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PDL 174

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 174



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il riconoscimento del diritto all'acqua

Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La dottrina giuridica italiana ha raggiunto negli ultimi anni il risultato della convergente consapevolezza del carattere extramercatorio del bene giuridico dell'acqua, giudicandolo non assoggettabile alle medesime regole di mercato cui viene ricondotto qualsivoglia bene di consumo, per quanto non abbia revocato in dubbio la possibilità di farne oggetto di contratti commerciali (A.M. Cambino, D. Zolo, L. Ferrajoli). La ragione è facilmente intuibile: il diritto all'acqua, pacificamente ritenuto come una declinazione del diritto alla vita sancito come premessa necessaria nella dichiarazione universale dei diritti umani e iscritto nel novero dei diritti naturali dell'uomo, tende oggi, nella riflessione giuridica più avanzata, ad atteggiarsi non solo come «generico» diritto soggettivo o come diritto universale, bensì come declinazione più qualificata di «diritto sociale» di cui è titolare ciascun membro all'interno della comunità in cui svolge la sua personalità e di «diritto collettivo» della comunità medesima.
      Naturalmente importantissime implicazioni di diritto internazionale concorrono a caratterizzare drammaticamente il riconoscimento del diritto all'acqua come possibilità concreta di sopravvivenza di milioni di esseri umani soprattutto nelle regioni particolarmente deprivate del mondo. A questo proposito basterà rammentare solo alcune fra le numerose iniziative assunte da istituzioni e associazioni umanitarie non governative per concorrere a offrire una sistematica del diritto all'acqua sul piano internazionale: è opportuno ricordare, solo per restringere le citazioni all'ultimo decennio, l'iniziativa assunta dal Comitato internazionale per il contratto mondiale sull'acqua che approvò, nel 1998, il Water Manifesto; i Forum mondiali dell'acqua (Marrakech, 1997, L'Aja, 2000, Kyoto, 2003, Bruxelles, 2007), fino alla sesta sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del settembre
 

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2007. Più recentemente, dopo l'elezione del Presidente Obama e in vista del G8 dell'Aquila svoltosi nel luglio 2009, un gruppo di intellettuali e di associazioni italiane senza scopo di lucro ha inviato una lettera allo stesso Presidente degli Stati Uniti d'America per sollecitare il capo della più importante potenza mondiale all'assunzione di un impegno in sede internazionale in favore del diritto all'acqua.
      Tenuto conto dell'immane impegno internazionale per l'affermazione, sul piano dell'ordinamento giuridico e in concreto, del diritto di ogni uomo ad accedere alle fonti di approvvigionamento idrico, contrastando l'affermazione del principio contrario, cioè quello che considera l'acqua alla stregua di una qualsiasi altra merce, è importante comprendere come l'ordinamento italiano consideri il diritto all'acqua.
      Nell'ordinamento costituzionale il diritto all'acqua non può non essere considerato come diritto sociale, come espressione, cioè, del diritto alla vita inteso non come «libertà negativa» (come diritto a «non essere ucciso»), bensì come elemento che concorre in modo determinante a integrare la sussistenza umana. Ma è, al tempo stesso, anche un «diritto collettivo», cioè un diritto che, come quello allo sviluppo economico o all'eliminazione delle povertà, supera la dimensione del diritto soggettivo riconosciuto a ogni membro di un gruppo, e si caratterizza come diritto del gruppo stesso, della comunità in cui il singolo vive e sviluppa la sua personalità.
      Dunque il riconoscimento costituzionale del diritto di ogni persona all'approvvigionamento alle fonti idriche non appare una superfetazione, ma significa ricollocare il bene dell'acqua nel suo alveo naturale di diritto fondamentale dell'uomo, a prescindere dalla sua condizione sociale, economica, di genere e di religione, sulla base delle previsioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione, chiarendo in modo inequivocabile che l'acqua non è e non potrà mai essere considerata una merce. La presente proposta di legge costituzionale, che consta di un unico articolo, tende, pertanto, a dare forma giuridica costituzionale e compiutezza a un principio già iscritto nella coscienza di ogni persona. La collocazione stessa scelta per l'affermazione del diritto, nell'ambito dei principi fondamentali, riconoscendolo come diritto inviolabile dell'uomo, fa sì che il rispecchiamento costituzionale di un diritto che è patrimonio della cultura e dei valori di ogni cittadino italiano si presti a rappresentare un riferimento concreto per disposizioni legislative coerenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «La Repubblica riconosce, tra i diritti inviolabili dell'uomo, il diritto all'acqua».


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