18. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000.
25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000.
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica
3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
4. È autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.
5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo.
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
3. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 2013.
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bonino, Ministro degli affari esteri.
Mauro, Ministro della difesa.
Alfano, Ministro dell'interno.
Cancellieri, Ministro della giustizia.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.
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