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PDL 27

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 27



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNALI

Norme per il sostegno delle nuove imprese basate sulla tecnologia, nonché per favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico

Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La globalizzazione dei mercati e del lavoro ha modificato radicalmente il sistema economico mondiale. L'emergere di nuove e grandi aree produttive caratterizzate principalmente dal basso costo della manodopera ha comportato alcune evidenze di carattere strutturale. In particolare, tutti riconoscono che nell'economia della conoscenza lo sviluppo è condizionato innanzitutto dal capitale umano e dall'innovazione. I fattori della produzione tipici dell'economia neoclassica (terreno, capitale e forza lavoro) mantengono una funzione importante, ma sempre meno decisiva.
      Nel corso degli ultimi due decenni si sono manifestate trasformazioni profonde nella struttura organizzativa dei processi di ricerca e di innovazione, anche nel nostro Paese:

          l'emergere di nuove tecnologie a carattere trasversale (ICT, tecnologie dei materiali, biotecnologie e nanotecnologie), le ricadute dei cui sviluppi hanno impatto su un ampio ventaglio di settori, dai più avanzati ai più tradizionali;

          l'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, che comporta una crescita del numero di tecnologie diverse che compongono i prodotti, anche nei settori tradizionali, e l'ampliamento della base conoscitiva rilevante per l'innovazione industriale, in quanto nuovi prodotti e processi richiedono l'utilizzo e l'integrazione di competenze sempre più diversificate;

 

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          la forte interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali; infatti, se i settori hi-tech risultano rilevanti per lo sviluppo di tecnologie trasversali, i settori tradizionali diventano il luogo in cui l'applicazione di tali tecnologie permette il conseguimento di vantaggi quantitativamente significativi in termini di produttività e di valore sul mercato;

          le nuove prestazioni di prodotti e processi, che nascono dall'emergere di nuovi problemi che guidano ricerca e innovazione (R&I), quali eco-efficienza, safety, security, protezione della privacy, intelligenza del prodotto, digitalizzabilità, connettività eccetera;

          l'elevata frequenza di innovazione, anche in settori tradizionali: il tasso di innovazione è estremamente elevato, come risultato dell'impatto incrociato dei trend prima illustrati (emergere di nuove tecnologie pervasive, nuove prestazioni); ancor più importante è sottolineare come questo impatto si verifichi anche nei settori più tradizionali e nelle nicchie di mercato, per cui difficilmente esistono ambiti protetti rispetto alla competizione sull'innovazione;

          l'aumento della massa critica sotto la quale il rendimento degli investimenti in R&I è nullo o trascurabile;

          l'avvicinamento e la sovrapposizione tra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo, per cui la R&I si trasforma da processo lineare a processo circolare, in cui è impossibile separare la ricerca esplorativa da quella applicata, essendo queste in forte interazione tra loro;

          l'innovazione per sistemi e per reti; poiché la conoscenza assume sempre più la forma di processo collettivo, matura sempre più la consapevolezza che l'innovazione si realizza in sistemi o in reti, tramite l'interazione di agenti differenziati per competenze, capacità, obiettivi (grandi imprese, piccole imprese, centri di ricerca e università, utilizzatori delle tecnologie eccetera);

          la difficoltà nel reperire risorse finanziarie a remunerazione incerta come quelle dedicate a iniziative di R&I, soprattutto in un contesto industriale atomizzato e sottocapitalizzato: a fronte di queste difficoltà il sistema finanziario si afferma come nuovo attore nei processi di R&I, con particolare riferimento al sistema degli investitori privati (i cosiddetti «business angel») e al venture capital per la creazione di imprese;

          il nuovo ruolo delle università e dei centri di ricerca pubblici, che assiste allo sviluppo di un terzo ambito di azione (oltre a ricerca e a formazione): la collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico. Le università e i centri di ricerca si stanno affermando come soggetti fondamentali per lo sviluppo dell'industria locale e per la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia, fino a diventare oggetto e componente essenziale delle politiche industriali e di sviluppo di regioni e di aree locali;

          il nuovo ruolo dell'amministrazione pubblica: in processi di innovazione a rete, caratterizzati da attori tra loro estremamente differenziati, l'amministrazione pubblica può assumere sempre più un ruolo fondamentale di raccordo, di stimolo e di potenziamento virtuoso.

