PDL 416
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 416
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAON, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Istituzione delle classi per l'inserimento scolastico destinate all'alfabetizzazione nella lingua italiana e all'integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana
Presentata il 21 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! L'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata, in taluni casi maggioritaria, di alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.
I dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca registrano per l'anno scolastico 2011-2012 una crescita degli alunni stranieri pari a 755.939 unità, con un incidenza del 7,9 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva. Il rapporto degli alunni stranieri sul totale degli alunni è in continua crescita per ciascun ordine di studio e nella scuola dell'obbligo su 100 alunni 9 sono stranieri. Secondo il rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla Fondazione ISMU, in totale le scuole in cui la presenza di alunni stranieri non è inferiore a quella degli italiani sono 415 (0,7 per cento), 10 in più dell'anno scolastico precedente; 2/3 delle province italiane ha almeno una scuola con la maggioranza
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composta da alunni stranieri, classifica capeggiata da Milano (55), Torino (34) e Brescia (32).
Gli alunni nel complesso subiscono una lieve diminuzione (-0,1 per cento) che risulta più evidente nella scuola primaria e secondaria di II grado (-0,3 per cento), mentre tendono ad aumentare nella scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado (rispettivamente 0,4 per cento e 0,3 per cento). Il costante calo degli alunni italiani è compensato da una maggiore presenza degli alunni con cittadinanza non italiana in ogni ordine di studio: rispetto all'anno scolastico precedente l'aumento è di 45.676 unità, pari al 6,4 per cento, dovuto essenzialmente agli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia (44 per cento degli alunni stranieri in totale) piuttosto che alla consistenza del flusso migratorio (3,6 per cento). Nelle scuole dell'infanzia, 8 bambini non italiani su 10 sono nati in Italia. Questi alunni conoscono la lingua italiana perché approdati alla scuola dell'obbligo dopo aver regolarmente frequentato la scuola dell'infanzia e le loro famiglie sono portatrici di un positivo vissuto di integrazione. Molto critica, invece, è la situazione degli alunni stranieri entrati in Italia già in età scolare avanzata senza conoscere la nostra lingua.
Rispetto alle nazionalità di provenienza di questi studenti, si confermano ai primi posti i gruppi provenienti dai Paesi dell'Est europeo, prima la Romania che, nell'arco di soli due anni, è passata dal 9,7 per cento al 12,4 per cento, seguiti da Ucraina e Moldavia. L'Albania e il Marocco, pur avendo avuto una leggera flessione, continuano ad attestarsi ai primi posti nella classifica delle cittadinanze straniere, rispettivamente con circa 70.000 e 60.000 presenze. La distribuzione territoriale di alunni non italiani, è disomogenea e molto concentrata al Centro-Nord, scarsa al Sud e nelle Isole.
La situazione delle singole istituzioni scolastiche è davvero drammatica, anche alla luce della deroga alle disposizioni ministeriali che hanno imposto il limite del 30 per cento d'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana, tra istituti che insistono nello stesso territorio. Un migliaio di scuole per motivi logistici, di territorio o di disponibilità di offerta formativa, accolgono una percentuale di stranieri che supera il 40 per cento degli alunni totali. Fenomeno rilevante in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte; al contrario, in Campania, Sardegna e Sicilia quasi la metà delle scuole non registra alcuna iscrizione di alunni stranieri.
L'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevede:
a) l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età anagrafica, fatta salva la delibera del collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) l'adattamento dei programmi di insegnamento per gli alunni stranieri anche attraverso interventi per gruppi di alunni allo scopo di facilitare l'apprendimento della lingua italiana ma utilizzando le risorse professionali già in essere nella singola scuola;
c) la promozione di intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, le organizzazioni di volontariato allo scopo, tra l'altro, di promuovere lo studio delle lingue d'origine e l'educazione multiculturale estendendola anche agli alunni italiani.
Di fatto dal 1999 tutti gli alunni stranieri di nuova immigrazione possono essere inseriti, pur non conoscendo affatto la lingua italiana, nelle classi corrispondenti all'età anagrafica, utilizzando per l'apprendimento della stessa le risorse professionali presenti nella scuola, cioè, nella migliore delle ipotesi, interventi saltuari d'insegnamento della lingua italiana utilizzando
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le cosiddette ore di compresenza tra docenti (solo dalle due alle quattro ore settimanali) e inserendo nella programmazione didattica della classe intera l'educazione multiculturale a discapito dell'insegnamento della cultura e delle tradizioni locali.
