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PDL 185

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 185



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Delega al Governo per l'introduzione di un sistema elettronico di votazione per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum, nonché disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum

Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Fin dalla metà degli anni ottanta si affacciò nel dibattito parlamentare, con l'irrompere della tecnologia informatica, il tema del voto elettronico. Come opportunamente viene sottolineato in dottrina (Bettinelli), il dibattito oscillò tra empiti di entusiastica adesione alla rivoluzione che sarebbe derivata sul piano della qualità stessa della democrazia con l'applicazione delle nuove tecnologie e la prudente diffidenza di chi metteva in luce i pericoli di manipolazione che ne sarebbero derivati con il controllo dei sistemi. In verità le preoccupazioni non apparivano del tutto infondate, tenendo conto di esempi negativi verificatisi in alcune circostanze di consultazione elettorale mediante il voto elettronico in altri Paesi (particolare impressione destò l'episodio della contestata applicazione dei sistemi telematici nella prima elezione di George W. Bush junior a Presidente degli Stati Uniti d'America).
      Da quella stagione ad oggi, tuttavia, le tecnologie informatiche hanno compiuto straordinari progressi sul piano della sicurezza e dell'efficienza, mentre i sistemi tradizionali con cui si perviene all'espressione del voto hanno mostrato in misura sempre più alta la loro fragilità rispetto ai rischi di manipolazione e di errori, senza far menzione della farraginosità e della lentezza di un sistema arcaico che consente di attingere le informazioni relative ai risultati elettorali dopo che sono trascorsi tempi lunghissimi, mettendo a dura prova la qualità del lavoro espletato nei seggi (e della conseguente attendibilità dei
 

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risultati elettorali, con gravissimo pregiudizio democratico), soprattutto nel caso di una consultazione elettorale plurima, come sovente accade con l'esperienza dell’«election day».
      Qual è, allora, l'obiettivo cui deve tendere ogni buon sistema di trasformazione della volontà dell'elettore in una scelta di voto se non quello di rafforzare e di aumentare le garanzie costituzionali che presidiano l'organizzazione delle democrazie liberali, i diritti di partecipazione politica dei cittadini e la genuinità delle competizioni elettorali?
      Ecco, dunque, che l’«e-poll» deve poter soddisfare pienamente l'esigenza espressa dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, per superare il vaglio di strumento della democrazia liberale in grado di garantire il «voto genuino», cioè personale, segreto, libero, spontaneo, in grado, cioè, di offrire certezze sull'assenza di manipolazioni.
      A fronte, dunque, di un sempre più alto grado di attendibilità e di sicurezza del sistema di voto elettronico, continuano ad essere vive in ogni tornata elettorale (ultima quella del turno del 6 e 7 giugno 2009) le polemiche sulle irregolarità e sugli errori materiali riscontrati sui verbali degli uffici di sezione, confermando l'opinione dell'insufficienza delle attuali procedure e della loro inidoneità a garantire la sicurezza delle operazioni di voto.
      Senza contare il cospicuo dispendio di risorse dei sistemi tradizionali di voto, valutabile tra i 400 e i 600 milioni di euro per ogni turno elettorale.
      D'altra parte, è sempre meno fondato il timore circa la presunta complessità di sistemi di voto elettronico-telematici, timore, che fino ad oggi, ha impedito l'introduzione nel nostro ordinamento delle procedure di voto in uso in molti Paesi democratici. Al contrario, un sistema come quello previsto dalla presente proposta di legge sarebbe determinante proprio per semplificare e per rendere immediatamente comprensibili agli elettori le modalità di voto e per ridurre i margini di errore e di invalidazione: basti pensare al fatto che la semplice sostituzione della scheda cartacea con una scheda-video consentirebbe di guidare gli elettori nei diversi passaggi e di offrire loro la possibilità di un'immediata verifica delle operazioni compiute.
      Ancora più evidenti sono i vantaggi che conseguirebbero all'introduzione di un sistema di scrutinio completamente elettronico, che affiderebbe ai componenti degli uffici di sezione il compito, loro proprio, di vigilare sulla correttezza delle procedure di voto, senza obbligarli a sostituirsi, nel trattamento e nel conteggio delle informazioni, a elaboratori più rapidi, precisi e affidabili.
      Se si riflette con attenzione, infatti, si nota come le consultazioni elettorali e referendarie siano ormai le sole occasioni in cui, nella vita civile italiana, centinaia di milioni di dati sono trattati – in prima istanza – esclusivamente a mano e in pochissime ore; costituiscono dunque, a tutti gli effetti, un'anomalia cui è necessario porre tempestivamente rimedio.
      D'altro conto, nell'impianto della delega che la presente proposta di legge prevede (articolo 1), si fa riferimento anche alla possibilità di mantenere un agile supporto cartaceo (ad esempio una scheda punzonata automaticamente) al fine di una tracciabilità [articolo 2, comma 1, lettera d)].
      Negli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge si disciplinano le procedure di sottoscrizione delle candidature, delle liste elettorali, delle proposte di referendum popolare e dei progetti di legge d'iniziativa popolare, consentendo ai promotori e ai cittadini elettori la possibilità di ricorrere a strumenti telematici e informatici.
      Oggi il diritto di partecipazione alla vita politica è pregiudicato, in maniera obiettivamente intollerabile, da procedure farraginose e da vincoli burocratici anacronistici, che moltiplicano i costi per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche: il sistema di vidimazione dei moduli, di autenticazione delle firme, di certificazione delle sottoscrizioni, di verifica e di
 

