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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A-bis |
1) il calcolo delle circostanze attenuanti;
2) la possibilità del patteggiamento (consentito quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni);
3) l'applicazione (attualmente in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013) della detenzione domiciliare ai condannati a pena non superiore a diciotto mesi, anche se residuo di maggior pena;
4) le misure alternative alla detenzione in carcere per i casi di pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, ovvero a sei anni per fattispecie di reati relativi ad uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono in primo luogo l'aggravante specifica per la fattispecie di falsità che abbia cagionato un danno patrimoniale. Si propone che la pena, già oggi prevista, della reclusione da uno a quattro anni sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile dei partiti e movimenti politici.
Inoltre, viene prevista un'ulteriore ipotesi che aumenta (dal minimo di due al massimo di sette anni di reclusione per i responsabili della revisione dei bilanci dei partiti) nel caso di partiti o movimenti politici la pena già riferita alla fattispecie commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, oggi sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.
Anche alle nuove ipotesi proposte si applica l'ulteriore aggravante, con aumento della pena fino alla metà, attualmente prevista se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società (nel caso di specie, il partito) assoggettata a revisione.
Viene modificato per coordinamento anche il comma 5 dell'articolo 27 sull'applicabilità delle pene a chi dà o promette l'utilità ovvero ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico. Viene precisato che le pene si applicano anche agli amministratori del partito o movimento politico.
Le modificazioni proposte all'articolo 28 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in relazione alle ipotesi di corruzione dei revisori, già previste e punite con la reclusione sino a tre anni ovvero, se per denaro o altre utilità, da uno a cinque anni, aggiungono specifiche aggravanti – con aumento della pena fino al doppio – nei riguardi di chi effettua il controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici.
È poi introdotto nel decreto legislativo n. 39 del 2010 un nuovo articolo 28-bis, in base al quale la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 27 e 28, commessi nell'attività di revisione dei bilanci dei partiti e movimenti politici, comporta comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'articolo 9 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura previgente alla legge n. 96 del 2012, che ha elevato tale quota di detraibilità dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento dall'anno 2014, riducendo peraltro il limite massimo dell'importo annualmente detraibile a 5.000 euro, cifra pari al limite massimo che i partiti ed i movimenti politici possano ricevere dalle persone fisiche.
Il medesimo limite alle erogazioni liberali, 5.00 euro, è previsto anche per le persone giuridiche. Al contempo, rendiamo più stringenti i divieti di contribuzione ed erogazione liberali da parte delle società e degli enti pubblici. Si rendono applicabili ai partiti politici le sanzioni e le pene previste dal codice civile per i reati di falso in bilancio. Fatta salva la suddetta fattispecie nonché quella del finanziamento illecito, si dispongono ulteriori sanzioni pecuniarie, comminate dalla Commissione per il controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, nel caso di violazione delle disposizioni inerenti alle erogazioni liberali. Gli importi delle sanzioni dovranno essere versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Con l'articolo 10 si estende l'esperibilità dell'azione di classe dei consumatori anche avverso le società di revisione incaricate
a) si propone l'abrogazione dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione;
b) oltre all'abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 515 del 1993, che prevede tariffe postali agevolate a beneficio dei candidati alle elezioni politiche, si propone di abrogarne anche gli articoli 9 (modalità di ripartizione dei contributi per le elezioni della Camera e del Senato), 9-bis (ripartizione dei medesimi contributi in caso di elezioni suppletive) e 16 (istituzione del fondo per l'erogazione dei contributi e procedura per la ripartizione del fondo per le elezioni europee), ad eccezione del comma 5, che rinvia all'articolo 12 riguardante il controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali;
c) si propone l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995, che regola l'erogazione del fondo per i contributi alle spese per le elezioni regionali;
d) si propone l'abrogazione dell'intera legge n. 157 del 1999;
e) si propone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la presente proposta di legge.
Il comma 2, infine, stabilisce che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svoltesi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 15 istituisce presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali finanziamenti agevolati assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.
Al comma 4 del medesimo articolo viene inserita la clausola di neutralità finanziaria necessaria al fine di evitare oneri per la finanza pubblica connessi ad eventuali esigenze di rimborso delle spese di gestione del fondo e di istruttoria delle pratiche sostenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa. Poiché detta società è un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, non si può infatti imporre alla stessa la gratuità della gestione. Si presume quindi che dette spese trovino compensazione a valere su parte delle entrate derivanti dai tassi di interesse applicati.
L'articolo 16 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.
Danilo TONINELLI,
Relatore di minoranza.
1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.
1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini attraverso cui concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella
forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:
a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;
b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.
(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione dell'articolo 14-bis del testo della Commissione.
1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali»;
e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifiche effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione o del revisore, ove presente, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
2. In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di pubblicità, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni ricevute nell'anno di esercizio a cui si riferisce l'inottemperanza.
3. I medesimi obblighi di pubblicità e le medesime sanzioni previste per i casi di inottemperanza sono imposti alle articolazioni territoriali dei partiti.
4. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, dopo le parole: «si avvalgono di» sono aggiunte le seguenti: «un revisore contabile iscritto all'albo o, in alternativa, di».
3. Le medesime disposizioni si applicano a tutte le articolazioni territoriali dei partiti a favore delle quali siano erogati, in qualsiasi forma, contributi annui superiori ai 50.000 euro.
1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati sono effettuati dalla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.
2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».
3. La Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni private e delle contribuzioni pubbliche a qualsiasi titolo ricevute dal partito medesimo nell'anno di esercizio a cui la contestazione si riferisce, nei seguenti casi:
– mancata presentazione del rendiconto e dei relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997;
– mancata presentazione del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno;
– mancata certificazione esterna del bilancio;
– inottemperanza agli obblighi contabili di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge n. 2 del 1997, accertata in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva.
4. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni o difformità del rendiconto rispetto alle scritture e agli altri documenti contabili, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica al partito una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
5. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni nella relazione di gestione e nella nota integrativa, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
6. Ai partiti e ai movimenti politici che abbiano presentato, nel complesso dei candidati ad essi riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare
1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti; «, e dal comma 1-quater».
8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà».
10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto».
11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro».
12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
«Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli importi fino a 5.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
2. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica o giuridica è pari all'importo di 5.000 euro annui.
3. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla società stessa o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere donazioni, né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che operino in regime di concessione pubblica.
4. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
5. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito politico al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.
1. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti
1. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: possono mettere è aggiunta la seguente: occasionalmente;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;
b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5 e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;
e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 18 e commi 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.
1. È istituito, presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base a un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e nei limiti delle medesime. Nel Fondo confluiscono altresì le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 della presente legge, il cui ammontare è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, in merito alla destinazione di somme per interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono essere riunite e coordinate le disposizioni della presente legge nonché le altre disposizioni legislative in materia di:
a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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