PDL 579
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 579
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa popolare e di referendum
Presentata il 28 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! – Molto spesso si è detto che il
referendum è uno strumento obsoleto, o di cui si è abusato, o comunque non adatto a decidere questioni, come quelle cosiddette «di coscienza», che dovrebbero essere affrontate e risolte dall'organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.
Ebbene, se il legislatore avesse inteso porre dei limiti alla consultazione popolare, avrebbe aggiunto tutta una serie di materie a quelle già indicate all'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, per le quali il
referendum non è ammesso. Invece, l'intento del legislatore era quello di lasciare il più ampio spazio ai cittadini italiani affinché esprimessero il loro parere sulle questioni di importanza diffusa.
Tuttavia, l'invito all'astensione sminuisce l'importanza della chiamata alle urne, contribuendo a convincere i dubbiosi non sul quesito in sé ma sullo strumento, nonostante che per volere della Costituente esso rappresenti una precisa e preziosa modalità di esercizio della sovranità popolare.
È arrivato allora il momento di ristabilire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
In molti Stati moderni e democratici, la disciplina del
referendum è costruita in modo da rispettare le decisioni dei cittadini, non ostacolando pertanto la loro libera espressione con l'introduzione di
quorum e norme censorie o invalidanti.
Affinché la consultazione referendaria possa essere libera, informata e rispettata nei suoi esiti, molti sono gli interventi che il Parlamento dovrebbe porre in essere. Con la presente proposta di legge costituzionale, si propone un aumento delle sottoscrizioni da parte degli elettori sia per
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l'iniziativa popolare sia per il
referendum e l'abolizione del
quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione.
L'aumento delle firme da raccogliere in tre mesi, o la richiesta di almeno cinque Consigli regionali, nonché la verifica sulla correttezza e completezza delle firme raccolte da parte della Corte di cassazione ed il controllo di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale, sono più che sufficienti a ritenere non necessario che il voto espresso sia valido solo se alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 71, secondo comma, le parole: «cinquantamila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquantamila elettori»;
b) all'articolo 75:
1) al primo comma, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di elettori»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».