PDL 146
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 146
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CICU
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione
Presentata il 15 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! Con l'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (il terzo dei decreti di finanza pubblica della convulsa estate 2011), il Governo Berlusconi stabilì l'avvio di un ciclo di «
spending review», cioè di revisione delle spese di funzionamento e della spesa per l'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione.
Questa si sarebbe dovuta concludere, a livello tecnico, con una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, da presentare entro il 30 novembre 2011, a seguito della quale era prevista la presentazione di diversi disegni di legge attuativi, collegati alla manovra annuale di bilancio. Tra gli obiettivi della proposta era espressamente citata l'emanazione di «linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali».
Gli eventi successivi hanno stravolto questo procedimento, che era totalmente rispettoso delle competenze parlamentari e della necessità di consentire tempi adeguati per una operazione così sensibile.
Il decreto-legge sulla
spending review del Governo Monti (decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52) giunge quindi in ritardo, monco di parti essenziali e non rispettoso del procedimento individuato.
Si può convenire sul ritardo, in forza del convulso sviluppo degli avvenimenti dell'inverno 2011-2012, si può sorvolare, con molte perplessità, sulla compressione del potere legislativo del Parlamento; molto meno tollerabile è il fatto che non sia attuato quanto previsto dalla norma
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approvata nell'estate 2011 e che anzi un testo attuativo del disposto di legge (che è quello qui presentato) sia stato considerato inammissibile quale proposta di modifica al decreto-legge n. 52 del 2012, quando invece era pienamente in tema.
Da tempo i parlamentari non riescono più ad illustrare adeguatamente le proprie ragioni in sede di discussione, in particolare nelle discussioni che riguardano i decreti-legge sulla finanza pubblica. Così affidiamo le ragioni della proposta in titolo alla relazione della medesima.
L'ipotesi che sottende questa proposta consiste nell'osservazione che la società pubblica preposta alla individuazione dei contribuenti infedeli e alla riscossione di tasse, contributi e sanzioni, Equitalia Spa, sia di per se stessa un costoso carrozzone e che lo stesso lavoro si potrebbe svolgere con molte meno spese.
Vediamo perché.
Dal 1
o ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite la società Equitalia Spa (ex società Riscossione Spa), al cui capitale partecipa, oltre alla suddetta Agenzia nella misura del 51 per cento, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nella misura del 49 per cento.
Oggi la società Equitalia Spa si articola in sei società: tre operative, una di servizi, una dedicata al recupero delle spese di giustizia ed una
holding di coordinamento. Le tre società operative sono: 1) Equitalia nord (con competenza sulle regioni del nord); 2) Equitalia sud (con competenza sulle regioni del sud); 3) Equitalia centro (con competenza sulle regioni del centro, Sardegna compresa). Le tre società, oltre alla
holding che prevede il Presidente coordinatore, sono dotate di un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di un collegio sindacale, di una società di revisione, di un organismo di vigilanza, di un amministratore delegato e di un direttore generale. Ognuna di queste voci di costo deve essere moltiplicata per quattro. Il costo totale di questi organismi è di circa 3,5 milioni di euro. Si pensi che ogni amministratore delegato costa circa 250.000 euro e che ogni direttore generale costa circa 200.000 euro. Risulta, inoltre, che numerosi consulenti siano stati reclutati dalle quattro società tra i dipendenti pensionati per svolgere funzioni già attribuite ai dipendenti.
Ognuna delle tre società operative, in fase di avvio, ha reclutato dall'esterno dirigenti (tra le società che avevano eseguito le revisioni contabili) per l'organizzazione. Tutto ciò, in origine, per realizzare un modello organizzativo simile a quello dell'Agenzia delle entrate ma che oggi risulta totalmente cambiato.
Ogni società, poi, è dotata di servizi generali, di un servizio informatica (ancorché questa sia stata appaltata alla società SOGEI Spa), di un servizio del personale (paghe e gestione), di un servizio di contabilità, di un servizio per gli acquisti e, infine, di servizi ispettivi e di sicurezza.
