PDL 232
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 232
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PELUFFO, QUARTAPELLE PROCOPIO, AMENDOLA, BOBBA, CARELLA, CARUSO, CIMBRO, COVA, DALLAI, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, GARAVINI, GRASSI, MARCHI, MARTELLA, MOGHERINI, MONGIELLO, RIGONI, SANI, SBROLLINI, SERENI, TIDEI, TULLO, VALIANTE
Disposizioni in favore della cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore idrico
Presentata il 15 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende facilitare le operazioni di cooperazione soprattutto nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (PVS) al fine del raggiungimento degli obiettivi del «
Millennium goal» (i Governi si sono impegnati a dimezzare entro il 2015 la percentuale di popolazione che non ha accesso all'acqua potabile) nel settore idrico. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato, il 28 luglio 2010, una risoluzione in cui dichiara il diritto all'acqua potabile salubre e pulita come diritto fondamentale per il pieno esercizio del diritto alla vita.
Con la presente proposta di legge si prevede di aumentare, in ogni regione, la tariffa del servizio idrico integrato da una quota variabile oscillante tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento, con esplicita finalizzazione alla cooperazione allo sviluppo nel settore idrico.
Analoghe norme sono state da tempo adottate in altri Paesi membri dell'Unione europea (ad esempio in Francia con la legge n. 95 del 9 febbraio 2005).
La disposizione non pone problemi particolari di impatto per l'utenza, in quanto le tariffe idriche vigenti in Italia sono fra le più basse, dal 30 per cento fino
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al 70 per cento in meno rispetto a quelle applicate da altri Paesi dell'Unione europea.
Va altresì aggiunto che, alla luce delle recenti forti limitazioni negli stanziamenti per gli interventi di cooperazione decisa da alcuni Paesi membri dell'Unione europea, Italia compresa, una modalità di intervento che veda coinvolti i cittadini su una scala locale regionale può, fra l'altro, contribuire a dare continuità a molte delle iniziative avviate e ad avviarne di nuove.
Va segnalato, inoltre, che la mancata risoluzione del problema idrico in molti Paesi, in particolare nel continente africano, è da individuare fra le cause di possibili forti spinte migratorie incontrollate, con tutti gli oneri che ne derivano, in particolare per i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, quale è il nostro.
È risaputo che la rarefazione delle risorse idriche genera un numero crescente di tensioni e di conflitti fra le popolazioni e che la non sostenibilità è spesso legata all'uso irragionevole e non corretto delle risorse, in particolare dell'acqua.
Nel 2032, il 60 per cento della popolazione mondiale rischia di vivere in regioni con forte penuria d'acqua, anche per gli effetti crescentemente negativi causati dal riscaldamento del pianeta e interessanti maggiormente le regioni già colpite da penuria d'acqua e le popolazioni più povere.
Di qui l'urgenza di risorse per valorizzare la cooperazione nel settore idrico.
Recenti studi dell'Organizzazione mondiale della sanità, peraltro, hanno evidenziato che ogni dollaro speso per l'acqua e per il trattamento delle acque reflue produce un ritorno in investimenti da 3 a 34 dollari e un incremento di produttività di 8 dollari.
La cooperazione sarà uno dei temi guida di Expo Milano 2015 («Nutrire il pianeta – energia per la vita»). Poiché il settore idrico in particolare rappresenta un ambito strategico di sviluppo delle relazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, l'occasione di Expo Milano 2015 non va perduta anche al fine di rafforzare relazioni e collaborazioni tra soggetti istituzionali e no, soprattutto con quegli Stati che partecipano all'esposizione universale di Milano.
Anche per questo l'importanza di una legislazione avanzata che liberi risorse al fine di garantire una più equa ed efficiente utilizzazione di un bene pubblico e primario, quale è l'acqua, su scala universale.
La presente proposta di legge è composta da un solo articolo.
I commi 1 e 2 fissano la maggiorazione della tariffa del servizio idrico integrato fino a un massimo dell'1 per cento, al fine di destinare risorse esclusive alla cooperazione nel settore idrico.
Il comma 3 fa confluire le risorse in appositi fondi regionali le cui risorse sono destinate secondo modalità di selezione indicate dalle regioni, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, coadiuvate da appositi comitati di coordinamento, ai quali partecipano i rappresentanti delle imprese del settore e delle organizzazioni non governative (commi 4 e 5).
Il comma 6 prevede l'eventuale potere sostitutivo del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La tariffa del servizio idrico integrato è aumentata, con deliberazione di ciascuna regione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di una quota compresa tra un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento della tariffa idrica media applicata agli utenti.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente a interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico, compresi i servizi di fognatura e di depurazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo istituito presso ciascuna regione per la cooperazione allo sviluppo nel settore idrico.
4. Le regioni istituiscono un comitato di coordinamento per la cooperazione allo sviluppo nel settore idrico, presieduto dal presidente della regione o da un suo delegato, al quale partecipano le principali rappresentanze delle imprese private e pubbliche del settore nonché delle organizzazioni non governative, con il compito di formulare entro il 31 dicembre di ogni anno una proposta di utilizzo delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 3.
5. Le regioni, ai sensi della normativa vigente e compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, disciplinano le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, selezionando i progetti tra quelli presentati al comitato di coordinamento di cui al comma 4, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
6. In caso di non ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 entro trenta giorni dalla scadenza del 31 dicembre di ogni anno ivi prevista, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione sono
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esercitati dal Ministro dello sviluppo economico che, nei successivi trenta giorni, provvede a quanto disposto, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori per la finanza pubblica.