Il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe è evidentemente un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali. Lo è anche per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica» a causa del rallentamento nello sviluppo della programmazione in quanto gli insegnanti, responsabilmente, devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri, spesso provenienti da Paesi diversi. Tutto ciò costringe gli insegnanti ad essere più tolleranti in merito alla valutazione dei livelli di competenza acquisiti dagli alunni.
È evidente il disagio esistente per gli alunni italiani e stranieri determinato dalla necessità per i primi di vedersi subordinare gli aspetti organizzativi e i contenuti didattici all'attività di integrazione con i secondi, per i secondi dalla mancanza di reali pari opportunità all'apprendimento e all'autentico successo scolastico con conseguente discriminazione rispetto alla possibilità di conclusione dell'intero percorso scolastico.
La scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che generano la fuga dei bambini italiani, dovuta alla preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione, creando una situazione ghettizzante per gli alunni stranieri che perdono occasioni per l'integrazione.
Le scuole affrontano in maniera discrezionale tali problemi, applicando, una didattica improntata alla pedagogia multiculturale, così come previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e dalle successive circolari ministeriali e linee guida seppur non disponendo delle risorse professionali aggiuntive per attuare interventi strutturali per l'insegnamento della lingua italiana.
La mancanza di strumenti e percorsi didattici consoni viola uno dei princìpi fondamentali della «corretta accoglienza», preludio per un autentico inserimento dello studente straniero nei «canali dell'integrazione».
Al riguardo è sufficiente citare l'allarme lanciato da alcune scuole del quartiere San Salvario di Torino, che hanno denunciato la «fuga degli scolari italiani dalle classi multietniche», con la conseguenza di dover formare classi prime con solo alunni stranieri o addirittura di averne persa qualcuna in organico, a vantaggio del numero di iscrizioni alle scuole paritarie.
Nei quartieri caratterizzati da un'alta concentrazione abitativa di famiglie straniere, l'utenza italiana nella scuola dell'obbligo si è assottigliata, rendendo le scuole «omogeneamente non italiane» vista la «fuga silenziosa» dei bambini italiani, a causa di un oggettiva e palese carenza didattica che è di nocimento per tutti gli alunni.
In merito alle iscrizioni alla scuola dell'obbligo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca suggerisce criteri organizzativi per promuovere patti con gli enti locali per distribuire equamente gli alunni stranieri sul territorio.
Tuttavia le istituzioni scolastiche si sono indirizzate verso la legittimazione di «un insegnamento interculturale che assuma la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola» e ancora che «in tutti i casi, anche nelle scuole primarie, gli insegnanti possono valorizzare il plurilinguismo dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti scoprendo i prestiti linguistici tra le lingue». Infine, si segnala «la necessità di superare le
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proposte marcatamente identitarie ed eurocentriche, nel campo dell'insegnamento della storia, concettualizzando il nesso storia-cittadinanza; di considerare la geografia un'occasione quanto mai privilegiata per la formazione di una coscienza mondialistica; o l'opportunità di allargare lo sguardo degli alunni stessi in chiave multireligiosa».
Fin dal momento in cui il bambino straniero arriva nel nostro Paese, presenta non solo bisogni primari, ma anche il bisogno di capire e di essere capito, oltre che di riuscire ad orientarsi tra codici linguistici diversi. Egli sperimenta da subito il bisogno di apprendimento, come bisogno primario per riuscire ad ottenere tutto ciò cui ha bisogno. Ogni alunno straniero non italofono, entra in classe con la sua storia, la differente biografia linguistica, i suoi saperi e le competenze acquisite. La scuola deve essere capace, prima di tutto, di individuare le abilità, le competenze e le conoscenze acquisite e, principalmente, programmare una serie di interventi che garantiscano ai minori stranieri l'opportunità di avere le stesse possibilità di successo scolastico che hanno i loro compagni di banco autoctoni.