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controllo della correttezza delle operazioni è oggi affidato unicamente a un «movimento fisico» di carte e di persone, quando sarebbe possibile – come già avviene per complicatissime operazioni economiche e finanziarie, che parimenti necessitano di procedure di controllo certe e affidabili – ricorrere al semplice «movimento telematico» di informazioni.
      Estendendo anche alle sottoscrizioni elettorali e referendarie il principio della validità della firma digitale, già ampiamente prevista nel nostro ordinamento, e dei documenti informatici sarebbe possibile procedere ad una significativa semplificazione di procedure, la cui complessità pregiudica oggi l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini.
      Gli articoli 6, 7 e 8, in fine, prevedono che il Governo emani un regolamento per l'attuazione degli articoli 4 e 5, recano norme per la validità della firma digitale e individuano la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con il sistema di voto elettronico ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) tutelare la segretezza del voto;

          b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;

          c) assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

          d) consentire, anche mediante l'ausilio di supporti cartacei, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari;

          e) garantire la possibilità del voto a distanza per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovano al di fuori del

 

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territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o che sono comunque impossibilitati a esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme vigenti.

      2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le consultazioni di cui al medesimo comma, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.
      3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 3.

      1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica, su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo giorno antecedente la data del voto.

Art. 4.

      1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, quella dei referendum popolari nonché quella dei progetti di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.
      2. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 del presente

 

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articolo è svolta mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici tra gli uffici pubblici interessati.
      3. La procedura di cui al comma 2 è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.
      4. Le spese per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.

Art. 5.

      1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni presso il Ministero dell'interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.
      2. Gli uffici della pubblica amministrazione competenti ai sensi del comma 1, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizione dei cittadini elettori i moduli, in modo da renderne possibile la sottoscrizione sia su supporto cartaceo sia mediante l'apposizione di firma digitale.

Art. 6.

      1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, provvedendo affinché, entro i termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:

          a) gli uffici della pubblica amministrazione competenti, ai sensi delle leggi vigenti, per le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;

          b) gli uffici della pubblica amministrazione competenti, ai sensi delle leggi

 

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vigenti, per le operazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.

      2. Lo schema del regolamento di cui al comma i è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 7.

      1. Ai fini della presente legge, e in attuazione dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, si considera apposta in presenza del dipendente addetto e autenticata la firma digitale inserita nel documento informatico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

      1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa, valutati in 600 milioni di euro.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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