In totale oltre 1.500 persone che fanno le stesse cose, al servizio delle restanti 6.500 unità operative. Considerata una media di costo per addetto (e per difetto) di circa 40.000 euro annui, si ha una spesa di oltre 60 milioni di euro per soggetti non operativi.
Interrelazione dei costi con l'aggio.
L'aggio è calcolato in base ai bilanci della società Equitalia Spa, in relazione ai costi fissi sostenuti. In seguito alla modifica della disciplina degli aggi esattoriali stabilita con il decreto-legge «salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Tale rimborso deve essere calcolato annualmente, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora tenendo conto dei seguenti, specifici parametri: carichi annui affidati; andamento delle riscossioni coattive; processo di ottimizzazione, efficientamento
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e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto «salva Italia».
In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base a elementi connessi e a elementi di fatto come l'andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività e di efficienza dell'agente unico della riscossione. Ed è per questo che ridurre i costi della società Equitalia Spa comporta la riduzione degli aggi esattoriali per i contribuenti. È evidente che se i costi fissi si sono moltiplicati a causa delle sei società, l'aggio sarà più elevato e a carico dei contribuenti.
La riunificazione delle società di Equitalia Spa e l'accorpamento delle stesse all'interno dell'Agenzia delle entrate ridurrebbe gli oneri del personale, se si considera che l'Agenzia delle entrate ha bandito concorsi per reclutare altri 700 impiegati.
È evidente che da una razionalizzazione dei costi si avrebbe un beneficio anche nell'operatività. Non si assisterebbe a comportamenti difformi sul territorio nazionale e, conferendo il giusto peso alle realtà locali, si potrebbe gestire meglio la riscossione in relazione alle situazioni contingenti. Inoltre non si assisterebbe a situazioni, come quelle attuali, dove una società del gruppo invia massivamente solleciti di pagamento per importi risibili e per annualità prescritte, mentre le altre società si astengono da tali pratiche.
Infatti le sole regioni rientranti nella competenza della società Equitalia centro hanno sommerso i contribuenti con solleciti di pagamento per cartelle notificate nel 2000 recanti tributi e sanzioni risalenti anche al 1994 e ormai prescritti e per importi risibili (anche 4 euro). Al contrario, nelle regioni rientranti nella competenza di Equitalia sud i solleciti non retroagiscono oltre l'anno 2006 e ugualmente si comporta la società Equitalia nord (addirittura in Piemonte nemmeno si parla di solleciti). Insomma, si va da un estremo all'altro senza omogeneità nel territorio nazionale. Per tali motivi riteniamo opportuno che le sei società di Equitalia Spa siano soppresse e le loro funzioni siano trasferite all'Agenzia delle Entrate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di ridurre gli oneri di riscossione e gli aggi a carico dei contribuenti, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia Spa dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante l'istituzione della Direzione generale per la riscossione e mediante i suoi uffici centrali e periferici. Dalla medesima data sono soppresse le società Equitalia Spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente. Il relativo capitale è versato all'entrata del bilancio dello Stato.
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono abrogati. Le funzioni attribuite alla società Equitalia Spa e alle società ad essa collegate sono affidate alla Direzione generale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei relativi diritti e oneri.
3. Dal 1o gennaio 2014 i dipendenti della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate in servizio alla data del 31 dicembre 2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferiti alla Direzione generale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.
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4. Le strutture amministrative e di servizio della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate sono sciolte e i relativi dipendenti sono utilizzati prioritariamente nell'attività di riscossione secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In considerazione della necessità di utilizzare il personale di cui al comma 4, sono soppresse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le procedure concorsuali non ancora definite o per le quali i vincitori non hanno ancora maturato il diritto all'assunzione. Il comma 4-
bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento e di economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, prima di reclutare nuovo personale di qualsiasi qualifica, procedono, fino alla sua completa utilizzazione, all'assunzione del personale risultato in soprannumero a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e, successivamente e qualora necessario, dei candidati che hanno riportato un punteggio utile nelle graduatorie regionali per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.