PDL 557
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 557
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MADIA, COPPOLA
Divieto di transazioni economiche e finanziarie con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo
Presentata il 26 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! Da decenni l'Unione europea si batte per arginare la movimentazione, l'occultamento e il reimpiego di denaro proveniente dalla commissione di reati e, soprattutto, dalle illecite condotte di corruzione che tanto incidono negativamente sullo sviluppo di alcuni Paesi europei. I reati chiave, quindi, sono la corruzione e il riciclaggio e fin dal 1990 sono stati fatti enormi passi in avanti sulla lotta al riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di reati, con risultati che stanno ora dando frutti, anche se in Italia molto meno in relazione alle condotte illecite di corruzione. Rimane un'area intoccata e forse intoccabile che nessuno ha ancora avuto il coraggio di affrontare: l'operatività in Italia delle società e degli enti aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo, di seguito «società ed enti esteri anonimi».
È abbastanza noto il concetto di «paradisi fiscali» riferito ad alcune legislazioni tributarie estere, ma ormai i paradisi fiscali nuocciono in maniera abbastanza limitata alle finanze pubbliche perché l'amministrazione finanziaria, da molti anni, ha introdotto chiari princìpi di assoluta indeducibilità delle spese e dei costi derivanti da operazioni intercorse fra soggetti residenti e imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati (articolo 110, commi 10 e 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Secondo gli
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esperti di reati contro l'economia il problema è che nel mondo circolano enormi masse di denaro proveniente dalla commissione di reati che sono collocate nel sistema economico lecito attraverso società ed enti esteri anonimi che operano nel nostro sistema economico in modo assolutamente straordinario e incisivo. Ben più di cento società quotate nella nostra borsa, quasi la metà di tutte le società quotate, dichiara soci esteri con più del 2 per cento del capitale sociale. Una semplice ricognizione sul sito
internet della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) può rendere conto delle peculiarità e della moltitudine delle forme societarie, dei fondi di investimento e dei gestori di denaro aventi sede all'estero. Un elemento, quello dell'internazionalizzazione, assolutamente non negativo in sé, ma che comporta anche una grande massa di denaro confluito nelle nostre società quotate che fa capo a soggetti esteri anonimi. Va considerata la circostanza che le grandi bancarotte dell'ultimo ventennio sono state causate da distrazioni di denaro verso società ed enti esteri anonimi; tutti i maggiori scandali, compresi quelli recenti, concernenti l'utilizzo del denaro pubblico da parte di soggetti politici, riportano sempre la presenza di società o di enti esteri anonimi. Essi, proprio per gli enormi vantaggi che l'anonimato può offrire alle attività criminose sono utilizzati nella maggior parte dei casi da chi abitualmente delinque. Tramite tali società e enti esteri anonimi sono canalizzati in Italia capitali di provenienza oscura per aumentare il rispettivo capitale, per effettuare finanziamenti dei soci o finanziamenti a titolo oneroso, per comprare beni o aziende, soprattutto in questo momento di grandissima crisi; spesso, quindi, per reimpiegare nel sistema economico lecito proventi di fonte illecita. Certamente ci sono società ed enti esteri anonimi di grande livello che operano nella nostra economia: la Nestlé, ad esempio, è una società svizzera anonima secondo la legislazione elvetica, ma è difficile esprimere dubbi sulla liceità delle operazioni di una tale importante realtà economica. Il problema, quindi, non è costituito dalle strutture giuridiche anonime in sé; ma dall'uso illecito che ne fanno alcuni soggetti. Il legislatore sovranazionale (europeo) si è posto la questione dell'anonimato ai fini della normativa antiriciclaggio e l'ha risolta introducendo la figura del «titolare effettivo». Chiunque voglia operare nel nostro territorio a qualunque titolo tramite una serie di soggetti fra cui, ad esempio, i nostri intermediari finanziari e professionisti, deve essere identificato e verificato ma, soprattutto, deve dichiarare chi è il titolare effettivo dell'operazione, cioè la persona fisica alla quale in ultima istanza (magari al termine di una lunga catena societaria) fa capo questa operazione. L'Unione europea, con le direttive antiriciclaggio, ha dimostrato di essere ben conscia che non possono esistere strutture anonime impalpabili, ma che ogni transazione economica effettuata deve essere necessariamente fatta nell'interesse di una persona fisica. Dal 1991 in Italia (decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991) e negli altri Paesi europei è stata adottata una normativa per contrastare la movimentazione di denaro proveniente da attività criminosa, la cosiddetta «legge antiriciclaggio». Fino al 2007 questa normativa è stata di fatto applicata solo dalle banche in misura molto modesta, fino a quando è entrata in vigore in Italia la terza direttiva europea antiriciclaggio 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, a seguito dell'intervento di un gruppo di azione finanziaria internazionale che ha indotto l'Unione europea a emanare una normativa molto più stringente sulla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Quindi, a partire dall'adozione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le banche, gli altri intermediari finanziari, i professionisti e altri soggetti (numericamente meno rilevanti rispetto alla massa degli operatori) quando operano con un cliente devono sapere chi è il titolare effettivo
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dell'operazione e, in taluni casi, devono anche cercare di conoscere la provenienza del denaro. Questa normativa è stata molto importante e ha già prodotto rilevanti risultati, come nelle inchieste sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei tesorieri di gruppi parlamentari o di partiti politici iniziate proprio grazie alla segnalazione di operazioni sospette di antiriciclaggio da parte di banche presso le quali transitavano i denari presi da tali gruppi o partiti.
La presente proposta di legge, costituita da un solo articolo che non prevede nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, estende a tutti gli operatori finanziari quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 231 del 2007 per i soggetti che devono applicare la normativa antiriciclaggio: il divieto di effettuare una transazione, di qualunque natura essa sia, ovvero un acquisto immobiliare o azionario, un finanziamento o un aumento di capitale, a meno che non si risalga con sicurezza al titolare effettivo, così come sancito dalla normativa europea. È una norma generale in materia di trasparenza del soggetto che compie un'operazione economica nel nostro territorio assolutamente fondamentale, a completamento della normativa antiriciclaggio. Consapevoli di come una tale norma contribuisca a rendere la nostra legislazione sempre più moderna in senso europeo (il Regno Unito sta adottando una misura simile in queste settimane), si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È vietata ogni transazione economica e finanziaria con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.
2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora il soggetto residente proceda all'adeguamento di verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.