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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 381 |
1) rendere ancora più invisibili le soggettività della prostituzione migrante, cioè quelle più deboli e soggette a sfruttamento;
2) sviluppare la creazione di un doppio mercato, uno legale e uno clandestino, con settori specializzati per la prostituzione minorile;
3) favorire le penetrazioni della mafia e delle reti criminali straniere nella gestione della prostituzione al chiuso.
Mentre la criminalizzazione del cliente trasformerà tale soggetto da primo mediatore tra chi si prostituisce in condizioni di sfruttamento e istituzioni sociali e di polizia in un inconsapevole alleato delle reti criminali. Un intervento legislativo in tale senso accelererebbe queste trasformazioni, già in atto nel mercato chiuso della prostituzione, come evidenziano molte ricerche sul tema.
Alcune esperienze, e tra queste vorrei ricordare quella svedese che si concentra sulla repressione del fenomeno, dimostrano, in base all'opinione di molti ricercatori e di molti operatori del settore, come scelte di regolamentazione estreme rendano di fatto inattuabile qualsiasi politica di controllo della prostituzione, in particolare impedendo la protezione delle vittime di tratta. Queste ultime, infatti, risultano essere sostanzialmente isolate nella loro attività di prostituzione e sono quasi rinchiuse in case «sconosciute», dove arrivano clienti portati dagli sfruttatori. Si tratta di clienti particolarmente duri e anche violenti che trovano più «piccante» il fatto di consumare sesso a pagamento in maniera più furtiva e clandestina. In tal modo sembrerebbero aumentare i reati contro chi si prostituisce poiché le prostitute non sono adeguatamente «protette» dai controlli derivanti dalle attività di prevenzione delle Forze di polizia, ma solo dai loro protettori/sfruttatori. La clandestinità dell'esercizio della prostituzione rende tutto più incerto e poco trasparente: anche la protezione delle vittime del traffico di esseri umani, anche se formalmente è, ovviamente, combattuto.
Il grado di civiltà e di democrazia di una comunità si misura innanzitutto dal tipo di diritti, di servizi e di opportunità che essa è in grado di offrire alle fasce più deboli e marginali presenti sul proprio territorio. Il rapporto tra le nostre comunità e le soggettività coinvolte nella prostituzione migrante rappresenta una delle «cartine di tornasole» di tale misurazione, nonché il nucleo a cui devono fare riferimento tutte le politiche di governance relative al fenomeno della prostituzione.
Non abbandonare la posizione abolizionista significa mantenere una centralità
Le politiche di zonizzazione.
La zonizzazione non va confusa con i quartieri a luci rosse.
Le politiche di zonizzazione, consentendo agli operatori sociali e alle forze di polizia di essere presenti nei luoghi dove emerge il fenomeno, possono sviluppare efficaci interventi di prevenzione sanitaria senza ricorrere agli inefficaci controlli sanitari obbligatori, e tutelare la sicurezza di chi si prostituisce, libera da sfruttamenti e dalle presenze minorili.
Infine, rifiutare la criminalizzazione del cliente non significa non fare nulla sul fronte della domanda in base a posizioni ultra liberiste di mercato o di complicità con le reti criminali di sfruttamento. Il modello abolizionista può rispondere a queste critiche attraverso «politiche di sviluppo di comunità».
La zonizzazione è un approccio dinamico d'intervento poiché è la ricerca continua di una zona dove le persone che esercitano la prostituzione e gli uomini adulti che vogliono comprare sesso a pagamento possono incontrarsi senza creare tensioni di diverso genere agli altri membri della comunità cittadina che rifuggono queste pratiche e che non vogliono neanche che avvengano sulle strade che essi frequentano regolarmente.
La zonizzazione è un dispositivo d'intervento che lavora incessantemente per prevenire i conflitti sociali e che, quindi, lavora sulla mediazione dei conflitti in atto o potenziali; conflitti che possono inevitabilmente scaturire tra gruppi diversi di popolazione, tutti titolari di diritti ma con interessi diversi e che pertanto possono confliggere.