La proposta di legge traduce le predette considerazioni in linguaggio tecnico-giuridico riaffermando alcuni concetti fondamentali e universali: la tutela del diritto allo studio del minore straniero, l'educazione interculturale come suo orizzonte culturale e la scuola come luogo principe per la costruzione e condivisione di regole comuni per la formazione del cittadino e per la convivenza democratica.
La presente proposta di legge prevede, nell'ambito degli interventi volti a modificare l'organizzazione delle classi nella scuola dell'obbligo, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, di rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, siano essi comunitari che extracomunitari, alla scuola dell'obbligo, provvedendo all'istituzione di classi per l'inserimento scolastico (composta ciascuna da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti, suddivisi secondo l'ordine di scuola a cui sono iscritti), che consentano agli studenti stranieri con uno scarso o inesistente livello di alfabetizzazione della lingua italiana, di frequentare corsi di apprendimento
full immersion, quali corsi di base preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi definitive, prevedendo anche attività didattiche di maggiore integrazione interculturale con la comunità territoriale di «nuova appartenenza» dello studente straniero.
In particolare, l'articolo 1 stabilisce il principio generale in base al quale l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L'articolo 2, comma 1, prevede che siano istituite presso le singole istituzioni scolastiche (laddove si registrino importanti presenze di nuova immigrazione) o in rete tra istituti limitrofi, classi per l'inserimento scolastico sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado.
L'articolo 2, comma 2, prevede le seguenti misure:
a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica di «italiano lingua 2». Dove per «italiano lingua 2» si intende che la lingua italiana rappresenta per gli alunni stranieri la lingua straniera dopo quella materna. Evidentemente la metodologia e la didattica di insegnamento dell'italiano, che per l'alunno della classe-ponte è la lingua straniera, richiedono modalità differenti di attuazione rispetto all'insegnamento della lingua italiana ad alunni italiani;
b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale. La gestione e la valutazione delle attività della classe per l'inserimento scolastico non possono essere lasciate al libero arbitrio dell'insegnante titolare della stessa, ma devono esserne responsabili le autonomie scolastiche e territoriali;
c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici
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personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura del Paese di accoglienza;
e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
g) l'educazione alla cittadinanza.
All'articolo 3 è previsto che gli studenti stranieri iscritti alla scuola primaria frequentino la classe per l'inserimento per un anno scolastico con un monte settimanale di venti o ventiquattro ore di lezione nel rispetto della scelta del tempo-scuola da parte delle famiglie. Di contro gli studenti stranieri iscritti alla scuola secondaria di primo grado, frequenteranno la classe-ponte sempre per un anno scolastico, ma per diciotto ore settimanali.
Tutti gli studenti stranieri frequentanti le classi per l'inserimento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, seguiranno un programma scolastico suddiviso in tre macro unità di apprendimento:
a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;
b) percorsi monodisciplinari o interdisciplinari, per arricchire la comprensione e l'uso del lessico italiano relativo agli indicatori disciplinari di base con un'attenzione particolare rivolta alla matematica;
c) percorsi didattici di educazione, alla cittadinanza.
Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che per il restante monte ore scolastico obbligatorio, contemporaneamente alla frequenza nella classe per l'inserimento scolastico, gli alunni stranieri debbano condividere con la comunità scolastica (inserendoli provvisoriamente in gruppi classe coerenti all'età anagrafica degli stessi) momenti educativi e didattici consoni all'apprendimento della lingua italiana orale della socialità, quali le attività sportive, le attività ludiche, le attività espressive del disegno, del canto e della recitazione, dell'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica. La partecipazione ad attività educative comuni comprende anche la frequenza alla mensa nelle scuole in cui essa è presente. Attraverso la lingua della socialità gli alunni stranieri potranno misurarsi con il mondo delle relazioni facilitando il nascere del senso di appartenenza alla comunità scolastica più in generale. Fondamentale questo passaggio al fine di offrire l'autentico senso dell'esperienza della classe per l'inserimento scolastico: essere consapevoli che essa è un primo passaggio importante verso la garanzia di possedere pari opportunità rispetto alla capacità di affrontare tutto il percorso scolastico con successo.
