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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 675 |
quelli «economici» sono stati stimati dalla Corte dei conti (nella relazione del procuratore generale aggiunto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012) in circa 60 miliardi di euro;
particolarmente pesante, poi, è l'impatto di questi costi sulla crescita del Paese, perché la corruzione diffusa altera, innanzi tutto, la libera concorrenza e favorisce la concentrazione della ricchezza in capo a coloro che accettano e beneficiano del mercato della tangente a scapito di coloro che invece si rifiutano di accettarne le condizioni;
la sola discesa nella classifica di percezione della corruzione provoca la perdita del 16 per cento degli investimenti dall'estero;
le imprese che operano in un contesto corrotto e che devono pagare tangenti crescono in media quasi del 25 per cento in meno di quelle che non devono affrontare tale problema; mentre le piccole imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40 per cento inferiore rispetto a quelle grandi;
vi sono, poi, i costi indiretti, di non agevole quantificazione economica, ma ugualmente rilevanti, quali quelli derivanti dai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative, nonché dal cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a tutela degli interessi collettivi;
non sono da trascurare, infine, i costi di sistema, non misurabili in termini economici, ma fondamentali perché minano i valori che tengono insieme l'assetto democratico, quali, tra gli altri, l'eguaglianza, la fiducia nelle istituzioni e la legittimazione democratica delle stesse.
L'entità del fenomeno corruttivo e la sua percezione sociale ne impongono una prioritaria valutazione all'interno di un intervento che sia al tempo stesso razionalmente condiviso ed efficace sul profilo preventivo e sanzionatorio, allo scopo, soprattutto, di favorire l'attrazione degli investitori stranieri.
Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i princìpi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello «sistemico», finisce con il costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di eguaglianza e la libera concorrenza, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto veramente efficace.
La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce invece uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo e internazionale, tanto che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri.
Si tratta di fattori che frenano lo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato e urgente mutamento del quadro normativo in materia, anche per le accertate e diffuse connessioni tra i fenomeni di criminalità organizzata e la corruzione, strumento utilizzato dalla mafia per espandere potere e affari in contesti socio-economici poco permeabili all'intimidazione e alla violenza e per passare agevolmente dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.
Se la legge 6 novembre 2012, n. 190, è da considerare un risultato comunque utile, perché è riuscita ad inserire nel nostro ordinamento figure di reato già utilizzate nella maggior parte dei Paesi europei e da lungo tempo richieste in adeguamento alla normativa internazionale, adesso è però assolutamente necessario
1) una maggiore efficacia delle pene accessorie (articoli 32-ter e 32-quinquies del codice penale), un maggior inasprimento del massimo della pena per la corruzione propria (articolo 319), l'induzione indebita (articolo 319-quater), l'abuso di ufficio (articolo 323), la previsione di una diminuente della pena per chi si adopera fattivamente collaborando con l'autorità giudiziaria (articolo 323-bis, secondo comma), uno specifico correttivo sugli effetti dei tempi massimi di prescrizione per i reati più gravi di corruzione, che consenta di riequilibrare complessivamente il sistema (articolo 161, secondo comma), adeguandolo alle indicazioni che più volte sono state oggetto di prescrizione dalla commissione GRECO (Groupe d’États contre la corruption del Consiglio d'Europa);
2) ripristino, nell'articolo 317 del codice penale (concussione per costrizione), dell'equiparazione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, perché non ha senso punire soltanto il primo, quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (RAI, ENI, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti;
3) abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-quater del codice penale (corruzione per induzione) che prevede la condanna fino a tre anni di coloro che danno o promettono utilità. In sostanza si propone di eliminare la punibilità del privato vittima degli abusi del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. È ben noto che gli inquirenti, specie nei casi di illegalità diffusa, sistemica, qualificata come ambientale, hanno talvolta usato la concussione al posto della corruzione in modo da trattare da vittime i corruttori privati e così ottenerne la piena collaborazione, trasformando il reato in istituto premiale. Tralasciata questa forzata interpretazione della norma, non v’è dubbio che la recente riforma (che punisce anche il privato concusso) non può che costituire un'ulteriore remora a far emergere quelle condotte di concussione, poste in essere con minacce implicite, omissioni, ritardi ingiustificati, ricorso alla frode, all'inganno e all'induzione in errore. Pertanto se, come prevede l'articolo 319-quater, si è in presenza non di meri silenzi, allusioni, ammiccamenti o sospiri, ma di un concreto abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, causalmente collegato all'induzione, alla dazione o all'indebita promessa di danaro