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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 469 |
a) 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma;
b) 7 per cento della quantità di idrocarburi gassosi;
c) 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
Solo per quanto riguarda le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, è stata elevata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato (articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996);
b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato (articolo 22 del decreto legislativo n. 625 del 1996);
c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.
A decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti.
Dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al citato comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno.
La presente proposta di legge reca modifiche alla disciplina delle royalties dovute dai titolari di concessioni. In particolare, si propone, all'articolo 1, di armonizzare l'aliquota al 10 per cento sia per le produzioni di idrocarburi ottenute in terraferma, sia per quelle ottenute in mare. Il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti rimane però alimentato solo dal valore dell'incremento dell'aliquota dal 7 al 10 per cento delle sole produzioni in terraferma. In sostanza, a fini degli aumenti delle aliquote, per le produzioni su terraferma non cambia nulla: l'aliquota resta al 10 per cento di cui il 3 per cento continuerà ad alimentare il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. Per le produzioni in mare il valore dell'aliquota di prodotto dovuto passa invece dal 4 per cento al 10 per cento (+6 per cento rispetto al valore attuale).
L'articolo 2 prevede che i proventi di queste royalties, per quanto riguarda le produzioni in mare, siano destinate per il 5 per cento alla regione a statuto ordinario adiacente e per il 50 per cento ai comuni rivieraschi entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta (attualmente il valore dell'aliquota è destinata al 55 per cento alla regione interessata e al 45 per cento allo Stato). Le entrate previste delle royalties sono conferite ai comuni in deroga ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni la quota di spettanza è ripartita nella misura prevista dalla normativa vigente (50 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente, in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote).
Nel complesso, quindi, si prevede un adeguato recupero di risorse finanziarie, che pur non andando a incidere in maniera significativa sui bilanci delle imprese concessionarie coinvolte, consente allo Stato di avere entrate aggiuntive e agli enti
1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, sia in terraferma sia in mare».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'incremento dell'aliquota disposto ai sensi del comma 1 comprende l'aumento già stabilito dal comma 1 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è per il 5 per cento corrisposto alla regione a statuto ordinario adiacente, per il 50 per cento, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, ai comuni rivieraschi entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta.
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