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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1373 |
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della canapa denominata cannabis sativa che, anche tramite i progetti pilota di cui all'articolo 2, integri la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione della cannabis sativa e per una stabilizzazione della sua produzione.
2. La presente legge si applica esclusivamente alla coltivazione della cannabis sativa con una percentuale di delta-1-tetraidrocannabinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3 per cento.
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro per la realizzazione di cinque progetti pilota per la cannabis sativa in cinque regioni, selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.
2. I progetti pilota di cui al comma 1 prevedono:
a) studi di fattibilità economica, tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale;
b) la selezione delle sementi più adatte per ogni territorio, promuovendo a
c) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;
d) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa; tali centri, nella fase iniziale, sono destinati alla lavorazione dei prodotti coltivati in attuazione dei progetti pilota.
3. I soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 si impegnano a realizzare il progetto pilota entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.
1. Al fine di disciplinare la produzione della canapa e di prevedere i controlli necessari per evitare eventuali abusi, il coltivatore è tenuto a denunciare all'ufficio dell'assessorato regionale competente le coltivazioni di canapa da lui effettuate. Nella denuncia devono essere indicati:
a) il nome della varietà di canapa utilizzata e copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore;
b) la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle catastali e i relativi mappali;
c) il recapito telefonico del produttore;
d) la data prevista della semina.
2. La denuncia di cui al comma 1 deve essere presentata entro due settimane dalla data della semina.
3. Il coltivatore ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della canapa, il disciplinare per il campionamento della coltura.
1. Le Forze dell'ordine sono autorizzate a effettuare i necessari controlli sulle coltivazioni di canapa.
2. Qualora gli addetti ai controlli ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare prelievi e campionamenti della coltura, essi sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore.
3. Il procedimento ufficiale per la determinazione del contenuto di tetraidrocannabinolo della canapa è quello previsto dal regolamento (CEE) n. 421/86 della Commissione, del 25 febbraio 1986.
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico;».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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