      Contrariamente a quanto si afferma con superficialità, in Italia esistono importanti filiere industriali legate a tecnologie fortemente innovative, così come si registra la presenza di centri di ricerca scientifica e tecnologica avanzati, quando non addirittura eccellenti a livello globale, anche sulle frontiere tecnologiche.
      Il presente progetto di legge intende creare un ambiente favorevole alla ricerca e all'innovazione e, in particolare, individuare strumenti per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca, sia per quanto riguarda la nascita di nuove imprese che per il trasferimento tecnologico, nonché rafforzare il nostro sistema industriale attraverso quella forma di capitalizzazione strategica delle imprese costituita dall'investimento in capitale umano.

 

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      In particolare, al capo I si riportano le finalità della legge (articolo 1) e le definizioni di piccola e media impresa, di aiuti, di organismo di ricerca, di ricerca industriale, di nuove imprese innovative e di spin off accademici (articolo 2).
      Al capo II si introducono norme di sostegno alle nuove imprese basate sulla tecnologia, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi (articolo 3), la riduzione degli oneri fiscali e previdenziali per i primi sei anni di vita, nonché la possibilità per gli enti pubblici di mettere a disposizione gratuitamente immobili (articolo 4) e l'incentivazione degli investimenti privati (articolo 5).
      Il capo III riguarda la valorizzazione economica dei risultati della ricerca, attraverso la revisione delle procedure di valutazione nei concorsi per titoli o esami del sistema pubblico della ricerca (articolo 6) e la partecipazione agli utili per i ricercatori in caso di vendita della proprietà o del diritto d'uso dei brevetti (articolo 7).

          Il capo IV introduce misure di sostegno, attraverso l'introduzione di benefìci fiscali per le imprese che investono in ricerca congiunta e in capitale umano altamente qualificato (articolo 8). Inoltre, introduce la previsione della costituzione di un soggetto, la Società italiana trasferimento tecnologico (ITT) Spa, incaricato di redigere e di aggiornare il catalogo dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca nonché le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi e di organizzare, anche attraverso una borsa telematica dei brevetti, la rete di vendita dei prodotti e di servizi del catalogo (articolo 9). Lo stesso articolo fissa la composizione del consiglio di amministrazione della Società e i criteri per la sua scelta; la destinazione degli utili; i criteri per l'avviamento della Società, determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico; la previsione di una relazione annuale alle Camere sui risultati della Società stessa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a promuovere la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, di cui all'articolo 2, comma 3.
      2. La presente legge costituisce attuazione dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, con propri provvedimenti, provvedono all'attuazione della presente legge tenendo conto delle realtà scientifiche e produttive insistenti sul rispettivo territorio.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano:

          a) le definizioni di piccole e medie imprese stabilite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

          b) le definizioni di aiuti, di organismo di ricerca, di ricerca e di nuove imprese innovative contenute nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

 

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      2. Fermo restando quanto stabilito nella sezione 7 del capo II del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il capitale delle nuove imprese innovative non deve essere detenuto in maggioranza da altre imprese, ovvero le stesse non devono essere state costituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione o come ramo d'azienda.
      3. Ai fini della presente legge, per spin off accademici si intendono le nuove imprese tecnologiche avviate da ricercatori dipendenti di università o di enti pubblici di ricerca le cui quote sono detenute in maggioranza dagli stessi ricercatori e università o enti pubblici.

Capo II
SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE BASATE SULLA TECNOLOGIA

Art. 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi).

      1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, e dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la costituzione di una nuova impresa innovativa o di uno spin off accademico avviene attraverso lo sportello unico per le imprese, nei comuni ove esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio».
      2. Per le imprese di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.
      3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le iniziative economiche di cui all'articolo 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all'edizione di giochi per

 

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computer, alla produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.
      4. I benefìci previsti dal comma 3 sono applicabili fino al compimento del sesto anno di vita dell'impresa.

Art. 4.
(Riduzione degli oneri fiscali e previdenziali e sostegno pubblico).

      1. Le nuove imprese innovative sono esentate dal versamento delle imposte dirette per un periodo di sei anni dalla data di costituzione. Le regioni, le province e i comuni possono estendere parzialmente o totalmente l'esenzione alle imposte ricadenti nell'ambito della rispettiva competenza fiscale.
      2. Le imprese di cui al comma 1, per un periodo di sei anni, sono esentate dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle piccole e medie imprese operanti nei settori a tecnologia avanzata che investono in ricerca e in sviluppo almeno il 15 per cento dei costi complessivi.
      4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano previa autorizzazione dell'Unione europea.
      6. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove imprese tecnologiche beni immobili per un periodo non superiore a dieci anni.

 

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Art. 5.
(Incentivazione degli investimenti privati).

