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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1336 |
la lettera a) differisce dal 4 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale è consentito avvalersi della normativa previdenziale previgente;
la lettera b), fatta salva la possibilità di accedere al pensionamento sulla base dei commi 10, 10-bis e 10-ter introdotti dalla presente proposta di legge, dispone che, nei casi di applicazione della previgente disciplina pensionistica previsti dal comma 14, non si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010. Inoltre, richiamando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, estende il sistema derogatorio ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
la lettera c) estende il sistema derogatorio ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione entro i ventiquattro mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità medesima;
la lettera d) stabilisce che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all'accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, indipendentemente dall'effettivo collocamento in mobilità;
la lettera e) introduce modifiche per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché per i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro
la lettera f) prevede, per i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la possibilità di usufruire della disciplina previgente a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018, precisando che non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre;
la lettera g) prevede l'accesso alla disciplina derogatoria per i lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, o che alla medesima data risultino in congedo per gli stessi motivi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
la lettera h), infine, prevede l'accesso al sistema derogatorio anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito o entro quarantotto mesi successivi alla sua cessazione.
Il comma 3 dell'articolo 1, fatta salva l'applicazione dei citati commi 10-bis e 10-ter se più favorevoli, estende ai lavoratori del settore pubblico, le deroghe previste per i lavoratori privati dall'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti. Della disposizione beneficiano i lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 (la cosiddetta «quota 96», risultante dalla somma tra età anagrafica e contributiva, in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni), i quali possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, nonché le lavoratrici con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.
L'articolo 2 modifica i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i quali hanno compreso nella categoria dei soggetti beneficiari della disciplina previgente anche i lavoratori con rapporto risolto in base ad accordi individuali o ad accordi collettivi di incentivo all'esodo (comma 2-ter) e i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore (comma 2-quater).
Per quanto attiene alle modifiche al comma 2-ter, il comma 1 del presente articolo dispone che siano inclusi nel previgente regime delle decorrenze anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia risolto unilateralmente, per licenziamento a qualsiasi titolo, in conseguenza del fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 gennaio 2012 [lettera a)]; il lavoratore deve, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo) entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, e maturare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, possedere un'anzianità contributiva pari a 35 anni e un'età, calcolata comprendendo il periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, o a 58 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, o a 59 anni, per i lavoratori autonomi;
c) in via sperimentale dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, possedere un'anzianità contributiva pari a 35 anni e un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
10-ter. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10-bis, il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Entro il 30 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-bis, lettere b) e c), ai fini della sua eventuale prosecuzione».
2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) all'alinea, le parole: «Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la possibilità, se più favorevole, di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter, le disposizioni» e dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
c) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro
d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indipendentemente dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
e) alla lettera c):
1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria,»;
2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di
g) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi o risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendente dell'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;»;
h) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti per l'accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo».
3. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «In via eccezionale» sono inserite le seguenti: «, fatta salva l'applicazione della disciplina prevista dai commi 10-bis e 10-ter, se più favorevole,» e dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico».
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro sia risolto unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 gennaio 2012,»;
b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».
2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo
1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle Camere una relazione indicante il numero complessivo dei lavoratori che, nel periodo interessato, hanno avuto accesso al trattamento pensionistico e hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento, nonché i relativi effetti finanziari.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2013, in 1.270 milioni di euro per l'anno 2014, in 2.250 milioni di euro per l'anno 2015, in 2.520 milioni di euro per l'anno 2016, in 2.230 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.310 milioni di euro per l'anno 2018 e in 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge.
4. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
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