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PDL 106

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 106



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, ANTEZZA, ANZALDI, BOCCADUTRI, CARRESCIA, CASATI, CIMBRO, COCCIA, D'INCECCO, FEDI, GADDA, GANDOLFI, IORI, LODOLINI, MANZI, MARCHI, POLVERINI, RUBINATO, SCHIRÒ PLANETA, VALIANTE

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! A tutt'oggi, non è mai stato effettuato il calcolo dell'impatto ambientale derivante dalla produzione e dall'utilizzo dei prodotti cosmetici. I settori della ricerca, sia quella accademica sia quella più vicina al mercato, ricerca e sviluppo, sono spesso talmente ricche di contenuti e di attori che è difficile, per i non addetti ai lavori, immaginare in quali altri ambiti svolgere ricerche e in che direzione concentrare le proprie energie.
      Il mercato dei cosmetici è dominato da alcune note multinazionali in grado di esercitare pressioni anche enormi nei confronti del legislatore. Questa loro influenza è dovuta, occorre riconoscerlo, anche al fatto che hanno saputo accumulare un sapere enorme e che il mondo accademico non ha mai affrontato la materia cosmetica con lo stesso interesse e convinzione con cui affronta altri settori, come quello della medicina. Forse considerando la cosmesi come una scienza voluttuaria e dunque poco degna di attenzione scientifica. Nulla di più sbagliato, non fosse altro per l'enorme quantità di cosmetici che vengono usati quotidianamente (circa
 

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2 milioni di tonnellate l'anno nella sola Unione europea).
      Del resto non si può non tenere anche conto del fatto che l'organo «pelle» impatta con l'ambiente quanto, se non di più, dell'apparato respiratorio, di quello digerente e di quello renale; e tutto quanto vi entra in contatto, siano essi cosmetici per l'igiene, la decorazione o la cura, determina scambi biochimici non sempre chiari e documentati. Le norme vigenti relative alla produzione e commercializzazione dei cosmetici non contengono alcuna indicazione relativa alla biodegradabilità dei componenti, né per le sostanze lavanti né per gli additivi, e il regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici non fa alcun passo in avanti in questo senso. Fatta eccezione per una dichiarazione nelle premesse dove si dichiara che «Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale», ma nulla di più. Pertanto è difficile spiegare come sia possibile che una sostanza non utilizzabile per produrre un detersivo possa invece tranquillamente essere utilizzata per farne un cosmetico.
      Tuttavia, a fronte di questa mancanza di regole sull'impatto ambientale, l'Unione europea si sta muovendo verso l’«eco design», ovvero la necessità di progettare prodotti di consumo con l'obiettivo di ridurne l'impatto sull'ambiente. Vale a dire che l'Unione europea vuole estendere la direttiva eco design dai prodotti che consumano energia a tutti i prodotti di consumo. Così, diventerà essenziale occuparsi anche di cosmetici.
      In Italia non esiste nessuna forma di certificazione ecologica relativa ai cosmetici gestita e garantita dallo Stato. Molti sono i marchi privati, dimostrazione di una reale esigenza di mercato. Purtroppo però queste certificazioni fai da te sono adattabili a qualsiasi esigenza e, molto spesso, sono molto diverse le une dalle altre e finiscono per creare una confusione insostenibile da parte dei consumatori. Oltre a questi marchi ecologici ci sono molti marchi senza nessun disciplinare, si tratta di loghi di fantasia che il produttore appone sull'etichetta allo scopo di attirare la clientela attenta all'etica.
      Come evidenzia Skineco, l'Associazione internazionale di dermatologia ecologica, oltre all'incertezza nei confronti dei consumatori, la mancanza di una certificazione ecologica per i cosmetici ha notevoli ripercussioni anche sull'ambiente, nel quale ogni anno si riversano tonnellate di prodotti per la cura della persona e i cui effetti nell'ecosistema non sono del tutto noti né quantificabili.
      In molti casi i singoli Paesi dell'Unione europea dispongono di uno schema di certificazione ecologica nazionale. Come esempio riportiamo: AF (in Francia, gestita dalla Association française de normalisation AFNOR), Nordic Swan (nei Paesi scandinavi, gestita da un ente convenzionato con gli Stati del Nord Europa), Blue Angel in Germania. In Italia ancora non esiste nulla di simile.
      La presente proposta di legge mira a colmare questa lacuna fornendo ai consumatori uno strumento di scelta super partes e di alto prestigio e ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia e di unicità, sia temporale che di intenti, nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea per andare verso l'Europa che punta all’eco design per tutti i prodotti.
      Si vuole dare, inoltre, un impulso fondamentale allo sviluppo di un nuovo modo di formulare i cosmetici che può trovare terreno fertile di vendita sia in Italia che nei Paesi particolarmente sensibili a questi temi (Stati Uniti, Giappone eccetera).
      Una normativa in tal senso potrebbe dare vita e rafforzare una filiera virtuosa che, puntando sulla ricerca e sull'innovazione, potrebbe diventare uno dei nuovi
 