Al comma 9 dell'articolo 3 si prevede che per ogni alunno straniero debbano essere valutate, da parte dell'insegnante titolare della classe per l'inserimento scolastico le conoscenze acquisite della lingua italiana e la conoscenza-condivisione delle regole della convivenza civile. Come già anticipato tutte le operazioni quali la programmazione delle macro unità di apprendimento, le prove di valutazione finale delle stesse ed i criteri della valutazione stessa, non possono essere demandate al singolo insegnante, ma responsabilmente devono essere predisposte dall'autonomia scolastica (o dagli istituti in rete) al fine di garantire la massima oggettività della valutazione in uscita degli alunni stranieri oltre che il monitoraggio delle attività effettivamente svolte.
Al termine del percorso nella classe per l'inserimento scolastico, a seguito di una valutazione finale positiva, l'istituto scolastico iscriverà gli studenti nella scuola e nel gruppo classe definitivi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 45 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
L'articolo 4 chiede alle istituzioni scolastiche di favorire l'organizzazione e l'attuazione
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di piani di studio personalizzati almeno per i due anni scolastici successivi all'inserimento nel gruppo classe definitivo. L'istituzione scolastica avrà responsabilmente cura di predisporre progetti di compito che prevedano il potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell'insegnamento di un metodo di studio. Tutto ciò sarà possibile utilizzando le risorse organiche e finanziarie in dotazione agli istituti stessi e organizzando, in modo flessibile e mirato, il monte ore dedicato all'insegnamento delle attività alternative e alle attività opzionali o extra-curricolari.
Questo secondo ed ultimo percorso che durerà per due anni scolastici interi permetterà agli alunni stranieri di potenziare l'uso e la conoscenza della lingua italiana e di imparare le conoscenze specifiche delle singole discipline quali la storia, la geografia, le scienze, la matematica e la geometria. Tutto il monte ore curricolare obbligatorio dovrà essere frequentato all'interno del gruppo classe definitivo, fatto salvo ovviamente l'insegnamento della religione cattolica che è facoltativo per tutti gli alunni.
Per quanto attiene alla destinazione delle risorse da impiegare nell'ambito dell'insegnamento linguistico-culturale nelle classi per l'inserimento scolastico (articolo 5), una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale è assegnata nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante disposizioni per l'istituzione del «fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».
L'articolo 6 prevede la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, su base provinciale, effettuata dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, e organizzata in rete tra scuole limitrofe, coinvolgendo, ove fosse possibile, anche il personale EDA (Educazione degli adulti), che da anni opera nel settore dell'integrazione culturale e nella didattica di alfabetizzazione dell’«italiano lingua 2».
L'articolo 7 indica alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado quali sono gli insegnamenti da garantire agli alunni stranieri fruitori della classe per l'inserimento scolastico in merito all'educazione alla legalità ed alla cittadinanza.
L'articolo 8 prevede che le classi per l'inserimento scolastico siano istituite sul territorio provinciale, in relazione all'effettivo numero di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana presenti sul territorio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. L'integrazione scolastica per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Art. 2.
(Accoglienza e alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana).
1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione, nel numero indicato all'articolo 8. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.
2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
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b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
g) l'educazione alla cittadinanza.
Art. 3.
(Composizione e svolgimento delle attività della classe per l'inserimento scolastico).
1. In deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di criteri per la formazione delle classi, la classe per l'inserimento scolastico è composta da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti.
2. Gli studenti stranieri che non conoscono l'italiano e sono iscritti alla scuola primaria frequentano la classe per l'inserimento scolastico per almeno un anno scolastico e per almeno venti ore settimanali ovvero ventiquattro ore settimanali se la famiglia opta per l'iscrizione al tempo pieno.
3. L'insegnante titolare della classe per l'inserimento scolastico della scuola primaria effettua ventiquattro ore di insegnamento alla settimana.
4. Gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana e sono iscritti alla scuola secondaria di primo grado frequentano la classe per l'inserimento scolastico per almeno un anno scolastico e per almeno diciotto ore settimanali.
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5. L'insegnante titolare della classe per l'inserimento scolastico della scuola secondaria di primo grado effettua diciotto ore di insegnamento alla settimana.
