Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 42

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 42



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico

Presentata il 15 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in oggetto è finalizzata ad elevare al rango di delitto il reato di travisamento, disciplinato dall'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
      Com’è noto, infatti, la citata disposizione legislativa espressamente dispone che: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino».
      Siamo, quindi, in presenza di una disposizione complementare al codice penale, finalizzata a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico da indebite minacce rappresentate, nella fattispecie, dall'occultamento, totale o parziale, della propria immagine in occasione di pubbliche manifestazioni.
      Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 5 specificano che «Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
 

Pag. 2


      Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».
      Il legislatore del 1975 ha così inteso evidenziare la qualifica di «contravvenzione» del reato, prevedendo un trattamento sanzionatorio conforme a tale attribuzione e, sul versante procedurale, l'arresto soltanto facoltativo nelle ipotesi di flagranza di reato.
      I gravissimi episodi verificatisi il 15 ottobre 2011 a Roma e, più di recente, il 14 novembre scorso a Roma, Torino e Milano in occasione di manifestazioni pubbliche, durante le quali si sono verificati scontri e incidenti e si sono avuti anche feriti tra gli esponenti delle Forze di polizia a causa del comportamento di alcuni giovani all'occorrenza mascherati e protetti da caschi da motociclista, ha reso quantomai attuale la questione relativa al trattamento sanzionatorio da irrogare a carico di coloro che, abusando del diritto di manifestazione, utilizzano il travisamento come strumento di offesa e di occultamento delle proprie generalità.
      Sempre più frequentemente, infatti, frange di soggetti violenti senza scrupoli, infiltrate all'interno di manifestazioni pacifiche e autorizzate, danno luogo a devastazioni, scontri e tafferugli, rendendosi irriconoscibili sia alle Forze dell'ordine sia alla videosorveglianza per mezzo del travisamento del loro volto.
      Una condotta criminale, quindi, dolosamente preordinata allo scontro e alla violenza, che non può continuare ad essere disciplinata a mero livello di «contravvenzione», ma che merita di essere elevata a «delitto» e di ricevere una sanzione penale adeguata alla sua pericolosità sociale.
      La presente proposta di legge, pertanto, prefigge di accentuare il rango penale del travisamento, disciplinandolo come «delitto» e introducendo, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione della reclusione e della multa.
      Analogamente, il disvalore sociale della fattispecie di reato impone di prevedere, sul versante procedurale, l'arresto obbligatorio (e non facoltativo) nelle ipotesi di flagranza di reato.
      I suddetti orientamenti ricevono applicazione sul piano legislativo, attraverso una modifica al richiamato articolo 5, secondo e terzo comma, della legge n. 152 del 1975, unitamente all'inserimento di un'apposita lettera m-bis) nel secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale che, com’è noto, elenca le fattispecie di reato per le quali, a prescindere dalla sanzione edittale, è sempre previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
      È prevista, infine, una speciale aggravante, con relativo aumento dei massimi edittali, nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosiddetta «arma impropria», cioè di uno degli strumenti (non considerato espressamente arma da punta o da taglio) chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975.
      Per l'attualità dei suoi contenuti e per la rilevanza del bene giuridico dell'ordine pubblico nella nostra società, auspichiamo che la presente proposta di legge possa ricevere la più ampia condivisione e la più rapida approvazione possibili.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

      1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
      La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su