La zonizzazione è anche l'azione persuasiva che mettono in atto le istituzioni locali – mediante l'opera dei servizi sociali, della polizia municipale e della Polizia di Stato – nel tollerare l'esercizio della prostituzione soltanto in aree a bassa densità di popolazione. Per questo con il termine zonizzazione non si fa riferimento a un luogo preciso, ovvero a un luogo fisico individuabile territorialmente, bensì a luoghi che possono variare a seconda delle opportunità contingenti che si determinano tra le esigenze dei servizi sociali, dei soggetti di qualsiasi orientamento sessuale che esercitano la prostituzione, della clientela e delle Forze dell'ordine. In queste dinamiche non vengono considerati, ovviamente, gli sfruttatori, poiché sono oggetto specifico di repressione da parte delle Forze dell'ordine.
Nelle esperienze che fanno riferimento a questo dispositivo operativo si è potuto verificare che un gruppo di persone che esercita la prostituzione e che sosta in una determinata strada dove non è tollerata la loro presenza è persuaso a spostarsi in un
La prostituzione è un fenomeno sociale da regolare.
La domanda di prestazioni sessuali a pagamento indica che la prostituzione è una questione sociale che riguarda le nostre comunità, la quale, al fine di essere affrontata nell'ambito di un modello abolizionista che tenga conto delle trasformazioni in atto, richiede uno sforzo collettivo che ci aiuti a uscire dai provincialismi, dai falsi moralismi, dagli stereotipi e dai luoghi comuni che circondano il fenomeno sociale della prostituzione.
Le comunità, in questo caso, non possono che autoeducarsi attraverso la conoscenza e campagne di sensibilizzazione sul fenomeno, sulla tutela della salute di chi si prostituisce e della collettività, nonché sul sostegno alle vittime di sfruttamento, ma nello stesso tempo è necessario che, come nei confronti delle reti criminali dedite allo sfruttamento, sia attuata una linea dura e autorevole, una legislazione che punisca severamente e in modo certo alcuni comportamenti dei clienti come, ad esempio, chi compra sesso minorile anche se il minore è consenziente.
Obiettivo di questa proposta di legge è proprio quello di realizzare una politica di riduzione del danno nei confronti del problema della prostituzione, tenuto conto delle problematiche di cui sono portatori i soggetti coinvolti e del disagio sociale che questo fenomeno comporta nei luoghi nel quale si realizza.
In considerazione dell'estensione del fenomeno stesso e della sua connessione con i movimenti migratori e con la tratta di persone, l'orientamento non è quello di sviluppare interventi in chiave esclusivamente repressiva od orientati a un forte ridimensionamento della sua visibilità e del suo impatto sociale, bensì quello di prevedere un sistema di norme a supporto di interventi su base territoriale volti ad agevolare il contrasto dei fenomeni di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione e, nel contempo, a favorire la reintegrazione e l'inclusione sociali dei soggetti coinvolti, nonché la riduzione del conflitto sociale tra popolazione residente e prostitute.
L'ambito di regole a cui la presente proposta di legge fa riferimento è perciò quello dell'abolizionismo, prevedendo però una regolamentazione attiva, sia della prostituzione all'aperto che di quella al chiuso.
1. La presente legge ha come finalità la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione, nonché la riduzione del danno sociale e sanitario e la tutela della collettività in relazione a tale esercizio, attraverso interventi sul territorio volti a consentire la presenza degli operatori sociali e delle Forze di polizia nei luoghi dove è esercitata la prostituzione, prevedendo efficaci azioni di prevenzione sanitaria, tutelando la sicurezza e contrastando lo sfruttamento di coloro che praticano la prostituzione, e dei soggetti minorenni.
1. L'esercizio della prostituzione è consentito solo a persone maggiorenni e consiste nel mettere volontariamente e liberamente a disposizione di altri, purché maggiorenni, il proprio corpo per il compimento di atti sessuali, a fini di lucro.
2. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione.
3. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento, induzione e favoreggiamento a scopo di lucro della prostituzione.
1. I comuni, nell'ambito della loro attività di programmazione, stabiliscono le modalità e i criteri per l'esercizio della prostituzione nell'ambito del proprio territorio anche promovendo misure volte
1. È ammessa la prostituzione di persone di maggiore età presso dimore private esercitata sia individualmente, sia da più soggetti conviventi, purché la convivenza sia finalizzata alla sola assistenza reciproca e senza che alcuna delle persone conviventi tragga profitto dall'attività delle altre.
