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PDL 598

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 598



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCI

Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di aree naturali protette

Presentata il 29 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Sono passati oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).
      Questa legge rappresenta una pietra angolare nella costruzione e nella diffusione di una cultura ambientale e di difesa del territorio nel nostro Paese, e le siamo quindi molto affezionati.
      Abbiamo voluto fare questa doverosa premessa per chiarire, senza possibilità di equivoci, che la presente proposta di legge non vuole in alcun modo intaccare i princìpi ispiratori della legge n. 394 del 1991 o sovvertirne l'impostazione, ma semplicemente modificare alcuni dei meccanismi di governo in essa contenuti, con particolare riguardo a quanto attiene alla gestione delle aree protette e agli organi preposti alle loro amministrazione e conduzione.
      Oltre a questo, la proposta di legge si pone l'obiettivo di individuare nuove forme di finanziamento e di promozione delle aree protette, al fine di sviluppare un più incisivo percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che esse rappresentano.
      Attualmente le aree naturali protette, sia marine che terrestri, sono istituite a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, e la gestione di queste è affidata all'ente pubblico denominato «Ente parco», i cui organi sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate.
      Dall'esperienza maturata in quasi due decenni di applicazione della legge emerge
 

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la necessità di rinnovare il sistema di governo degli Enti parco e sulla base di questa esigenza la presente proposta di legge, all'articolo 2, prevede la modifica dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.
      In particolare si ritiene necessario snellire la composizione del Consiglio direttivo anche in considerazione dell'emanazione di nuove norme che prevedono una riduzione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, a cui i Consigli direttivi dei parchi possono essere assimilati e abolire i gettoni di presenza per i componenti dei Consigli direttivi e dei Collegi dei revisori dei conti, prevedendo soltanto il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni per coloro che risiedono fuori dal territorio della provincia dov’è ubicata la sede dell'Ente parco.
      È poi stabilita, all'articolo 3, una norma che riguarda i beni confiscati alla criminalità organizzata: si prevede di inserire gli Enti parco tra coloro che possono essere destinatari di terreni o di immobili confiscati.
      Ci si concentra poi, all'articolo 4, sulla necessità di aumentare le iniziative istituzionali di pubblicizzazione delle aree protette, per accrescere la diffusione di informazioni tra i cittadini e per promuovere un turismo responsabile e sostenibile.
      A questo scopo si prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuova ogni anno una campagna di informazione nazionale sulle aree protette. I costi della campagna di informazione potranno essere coperti dalle risorse determinate dalle minori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, ovvero dalle norme che prevedono lo snellimento della composizione dei Consigli direttivi, l'abolizione dei gettoni di presenza e delle consulenze esterne.
      Infine, la presente proposta di legge, all'articolo 5, vuole indicare nuove forme di finanziamento per fornire agli Enti parco ulteriori fondi per il loro sviluppo e per la loro promozione. L'idea è quella di destinare alle aree protette le risorse derivanti dall'aumento del 10 per cento delle aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
      In conclusione, riteniamo che le modifiche previste dalla presente proposta di legge possano, da un lato, migliorare l'efficacia della legge n. 394 del 1991 sul piano gestionale, coinvolgendo maggiormente i territori e le comunità che delle aree protette fanno parte, e, dall'altro lato, contribuire a destinare nuove risorse ai parchi e a diffondere tra i cittadini maggiori informazioni e consapevolezza delle ricchezze naturali del Paese, della necessità della loro tutela e della possibilità di una loro fruizione attenta e rispettosa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire un ruolo di maggiore responsabilità degli enti territoriali nella gestione delle aree protette, di ridurre i costi degli organi di gestione e di individuare nuove forme di finanziamento e di promozione delle medesime, al fine di sviluppare un più incisivo percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che esse rappresentano.

Art. 2.

      1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da 6 componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

          a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

          b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

          c) uno, su designazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

 

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          b) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono designati due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di presidente del Collegio, e uno dalla Comunità del parco»;

          c) al comma 12-bis le parole: «articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,» sono sostituite dalla seguente: «onnicomprensiva,»;

          d) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
      «12-ter. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, qualora siano residenti fuori dal territorio della provincia dov’è ubicata la sede dell'Ente, spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza».

Art. 3.

      1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «istituzioni culturali di rilevante interesse» sono inserite le seguenti: «nonché di Enti parco».

Art. 4.

      1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove una campagna di informazione nazionale sulle aree protette di durata triennale. I canali per la diffusione del messaggio informativo sono scelti in conformità alle disposizioni dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri 28 settembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009.

Art. 5.

      1. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 e da ulteriori iniziative per lo sviluppo e la promozione delle aree protette, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione delle aree protette.
      2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante le risorse determinate dalle minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, e mediante le risorse derivanti dall'incremento del 10 per cento dell'aliquota delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche stabilita nell'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.


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