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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 473 |
La cultura ellenistico-bizantina.
Insediandosi in un territorio già fortemente grecizzato, i monaci di rito greco in realtà rivitalizzano in maniera evidente il sostrato culturale autoctono, attraverso una ripresa e uno sviluppo forte dell'elemento classico, declinato nelle più evidenti e attuali forme cristiane, ravvisabili nel culto delle icone e nello sviluppo dell'architettura ecclesiastica di origine bizantina. Ovviamente, accanto alla diffusione delle forme evidenti della fede cristiana, i monaci favoriscono lo sviluppo della liturgia di San Giovanni Crisostomo, la diffusione della preghiera esicastica, lo studio dei Padri della Chiesa orientale e, non ultimo, la lingua greca.
La presenza dei monaci greci, a uno studio preliminare più approfondito sia delle fonti storiche che delle tracce sul territorio, appare meno densa e più complicata di quanto non sia stato tramandato dalla storiografia ufficiale.
La mancanza di architetture monumentali di chiara appartenenza al mondo bizantino, databili tra l'VIII e l'XI secolo, porta a una ricerca degli insediamenti monastici di questo periodo in ambienti rupestri che, pur se appaiono di poco interesse artistico, sono, invece, fondamentali documenti storici per la ricostruzione della presenza attiva dei monaci sul territorio.
Proprio su questa realtà rupestre, eremitica, spesso apparentemente poco invasiva, ai margini delle città e chiusa, si basa la cultura del meridione medievale.
La diffusione dei testi in lingua greca e della liturgia porta a una diffusione dell'idioma classico a vari livelli sociali e a una penetrazione dell'elemento ellenistico anche all'interno della rete delle diocesi che, lentamente, cominciano ad acquistare fisionomie greche.
Se da un punto di vista monumentale la presenza dei monaci greci nel meridione non appare importante prima dell'XI secolo, essa è invece fondamentale per la nascita dei centri urbani collinari.
I luoghi occupati dalle laure eremitiche e cenobitiche, dagli scriptoria e dai centri di spiritualità diventano un polo di attrazione nel processo di abbandono dei centri costieri a causa delle incursioni saracene e dell'insalubrità delle coste. Ciò provoca lo spopolamento dei centri costieri e la conseguente fine di quello che rimaneva delle antiche polis greche e la nascita della rete dei centri a mezza costa, che si configuravano all'inizio come kastra bizantini e, dall'XI secolo in poi, centri di attenzione da parte dei nuovi dominatori normanni.
L'XI e il XII secolo sono quelli che, sotto l'egida dei normanni, vedono un paradossale sviluppo del monachesimo italo-greco, accanto a quello benedettino importato dai conquistatori europei dietro la spinta del Papa di Roma.
Le donazioni prima di Ruggero Gran Conte e poi, in maniera massiccia, di Ruggero II, la cui cultura oramai siciliana è infarcita di elementi arabi e greci, favoriscono non solo la diffusione della cultura greca scritta anche nei documenti ufficiali ma anche uno sviluppo artistico dell'elemento bizantino, frutto della commistione forte con la cultura artistica e monumentale europea e romana, violentemente imposta sui territori meridionali.
A questo periodo risalgono le grandi costruzioni monastiche meridionali che caratterizzano il territorio montano che dalla Calabria arriva in Puglia e in Campania e, quindi, attraverso l'azione di personalità di enorme spessore culturale e spirituale come Bartolomeo da Simeri e Nilo di Rossano, approda alle porte di Roma.
Il monachesimo e lo sviluppo economico e sociale.
La presenza dei monaci italo-greci non lascia, però, sul territorio solo tracce legate alla realizzazione di opere architettoniche
L'eredità artistica e monumentale.
Certamente importantissima fu l'eredità religiosa lasciata dai monaci alla società meridionale.
Gli eremi, i cenobi e i monasteri, che nacquero in tutto il Mezzogiorno d'Italia e che trovarono struttura monumentale dopo l'XI secolo, crearono un terreno adatto all'espansione dell'ideale monastico da vivere in maniera totalizzante.
I monasteri presenti solo in Calabria, come scrive padre Fiore da Cropani nella seconda metà del seicento, sono circa 140, di cui almeno 14 perfettamente funzionanti, nonostante l'imposta cultura latina.
Alla presenza dei monaci è dovuta la nascita di strutture ecclesiastiche ancora pienamente godibili in tutto il meridione, e non solo, ma anche la toponomastica risente della presenza bizantina: sono di origine greca i nomi di molte strade, di molte contrade, addirittura di interi centri urbani; così come si nota una persistenza dell'elemento orientale nell'onomastica, nel culto dei santi e della Vergine, fino alla contaminazione liturgica ancora viva in molte manifestazioni religiose legate alla pietas popolare e alla tradizione.
Alla presenza dei monaci sono legate alcune tra le più interessanti opere architettoniche e pittoriche del Mezzogiorno d'Italia, che certamente meriterebbero una seria ricognizione a livello archeologico, architettonico e storico-artistico e che costellano il territorio caratterizzando anche la sua gestione.
La proposta di legge.
