Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1162

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1162



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERINI

Disposizioni per il recupero, la riproduzione e la conservazione dell'agrobiodiversità e degli antichi sistemi di coltivazione, delle tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico

Presentata il 5 giugno 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! L'Italia è uno dei Paesi europei più ricchi di biodiversità. Una ricchezza che le deriva dalla sua posizione geografica e dalla sua straordinaria conformazione geomorfologica, climatica e ambientale: condizioni che hanno permesso alla biodiversità naturale di evolvere in forme uniche e di contribuire allo sviluppo di una biodiversità alimentare che costituisce un patrimonio dal valore inestimabile. Purtroppo, però, molte delle colture alimentari conosciute si sono estinte o sono in via di estinzione. La scomparsa di varietà o di razze si traduce non solo nella perdita di sapori autentici, ma anche in quella di aspetti della nostra cultura ad essi legata. Salvarle significa, quindi, salvare un patrimonio naturale, economico, sociale e storico di straordinario valore. Questa proposta di legge si occupa, nello specifico, di agrobiodiversità, ovvero di frutti antichi: quelli che si coltivavano fino a trenta o quaranta anni fa e che ora non si coltivano più a causa dell'affermazione della frutticoltura moderna e industriale, che impone la commercializzazione di pochissime varietà, costanti nel tempo, facili da stoccare e da conservare. Oggi conosciamo pochissime varietà di frutti, ma ce ne sono migliaia, differenti e speciali. Il recupero, la riproduzione e la conservazione di queste antiche varietà sono attività preziose, condotte con cura e impegno da realtà diverse e sparse in tutto il nostro territorio: frutteti-collezione, aziende agricole, giardini, musei. Raccoglitori informali, amatori e ricercatori che individuano, salvano e diffondono ciò che si coltivava un tempo, ma che ora non si coltiva quasi più, e che dovrebbe essere recuperato affinché non vada perduto. Conoscenze preziose, a cui
 

Pag. 2

guarda con interesse anche la ricerca scientifica per il loro utilizzo nell'agricoltura sostenibile e nelle biotecnologie, ma che sono disperse in una moltitudine di esperienze. Ciò rende difficile avere un'idea precisa del numero delle molte varietà di frutti antichi recuperati. Questo patrimonio collettivo andrebbe inventariato, classificato e registrato prima che vada perduto irrimediabilmente. Anche il legislatore ha compreso, negli ultimi anni, la necessità di introdurre nel diritto internazionale il tema della conservazione dell'agrobiodiversità.
      Una tappa fondamentale è stata il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge n. 101 del 2004. Questo Trattato è l'unico accordo internazionale vincolante che disciplina la conservazione, l'uso sostenibile e la condivisione dei benefìci delle specie vegetali utilizzate in agricoltura. Esso introduce veri e propri diritti per gli agricoltori «custodi», vale a dire gli agricoltori impegnati a conservare nel loro terreno specie a rischio di erosione genetica o di estinzione, e istituisce un sistema di accesso facilitato alle risorse genetiche di ogni Paese firmatario. L'Italia lo ha ratificato ai sensi della legge n. 101 del 2004, con la previsione che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisca in sede internazionale sullo stato di applicazione del Trattato ed effettui un costante monitoraggio sugli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome. In applicazione del Trattato, poi, è stato approvato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, per attuare il quale è stato istituito un Comitato permanente costituito da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni, che si riunisce regolarmente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Uno degli obiettivi del Piano è la messa a sistema delle informazioni contenute nelle diverse banche del germoplasma operanti nel territorio. Diversi istituti conservano rilevanti risorse genetiche, ma tali informazioni spesso non sono a disposizione immediata o collegate a una rete che comprenda le risorse presenti sul territorio. Le attività previste dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo sono state incorporate nella Strategia nazionale della biodiversità, coordinata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha visto la sua approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ottobre 2010 e che rappresenta il quadro unitario nazionale per la tutela della biodiversità in tutte le sue forme. Un quadro normativo complesso, quello descritto, che intreccia vari livelli: internazionale, nazionale e regionale. A livello regionale, in particolare, sono state emanate diverse leggi per la tutela della biodiversità rurale. La presente proposta di legge non ha l'ambizione di definire un sistema di tutela dell'agrobiodiversità a livello nazionale, né di prevedere un terreno normativo comune sia per le regioni che sono provviste di leggi regionali sulla tutela delle risorse genetiche sia per quelle che ne sono prive. Essa si pone un obiettivo diverso: aiutare e sostenere economicamente quelle realtà che in questi anni si sono fatte custodi, volontarie e appassionate, di un importante patrimonio collettivo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini del recupero, della riproduzione e della conservazione della agrobiodiversità, degli antichi sistemi di coltivazione, delle tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo destinato a sostenere le azioni di tutela promosse dagli agricoltori custodi.
      2. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori, professionisti o amatoriali, che provvedono alla conservazione in situ o presso fattorie delle varietà e delle razze locali assicurando la loro salvezza dal rischio di estinzione o di erosione genetica.
      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti per il recupero, la riproduzione e la conservazione della agrobiodiversità, degli antichi sistemi di coltivazione, delle tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico, proposti da soggetti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su