o altra utilità, non si vede perché il privato, sopraffatto, prevaricato, intimidito da un serio e concreto metus publicae potestatis, da vera vittima, debba diventare imputabile come una sorta di mezzo complice, compartecipe alla lesione del bene protetto (il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione), e perciò punito con una pena più mite (reclusione fino a tre anni). Il risultato sarà che il mezzo complice preferirà non denunziare il suo aguzzino. Se è certamente auspicabile che i privati non cedano a qualsiasi pressione di funzionari pubblici, appare intollerabile punire autentiche vittime, indotte a dazioni o promesse abusivamente sollecitate pur di vedere riconosciuti i propri diritti e senza conseguire alcun vantaggio. Al contrario, il privato che si inserisce volontariamente in ambienti del genere, ne accetta supinamente le regole, si determina alla dazione
4) elevazione, nell'articolo 346-bis (traffico di influenze illecite), della pena, che viene equiparata a quella per il reato base di millantato credito. In effetti chi si avvale illecitamente dell'influenza che ha presso un funzionario pubblico o un politico, con il quale ha un rapporto sostanziale di collegamento, è pericoloso almeno quanto chi vanta un rapporto preferenziale che non ha;
5) riscrittura della corruzione tra privati come reato di pericolo e non di danno, con la conseguente eliminazione della punibilità a querela (articolo 2635 del codice civile). Infatti l'attuale previsione determina un'eccessiva limitazione della punibilità di condotte pur idonee a generare gravi alterazioni del mercato e della libera concorrenza. Inoltre, col presente provvedimento, si propone di punire con la medesima sanzione prevista per i dirigenti il fatto corruttivo commesso dai dipendenti;
6) affidamento all’«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» anche dei beni sequestrati e confiscati agli autori dei reati contro la pubblica amministrazione;
7) l'articolo 416-ter del codice penale persegue lo scambio elettorale politico-mafioso e recita: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro». La norma viene riformulata con l'aggiunta della voce «altra utilità» tra le ragioni dello scambio, con l'effetto di allargare l'applicazione della legge stessa. La dazione di denaro infatti non è l'unica controprestazione che il politico mette in campo nello scambio corruttivo. Può infatti utilizzare promesse di informazioni su appalti permettendo l'infiltrazione criminale nell'economia, posti di lavoro da garantire ai clan presenti sul territorio, salvaguardia dall'azione repressiva ostacolando in diversi modi il lavoro delle forze di polizia. Tutto ciò al fine di contribuire a rompere il legame che unisce il mondo della politica a quello della criminalità organizzata;
8) il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria va rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Le modifiche al diritto penale commerciale del 2002 hanno pregiudicato in maniera gravissima l'affidamento dei terzi facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società. Anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti in relazione alla revisione della normativa sul falso in bilancio in un'ottica più rigorosa dovrebbe essere un monito per il legislatore italiano riguardo all'opportunità di modificare una normativa che, come ha dimostrato l'applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda e crea sacche di impunità che non fanno altro che alimentare il malaffare. Con la nostra proposta viene riformulata integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile. Le disposizioni vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino
9) nell'articolo 9 i primi due commi della proposta di riforma hanno una finalità di coordinamento rispetto alle proposte di modificazione dei reati societari, segnatamente con riguardo al reato di false comunicazioni sociali. Pertanto, con il primo comma, viene emendato il testo dell'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 in considerazione delle modifiche intervenute sul tessuto degli articoli 2621 e 2622. Si segnala, poi, l'inserimento, nel novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, del delitto relativo alla falsità della revisione: anche questo è un intervento di coordinamento, derivante dal fatto che l'articolo 2624 del codice civile, che contemplava in origine tale illecito, è stato abrogato e riformulato dal decreto legislativo n. 39 del 2010; di qui, la necessità di sopprimere la lettera f) dell'articolo 25-ter, che menzionava proprio l'abrogato articolo 2624 del codice civile, introducendo un nuovo articolo 25-terdecies, che prevede la responsabilità dell'ente per il delitto punito dall'articolo 27 del decreto legislativo citato. Di natura innovativa è, per contro, la previsione contenuta nel nuovo comma 3-bis dell'articolo 25-ter, che contempla l'applicazione delle sanzioni interdittive per i delitti di false comunicazioni sociali e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Come si sa, con la riforma dei reati societari del 2002 il legislatore aveva previsto, a carico degli enti, con riferimento a tutti i delitti, l'irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie. Quasi tutti i commentatori avevano censurato la creazione di una così ampia franchigia rispetto alle ben più temute sanzioni interdittive. Con l'intervento prefigurato nella proposta di riforma, si pone dunque rimedio a questa lacuna, senza peraltro generalizzare il ricorso alle sanzioni interdittive, la cui applicazione viene circoscritta – lo si ripete – ai soli delitti di false comunicazioni sociali e di ostacolo alla vigilanza. Di maggiore impatto si rivela la proposta