Un esempio della ricchezza della testimonianza dei monaci basiliani si trova proprio all'interno del Parlamento italiano. Il complesso di vicolo Valdina, che ospita alcuni uffici della Camera dei deputati e che si trova a poche decine di metri da palazzo Montecitorio ha, infatti, una storia millenaria. Lo stesso è sorto in epoca paleocristiana nel cuore del Campo Marzio come piccolo convento di monache basiliane raccolte intorno all'oratorio di San Gregorio Nazianzeno. Il piccolo edificio dedicato proprio a San Gregorio Nazianzeno costituisce l'elemento più antico del monastero ed è stato il fulcro
a) restauro scientifico e risanamento conservativo degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti nell'area territoriale interessata di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, persone giuridiche pubbliche o private o persone fisiche, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati;
b) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e di manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione di una fruizione turistica sostenibile in termini sociali, economici e ambientali;
c) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
d) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale e alle attività di studio;
e) promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio dell’«Itinerario basiliano» per consentirne la valorizzazione turistica con attività di documentazione sulla storia e attività dei monaci basiliani;
f) promozione della ricostruzione, dell'interconnessione delle strade esistenti e della sentieristica lungo l’«Itinerario basiliano», anche in forma ciclabile, al fine di migliorarne la percorribilità a fini turistici;
g) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate all’«Itinerario basiliano»;
h) promozione di itinerari enogastronomici collegati all’«Itinerario basiliano»,
Per la realizzazione dei suddetti interventi è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 4), il Fondo per l’«Itinerario basiliano» con una dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2013-2015. Nell'ambito del Fondo sono prioritariamente finanziati, in base a quanto stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, gli interventi già previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati e gli interventi previsti sulla base di accordi che coinvolgano almeno dieci enti territoriali e tre regioni. Inoltre sono autorizzati, a valere sul suddetto Fondo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento delle leggi regionali di attuazione e di promozione dell’«Itinerario basiliano» (articolo 5). L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del peculiare valore storico, ambientale, paesaggistico e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto delle competenze legislative e delle funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, riconosce l’«Itinerario basiliano», individuato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di primario interesse nazionale.
2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell’«Itinerario basiliano» al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, ambientale e ricettivo.
3. Per le finalità della presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni e con gli enti territoriali interessati.
1. Ai fini della presente legge, si intende per «Itinerario basiliano» l'insieme dei territori dei seguenti comuni:
a) per la regione Calabria:
1) Reggio Calabria;
2) Bova;
3) Gerace;
4) Mammola;
5) Bivongi;
6) Pazzano;
7) Stilo;
8) Taureana;
9) Squillace;
10) Torre di Ruggiero;
11) Curinga;
12) Santa Severina;
13) Cerenzia;
14) Caccuri;
15) San Mauro Marchesato;
16) Rossano;
17) San Demetrio Corone;
18) Cassano allo Jonio;
b) per la regione Basilicata:
1) Matera;
2) Potenza;
3) Rapolla;
4) Maratea;
5) Policoro;
c) per la regione Puglia:
1) Otranto;
2) Gallipoli;
3) Andria;
4) Gravina di Puglia;
5) Altamura;
6) Laterza;
7) Ginosa;
8) Fasano;
9) San Vito dei Normanni;
10) Bari;
11) Brindisi;
d) per la regione Campania:
1) Salerno;
2) Buccino;
3) Montesano sulla Marcellana;
4) Vallo della Lucania;
5) Napoli;
6) Polla;
e) per la regione Lazio: Grottaferrata.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione di studio, composta da esperti di comprovata esperienza nel settore delle ricerche storico-archeologiche, incaricata di effettuare una ricognizione degli edifici di interesse storico-artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali al fine di individuare e di proporre, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insieme dei luoghi ricadenti nei territori di cui al comma 1 che costituiscono l’«Itinerario basiliano». La commissione può altresì proporre, sulla base di un'accurata istruttoria scientifica, ulteriori territori da includere nell’«Itinerario basiliano».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati alle aree territoriali interessate dall’«Itinerario basiliano»:
a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con gli enti territoriali interessati, degli interventi per il restauro scientifico e di risanamento conservativo degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti nell'area territoriale interessata, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, persone giuridiche pubbliche o private o persone fisiche, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati;
b) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e di manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione di una fruizione turistica sostenibile in termini sociali, economici e ambientali;
c) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
d) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale e alle attività di studio;
e) promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio dell’«Itinerario basiliano» per consentirne la valorizzazione turistica con attività di documentazione sulla storia e sulle attività dei monaci basiliani;
f) promozione della ricostruzione, dell'interconnessione delle strade esistenti e della sentieristica lungo l’«Itinerario basiliano», anche in forma ciclabile, al fine di migliorarne la percorribilità a fini turistici;
g) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate all’«Itinerario basiliano»;
h) promozione di itinerari enogastronomici collegati all’«Itinerario basiliano», anche mediante la previsione di un'apposita segnaletica, che valorizzino le produzioni e i prodotti tipici locali.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni
a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati;
b) previsione di una premialità specifica per gli accordi di cui alla lettera a) che coinvolgono almeno dieci enti territoriali e tre regioni.
1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali di attuazione e di promozione dell’«Itinerario basiliano».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
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