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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1619 |
Contenuto
La base giuridica per la modifica dei Trattati è costituita dalla procedura di revisione ordinaria dei Trattati disciplinata all'articolo 48 del TUE. Nel caso particolare del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese in merito al Trattato di Lisbona si è scelto di adottare la forma di un accordo internazionale da allegare ai Trattati, sottoscritto da tutti gli
PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento s'impone alla luce della decisione dei Capi di Stato e di Governo dei ventisette Stati membri dell'Unione europea (UE) riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona. Essi hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione all'UE, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un protocollo da allegare, conformemente alle norme costituzionali dei rispettivi Stati, al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il primo Trattato di adesione all'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato firmato con la Croazia il 9 dicembre 2011.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo è costituito dal Trattato di Lisbona, che a sua volta si suddivide nel TUE, composto da 55 articoli, e nel TFUE, composto da 358 articoli. La base giuridica per la modifica dei Trattati è costituita dalla procedura di revisione ordinaria dei Trattati disciplinata all'articolo 48 del TUE. Nel caso particolare del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese in merito al Trattato di Lisbona si è scelto di adottare la forma di un accordo internazionale da allegare ai Trattati, sottoscritto da tutti gli Stati membri e soggetto a ratifica da parte degli stessi.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Protocollo non ha un'incidenza diretta sulle leggi e sui regolamenti vigenti dello Stato.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi d'incompatibilità con i princìpi costituzionali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
L'intervento si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non emergono profili d'incompatibilità.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla medesima materia.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e costituisce attuazione di una decisione dei Capi di Stato e di Governo dei ventisette Stati membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009.
11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è un adempimento rispetto agli obblighi di natura europea e non presenta profili d'incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali né a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.
PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La normativa non determina alcun effetto abrogativo implicito.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione competente.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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