      1. Per i tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante investimenti nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. La detassazione di cui al comma 1 opera nel limite di 1 milione di euro per le plusvalenze realizzate da persone fisiche e di 2 milioni di euro per le plusvalenze realizzate da persone giuridiche. Le limitazioni di cui al periodo precedente non operano per gli investimenti effettuati dai fondi comuni di investimento e dalle società di gestione del risparmio.
      3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Capo III
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 6.
(Procedure di valutazione).

      1. Nei concorsi pubblici per titoli o esami svolti dalle università e dai centri di ricerca pubblici, ai brevetti effettivamente industrializzati, anche se successivamente ceduti, è assegnato il punteggio massimo riservato alle pubblicazioni scientifiche.
      2. La disposizione del comma 1 si applica anche con riferimento alla creazione di spin off accademici.

 

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Art. 7.
(Partecipazione agli utili per i ricercatori).

      1. Nel caso in cui i ricercatori cedano la titolarità del brevetto alla propria università o centro di ricerca pubblico, le università e i centri di ricerca pubblici sono tenuti a corrispondere, al netto dei costi sostenuti per la registrazione del brevetto, il 50 per cento dei proventi ai ricercatori che hanno realizzato l'invenzione e a destinare il restante 50 per cento a progetti di ricerca promossi dagli stessi ricercatori, anche attraverso l'istituzione di borse di ricerca.

Capo IV
SOSTEGNO ALLA RICERCA CONGIUNTA, ALL'ACQUISIZIONE DI CAPITALE UMANO E AL POTENZIAMENTO DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 8.
(Benefìci fiscali per le imprese che investono in ricerca congiunta e in capitale umano).

      1. Al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici, le spese sostenute dalle imprese per la costituzione e per la gestione di laboratori di ricerca congiunti con università e centri di ricerca pubblici sono deducibili dal reddito imponibile fino al 10 per cento del reddito stesso e comunque per un importo non superiore a 500.000 euro.
      2. Le spese sostenute per il finanziamento di insegnamenti universitari, di borse di dottorato e di borse di ricerca sono interamente deducibili dal reddito imponibile.
      3. Al fine di dotare le imprese di capitale umano qualificato il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge

 

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13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è usufruibile:

          a) nella misura del 100 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di dottore di ricerca nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche, o di un titolo equipollente ottenuto all'estero;

          b) nella misura del 90 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di master universitario nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche, o di un titolo equipollente ottenuto all'estero;

          c) nella misura del 70 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di laurea specialistica nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche.

      4. Al credito d'imposta di cui al comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 9.
(Costituzione della Società italiana trasferimento tecnologico Spa).

      1. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, attraverso il patrimonio di conoscenza della ricerca pubblica italiana, è costituita la Società italiana trasferimento tecnologico (ITT) Spa, tra l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) e la Cassa depositi e prestiti Spa che provvede ad

 

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apportare il capitale sociale ai sensi di quanto disposto dal comma 8, lettera a).
      2. Sono compiti della Società ITT Spa:

          a) redigere e aggiornare il catalogo contenente i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;

          b) organizzare la rete di vendita dei prodotti e dei servizi del catalogo di cui alla lettera a);

          c) istituire la borsa telematica dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

          d) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.

      3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Società ITT Spa le informazioni di cui al comma 2, lettera a).
      4. Il consiglio di amministrazione della Società ITT Spa è composto da cinque membri, dei quali uno indicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, uno dall'ITT e uno dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza nell'ambito delle tecnologie, del loro trasferimento o dell'industria e del sistema delle piccole e medie imprese. Il presidente del collegio dei revisori dei conti della Società ITT Spa è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. La Società ITT Spa è tenuta a devolvere una quota maggioritaria dei proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca

 

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di provenienza del brevetto stesso, che provvede a devolvere tali proventi per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
      6. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Società ITT Spa per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca.
      7. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Società ITT Spa può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che stabilisce:

          a) il capitale sociale minimo versato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai fini della costituzione della Società ITT Spa;

          b) i criteri per la scelta della sede provvisoria della Società ITT Spa, con particolare riferimento alle situazioni di minor impatto economico;

          c) i criteri per la stipula degli accordi, convenzioni e contratti con gli enti pubblici di ricerca.

      9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso.
      10. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sulla Società ITT Spa ed è tenuto a presentare alle Camere

 

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una relazione annuale nella quale sono illustrati i risultati ottenuti dalla Società, con particolare riferimento a:

          a) il numero di enti, di ricercatori e di imprese coinvolti;

          b) il numero di brevetti ceduti in proprietà o in diritto d'uso;

          c) i risultati economici dell'attività;

          d) la stima del valore economico generato.


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