2. La convivenza nelle dimore private dove si esercita la prostituzione ai sensi del comma 1 deve essere ispirata al rispetto dei diritti fondamentali, dell'autoregolamentazione e della tutela della salute ed è vietata la presenza di soggetti minorenni, ancorché figli delle persone che esercitano tale attività.
3. Non è punibile il proprietario dell'immobile che, con regolare contratto, lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a soggetti maggiorenni che vi esercitano la prostituzione in forma autonoma e indipendente anche individualmente, a condizione che l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.
4. La prostituzione è vietata in qualsiasi luogo chiuso privato non previsto dal presente articolo.
1. Chiunque esercita la prostituzione al di fuori dei luoghi pubblici identificati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 3, o nelle dimore private ai sensi dell'articolo 4 e senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero in altri luoghi non ammessi ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da euro 200 a euro 1.000.
2. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione al di fuori dei luoghi pubblici identificati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 3, o in dimore private ai sensi dell'articolo 4 e senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero in altri luoghi non ammessi ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
1. I soggetti che esercitano la prostituzione ai sensi dell'articolo 4 sono obbligati all'iscrizione ad appositi albi istituiti presso le questure.
2. Le questure sono tenute a comunicare ai servizi sociali territoriali i nominativi dei soggetti iscritti agli albi di cui al comma 1 allo scopo di favorire lo svolgimento di attività volte alla prevenzione socio-sanitaria, alla mediazione dei conflitti, al sostegno di coloro che intendono abbandonare l'esercizio della prostituzione e alla loro reintegrazione socio-lavorativa.
3. Al di fuori dell'obbligo di cui al comma 1, le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione o di schedatura delle persone che esercitano la prostituzione secondo
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati che si occupano di prostituzione, promuovono, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi diretti alla prevenzione socio-sanitaria, alla mediazione dei conflitti e al sostegno di coloro che intendono abbandonare l'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alla prostituzione minorile e al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale, a condizione che le stesse persone non si trovino in una situazione di gravità e attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle quali si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo 18.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui al comma 1, promuovono, altresì, interventi diretti alla formazione degli operatori pubblici che si occupano di prostituzione, nonché interventi di informazione, di prevenzione e di riduzione del danno sanitario e sociale connesso all'esercizio della prostituzione, con particolare attenzione alla prostituzione minorile e al traffico di persone a scopi di sfruttamento sessuale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati che si occupano di prostituzione, svolgono una campagna di informazione
1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae altrimenti profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di un'altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa aggravante.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-bis. 1. – (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000».
1. Dopo l'articolo 600-bis. 1 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-bis. 2 – (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
La medesima pena di cui al primo comma si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di
1. Dopo l'articolo 600-bis. 2 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 600-bis. 3 – (Ulteriori circostanze aggravanti). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-bis. 1 e 600-bis. 2, sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:
1) approfittando della situazione d'inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;
2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;
3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o di relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;
4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
6) nei confronti di tre o più persone.
Nei casi previsti dall'articolo 600-bis. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto si applica la pena di cui all'articolo 600-bis».
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
b) al quarto comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
c) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici l'autore non può invocare a propria discolpa l'ignoranza dell'età della persona offesa».
2. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».
1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza tra soggetti che esercitano la prostituzione.
1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti volti alla riduzione del danno e al contrasto della prostituzione, la cui dotazione annua è stabilita in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le risorse del Fondo nazionale di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 15, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sulla base di progetti di durata triennale aventi le finalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
3. Alla parziale copertura degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante il versamento al medesimo Fondo delle somme derivanti dall'applicazione delle ammende di cui all'articolo 5 e delle multe di cui agli articoli 600-bis. e 600-bis. 1 del codice penale.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita la Commissione interministeriale sulla prostituzione, di seguito denominata «Commissione».
2. Della Commissione fanno parte i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina la composizione, l'organizzazione il funzionamento e i compiti della Commissione, prevedendo che nella stessa commissione
1. La Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge, sulla realtà della prostituzione in Italia, sui reati ad essa connessi, sui profili sanitari e sociali ad essa relativi nonché sulle iniziative dirette a rimuoverne le cause.
2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione una relazione sui dati relativi agli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito
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