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campi di azione della green economy e della chimica verde.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è predisporre uno strumento per calcolare l'impatto ambientale dei prodotti cosmetici come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 713 del 1986, prevedendo la creazione del marchio italiano di qualità ecologica (articoli 1 e 2). Poiché le sostanze che raggiungono l'ambiente direttamente (i prodotti da risciacquo come lo shampoo, il gel doccia, i saponi eccetera) o indirettamente (emulsioni, prodotti decorativi, gel eccetera) sono composte da sostanze identificabili che possono avere diversi comportamenti ambientali, negli articoli successivi sono stabiliti: i parametri e i criteri ecologici cui i prodotti devono rispondere; i limiti, i metodi di prova, le procedure di certificazione nonché le finalità dei controlli. In particolare i parametri da conoscere sono: la biodegradabilità aerobica, la biodegradabilità anaerobica, la tossicità per le specie trofiche acquatiche e il bioaccumulo (articoli 3, 4 e 5).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Marchio).

      1. Ai fini dell'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica i cosmetici devono essere inclusi nel gruppo di prodotti indicati dall'allegato I annesso alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e soddisfare i criteri ecologici stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.
(Parametri e criteri ecologici).

      1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico sono stabiliti limiti relativi ai seguenti parametri:

          a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici (CDVTox);

          b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

          c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

          d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;

          e) presenza di sostanze espressamente vietate;

          f) incidenza ecologica dell'imballaggio.

 

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      2. Al fine di consentire il controllo dei parametri di cui al comma 1 da parte dei fabbricanti è predisposto un apposito strumento di calcolo. L'insieme dei dati risultanti dal controllo costituisce il «dossier ecologico» del prodotto cosmetico.
      3. I criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica sono validi per tre anni a decorrere dalla data della loro adozione.

Art. 4.
(Limiti, metodi di prova e procedura di certificazione).

       1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e gli strumenti di calcolo previsti dall'articolo 3 della presente legge.
      2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

           a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per gli elementi acquatici nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, devono essere forniti i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

          b) agli effetti della valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, deve essere preso in considerazione qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale in concentrazione superiore allo 0,010 per cento del peso;

          c) agli effetti della valutazione sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, non sono presi in considerazione gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;

 

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          d) le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili, intendendosi tali le sostanze soggette a mineralizzazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche, in misura almeno pari al 60 per cento del volume entro ventotto giorni;

          e) il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo, non considerandosi a tale effetto le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide; i biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono tendere al bioaccumulo;

          f) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

          g) il prodotto non deve contenere alcuno dei seguenti ingredienti:

              1) alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;

              2) nitrilo-tri-acetato (NTA);

              3) acido borico, borati e perborati;

              4) muschi azotati e muschi policiclici.

       3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,30 grammi di imballaggio per grammo di prodotto; possono essere stabiliti limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

          b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

          c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

 

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          d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi.

       4. Il regolamento di cui al comma 1 determina i metodi di prova ammessi per ciascuna componente e parametro. Possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati nel regolamento, purché riconosciuti equivalenti dal Comitato di certificazione sulla base di motivata richiesta presentata dal produttore.
      5. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione esatta del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la sua funzione nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria per la certificazione. Il produttore può anche valersi, a questo fine, di documentazione proveniente dai propri fornitori, diretti o indiretti. Il Comitato di certificazione può chiedere integrazioni della documentazione presentata e disporre l'esecuzione di verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.
      6. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

Art. 5.
(Finalità dei controlli).

      1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

          a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti

 

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potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

          b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

          c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.

      2. I controlli contribuiscono inoltre ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti cosmetici che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

Art. 6.
(Ente di controllo).

      1. È costituito un Comitato di certificazione composto di cinque elementi nominati con il contributo del mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei «dossier ecologici», della realizzazione degli strumenti di calcolo e di altre funzioni relative ai criteri ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienza e competenza.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque adotta il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet dell'ente stesso.


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