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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 106 |
1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
1. Ai fini dell'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica i cosmetici devono essere inclusi nel gruppo di prodotti indicati dall'allegato I annesso alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e soddisfare i criteri ecologici stabiliti dalla presente legge.
1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico sono stabiliti limiti relativi ai seguenti parametri:
a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici (CDVTox);
b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;
e) presenza di sostanze espressamente vietate;
f) incidenza ecologica dell'imballaggio.
2. Al fine di consentire il controllo dei parametri di cui al comma 1 da parte dei fabbricanti è predisposto un apposito strumento di calcolo. L'insieme dei dati risultanti dal controllo costituisce il «dossier ecologico» del prodotto cosmetico.
3. I criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica sono validi per tre anni a decorrere dalla data della loro adozione.
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e gli strumenti di calcolo previsti dall'articolo 3 della presente legge.
2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per gli elementi acquatici nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, devono essere forniti i dati relativi al bioaccumulo potenziale;
b) agli effetti della valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, deve essere preso in considerazione qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale in concentrazione superiore allo 0,010 per cento del peso;
c) agli effetti della valutazione sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, non sono presi in considerazione gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;
d) le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili, intendendosi tali le sostanze soggette a mineralizzazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche, in misura almeno pari al 60 per cento del volume entro ventotto giorni;
e) il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo, non considerandosi a tale effetto le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide; i biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono tendere al bioaccumulo;
f) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
g) il prodotto non deve contenere alcuno dei seguenti ingredienti:
1) alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;
2) nitrilo-tri-acetato (NTA);
3) acido borico, borati e perborati;
4) muschi azotati e muschi policiclici.
3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,30 grammi di imballaggio per grammo di prodotto; possono essere stabiliti limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;
b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;
c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi.
4. Il regolamento di cui al comma 1 determina i metodi di prova ammessi per ciascuna componente e parametro. Possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati nel regolamento, purché riconosciuti equivalenti dal Comitato di certificazione sulla base di motivata richiesta presentata dal produttore.
5. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione esatta del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la sua funzione nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria per la certificazione. Il produttore può anche valersi, a questo fine, di documentazione proveniente dai propri fornitori, diretti o indiretti. Il Comitato di certificazione può chiedere integrazioni della documentazione presentata e disporre l'esecuzione di verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.
6. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».
1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:
a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti
b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.
2. I controlli contribuiscono inoltre ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti cosmetici che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
1. È costituito un Comitato di certificazione composto di cinque elementi nominati con il contributo del mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei «dossier ecologici», della realizzazione degli strumenti di calcolo e di altre funzioni relative ai criteri ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienza e competenza.
1. Chiunque adotta il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet dell'ente stesso.
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