10) introduzione nel nostro ordinamento di una fattispecie unificata di riciclaggio e autoriciclaggio, dotando, finalmente, magistratura e Forze di polizia di uno strumento necessario ed efficace per il contrasto al crimine organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146. Attualmente il codice penale (articolo 648-bis) punisce il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il riciclaggio è quindi escluso (cosiddetta clausola di riserva) nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Non ci deve essere quindi coincidenza tra l'autore del delitto di cui all'articolo 648-bis e l'autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici. Oggi l'autoriciclaggio non costituisce dunque un'autonoma fattispecie penale sulla base dell'assunto di teoria generale secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto costituisce un postfactum non punibile. In sostanza l'offensività della condotta di autoriciclaggio sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. Non si può, però, non tenere conto della sanzionabilità dal punto di vista penale dell'autoriciclaggio in altri ordinamenti, fra i quali quello spagnolo e francese, oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera. Sotto il profilo internazionale vi è infatti un'ampia convergenza sia livello europeo che globale a favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio. Sul punto è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del recentissimo parere del 24 ottobre ultimo scorso sul disegno di legge anticorruzione affermando che «...deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cosiddetto “auto riciclaggio”, e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione – la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita». Con la presente proposta di legge si intende dunque colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio (più correttamente inquadrabili da un punto di vista sistematico tra le violazioni contro l'ordine economico), al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, ma anche ai connessi reati di corruzione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 e 322-bis,»;
d) all'articolo 317 le parole: «che, abusando» sono sostituite dalle seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando»;
e) all'articolo 319 le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
f) all'articolo 319-quater:
1) al primo comma le parole: «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a dieci»;
2) il secondo comma è abrogato;
g) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:
«Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione
h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
i) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 e 322-bis, per l'imputato che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;
l) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali,
b) il secondo e il quinto comma sono abrogati.
1. Alle lettere c) ed e) del comma dell'articolo 110 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati
b) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari».
1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà».
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata».
1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote»;
b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote»;
c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».
2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-terdecies. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.
Art. 25-quaterdecies. – (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».
1. Nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, dopo il capo III è aggiunto il seguente:
Art. 518-bis. – (Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità). – È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:
1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.
Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio
Art. 518-ter. – (Pene accessorie). – Alla condanna per il delitto di impiego e riciclaggio consegue:
1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni tre;
2) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, commi secondo e terzo;
3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni tre;
4) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 518-quater. – (Misure patrimoniali). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice
Art. 518-quinquies. – (Responsabilità amministrativa da reato). – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Se il denaro, i beni e le altre
Art. 518-sexies. – (Comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria, alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali). – A cura della cancelleria del tribunale e della segreteria del pubblico ministero sono comunicate all'Unità di informazione finanziaria le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.
Quando il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, l'Unità di informazione finanziaria comunica senza ritardo all'ordine professionale e alle competenti autorità di vigilanza di settore le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.
Art. 518-septies. – (Casi di non punibilità: operazioni sotto copertura). – 1. Al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».
2. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «e del comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza» e, dopo le parole: «in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e al delitto di impiego e riciclaggio di cui all'articolo 518-bis del codice penale».
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