PDL 1242
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1242
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, CAPARINI, ALLASIA, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, CAON, GRIMOLDI, GIANLUCA PINI
Modifiche al codice penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di ingiuria, diffamazione e reati commessi con il mezzo della stampa nonché di pubblicazione di risposte e rettifiche
Presentata il 20 giugno 2013

Onorevoli Colleghi! La legge sulla stampa vigente è la legge 8 febbraio 1948, n. 47, approvata dall'Assemblea costituente. Ai tempi della sua approvazione fu considerata molto innovativa e portatrice di istanze libertarie, in aperto contrasto con le gravi limitazioni della libertà di espressione proprie dell'epoca fascista. Tra le innovazioni rispetto al regime previgente vi sono la soppressione dell'obbligo di autorizzazione per l'esercizio del diritto di stampa, sostituito dalla semplice registrazione, l'aggravamento delle pene per il reato di diffamazione a mezzo stampa a rafforzamento della tutela dei diritti della personalità e l'introduzione obbligatoria del direttore responsabile come figura di garanzia. Ai sensi della legge il direttore responsabile è considerato «autore» del giornale inteso come opera collettiva di cui concepisce il piano generale, stabilisce le direttive cui si devono uniformare le singole opere e svolge attività di selezione e di coordinamento finalizzata a ottenere un risultato unitario. La legge è chiaramente degna figlia della sua epoca e frutto di un lavoro encomiabile, che tuttavia è da ritenersi, per troppi aspetti, superata, soprattutto se letta congiuntamente alla norma che sanziona penalmente il direttore responsabile in caso di omesso controllo.
La versione vigente dell'articolo 57 del codice penale è stata introdotta dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che affermava la sussistenza dell'obbligo di controllo da parte del responsabile
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per prevenire la commissione di reati (sentenza n. 3 del 23 giugno 1956). L'articolo 57 recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuito in misura non eccedente un terzo». Il legislatore di allora, pertanto, ha ritenuto opportuno punire il direttore responsabile che per negligenza ometteva di controllare gli scritti pubblicati sul suo giornale: anche questa norma è obsoleta.
Come si possa pretendere, oggi, che il direttore di una testata nazionale controlli tutte le fonti dei numerosi articoli che sono pubblicati resta quasi un mistero. Va ricercato che in favore di questa tesi si sono espresse alcuni corti di merito che hanno ritenuto responsabile penalmente solo «il giornalista professionalmente accreditato in virtù della specifica esperienza in una determinata materia» (così, ad esempio, il Tribunale di Roma il 10 marzo 1989), ma si tratta (purtroppo) di un indirizzo a tutt'oggi minoritario.
Il «classico» reato che si commette con il mezzo della stampa è il delitto di diffamazione, previsto dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Tuttavia, se la diffamazione a mezzo stampa consiste «nell'attribuzione di un fatto determinato» si deve fare riferimento ancora alla legge n. 48 del 1947 che, all'articolo 13 prevede «la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000».
È chiaro che se il direttore responsabile di una grande testata ha già in passato «omesso di impedire che col mezzo della stampa venissero commessi reati» non è illogico che – astrattamente – si veda comminare una pena così elevata, dal momento che la pena della reclusione irrogabile andrebbe da quattro mesi a quattro anni (grazie alla diminuzione di cui all'articolo 57 del codice penale).
In passato il nostro movimento politico, proprio per «eliminare» i rischi connessi (pene detentive privative della libertà personale) ai reati di «opinione», con l'allora Ministro della giustizia onorevole Roberto Castelli, aveva approvato un pacchetto di modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvate con la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Con quella riforma si raggiungeva l'obiettivo di cancellare, per la prima volta nella storia della Repubblica, una serie di reati che ormai nulla avevano a che fare con la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza una democrazia.
Tale necessità di riforma, oggi, appare condivisibile anche rispetto alle fattispecie delittuose dell'ingiuria e della diffamazione, che devono essere sanzionate unicamente con una pena pecuniaria. In tale ottica riformatrice è altresì utile prevedere parametri oggettivi da cui far dipendere l'entità del risarcimento del danno. Infatti, come sappiamo, il risarcimento del danno e la riparazione sono istituti slegati da veri e propri parametri, se non quelli di creazione giurisprudenziale (comunque disomogenei rispetto al territorio nazionale).
A tali fini, la presente proposta di legge reca modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione, volte a prevedere per i reati richiamati sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni privative della libertà personale e pone criteri diretti a rendere più «oggettiva» la riparazione pecuniaria del danno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi sesto e settimo dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al sesto comma si applicano le disposizioni dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o del periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.
Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del settimo comma del presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da presentare al tribunale del luogo di cui all'articolo 5 della presente legge, entro trenta giorni dalla notifica della stessa ordinanza-ingiunzione.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o
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nel periodico o nell'agenzia di stampa. Essa, ove necessario, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata»;
b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria).– 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.
2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere, comunque, l'importo di euro 50.000. Il giudice non è vincolato a tale limite nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento in favore della medesima parte offesa.
3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere, comunque, l'importo di euro 20.000.
4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive in tre anni»;
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 euro a euro 20.000.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 codice penale.
3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».
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Art. 2.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone»;
c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
«Art. 595. (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la multa da euro l.000 a euro 3.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
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di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.