6. Gli studenti stranieri che frequentano le classi per l'inserimento scolastico della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di cui ai commi 2 e 4, seguono un programma scolastico suddiviso in tre macro unità di apprendimento:
a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;
b) percorsi monodisciplinari o interdisciplinari, per arricchire la comprensione e l'uso del lessico italiano relativo agli indicatori disciplinari di base con un'attenzione particolare rivolta alla matematica;
c) percorsi didattici di educazione alla cittadinanza.
7. Al fine di completare il monte ore settimanale obbligatorio di lezione della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, gli studenti stranieri sono altresì inseriti provvisoriamente in gruppi classe presenti nella scuola e impegnati in attività ludico-didattiche, espressivo-motorie, tecnico-informatiche, al fine di favorirne un positivo inserimento sociale anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana della socialità. Gli studenti stranieri sono altresì tenuti a partecipare, nei gruppi classe provvisori, all'insegnamento della lingua inglese e all'attività educativa della mensa scolastica, se richiesta.
8. Le autonomie scolastiche che usufruiscono della classe per l'inserimento scolastico organizzata in rete, coordinate dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e supportate dagli enti locali coinvolti, provvedono ad organizzare l'inserimento provvisorio degli studenti stranieri che frequentano la classe per l'inserimento scolastico nei gruppi classe per le attività di cui al comma 7 e a supportare taleinserimento
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con i necessari servizi, secondo i princìpi dell'efficienza, dell'efficacia e della flessibilità.
9. Al termine dell'anno scolastico, per ogni studente straniero sono valutate, da parte dell'insegnante titolare della classe per l'inserimento scolastico, le conoscenze e le competenze acquisite. L'istituzione scolastica o le autonomie organizzate in rete provvedono a formulare la programmazione delle tre macro unità di apprendimento, le relative prove di valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite e i criteri della valutazione stessa.
10. Al termine del corso annuale presso la classe per l'inserimento scolastico, a seguito di una valutazione finale positiva, le singole istituzioni scolastiche, secondo il dettato dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, provvedono ad iscrivere gli studenti stranieri presso la scuola definitiva e nel gruppo classe definitivo.
Art. 4.
(Piani di studio personalizzati biennali
post classe per l'inserimento scolastico).
1. Al fine di garantire agli studenti stranieri il diritto-dovere all'apprendimento e le pari opportunità alla partecipazione attiva e con successo al percorso scolastico, almeno per i due anni scolastici successivi all'inserimento nel gruppo classe definitivo, l'istituzione scolastica predispone piani di studio personalizzati che prevedono il potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell'insegnamento di un metodo di studio. Per tali piani di studio personalizzati dell'offerta formativa sono utilizzate le risorse organiche e finanziarie in dotazione e il monte ore curricolare sia delle attività alternative alla religione cattolica, sia delle attività extra-curricolari o opzionali.
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Art. 5.
(Risorse destinate all'insegnamento linguistico-culturale nelle classi per l'inserimento scolastico).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dal fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Art. 6.
(Dotazioni organiche dei docenti).
1. Le dotazioni organiche aggiuntive relative agli insegnanti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che le organizza anche in rete tra scuole limitrofe e coinvolge, ove possibile, anche il personale per l'educazione degli adulti (EDA). Le attività di cui al primo periodo si svolgono secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme della presente legge, sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del decreto annualmente predisposto relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole primarie, secondarie di primo grado e centri EDA.
2. Gli enti locali, ove siano organizzati in rete ed ove necessario, predispongono l'accesso degli studenti alla classe per l'inserimento scolastico mediante il servizio di trasporto scolastico sul territorio.
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Art. 7.
(Educazione alla cittadinanza).
1. Nell'ambito dell'elaborazione del curricolo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado garantiscono i seguenti insegnamenti per gli studenti stranieri:
a) l'educazione alla legalità e alla responsabilità;
b) la comprensione dei diritti e doveri rispetto agli altri, della tolleranza, della lealtà, del rispetto della legge italiana;
c) il sostegno alla vita democratica.
Art. 8.
(Criteri per l'istituzione delle classi per l'inserimento scolastico).
1. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico di cui alla presente legge deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri che non conoscono l'italiano e aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
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l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.