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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1139 |
a) la possibilità di utilizzare un ciclo integrato (partendo dal carbon fossile e dai rottami ferrosi per arrivare alla produzione di laminati piani);
b) la possibilità di approvvigionamento di grandi quantità di materie prime da Paesi lontani (Brasile, Sud Africa) tramite navi anche di grande stazza (fino a 400.000 tonnellate);
c) la possibilità di utilizzare stoccaggi importanti in funzione delle esigenze produttive.
Il costo di una eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative gravi sul piano economico e comunque determinerebbe gravi riflessi occupazionali e il consolidamento di una situazione di degrado che, anche secondo l'autorità giudiziaria, potrebbe configurare un disastro ambientale.
L'impatto economico negativo è stato stimato in oltre 8 miliardi di euro annui, imputabili per circa 6 miliardi alla crescita delle importazioni, per 1,2 miliardi agli interventi di sostegno del reddito e ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni in termini di minore capacità di spesa per il territorio direttamente interessato.
L'importanza strategica del complesso industriale dell'ILVA non può però far venir meno gli obblighi di tutela ambientale da cui dipende la qualità della vita dei cittadini di Taranto.
La crescita economica e la salvaguardia della salute non sono, in particolare in questo caso, due diritti contrapposti e la prima non può esser perseguita a danno della seconda.
Il Governo, con il presente provvedimento, intende, quindi, anche adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nella città di Taranto, nella consapevolezza che un'interruzione della produzione peggiorerebbe ulteriormente la situazione a tutti gli effetti.
La sopravvivenza dello stabilimento è oggi, dunque, legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari a rendere compatibile l'impianto con le norme ambientali e di sicurezza sulla salute dei cittadini.
Nel mese di ottobre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato una revisione dell'AIA prevedendo un percorso di risanamento ambientale da realizzarsi, secondo termini molto cogenti, nell'arco del prossimo triennio.
Già nelle prime relazioni, il Garante nominato ai sensi del citato decreto-legge n. 207 del 2012 ha evidenziato ritardi nell'applicazione delle prescrizioni, con particolare riferimento agli interventi sui nastri trasportatori, sui parchi minerari e sulle torce.
Nel contempo, l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di 8,1 miliardi di euro presso la società che controlla l'ILVA, sul presupposto che, nel tempo, non vi sia stata corrispondenza tra gli obblighi di assolvere a tutte le prescrizioni ambientali e sanitarie fissate dai diversi provvedimenti amministrativi e dalle normative europea, nazionale e regionale vigenti e le risorse stanziate da parte dell'azienda per realizzare gli indispensabili interventi di risanamento e bonifica.
Questa circostanza, nel pieno rispetto della autonomia dell'autorità giudiziaria, determina l'esigenza di considerare un intervento normativo diretto ad assicurare la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini mediante apposita struttura commissariale.
La prosecuzione dell'attività industriale rappresenta la condizione preliminare e necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale dello stabilimento.
Nel dettaglio della disciplina generale del provvedimento, l'articolo 1 configura, in via d'urgenza, una nuova disciplina generale a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, prevedendo, al comma 1, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, possa deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza dell'AIA, rilevata dalle autorità competenti.
Articolo 1. – Si prevede la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi per l'ambiente e la salute. Il commissario, per la sua attività, si avvale di un sub-commissario. È prevista la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di tre esperti che predispone il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi del commissario, del sub-commissario e dei componenti del comitato sono per intero a carico dell'impresa.
Articolo 2. – Contiene disposizioni volte a rendere applicabile l'articolo 1 alla società ILVA Spa e interviene sulla procedura sanzionatoria già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
In particolare si prevede che l'attività di accertamento, contestazione e notificazioni delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che i proventi delle sanzioni irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la messa in sicurezza e la bonifica del territorio interessato.
Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.
1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuità produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera
4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.
8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi
10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.
12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.
1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a.
3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, esclusa l'oblazione, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 2013.
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.
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