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PDL 13

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 13



 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre disposizioni, in materia di lavoro pubblico per l'armonizzazione tra impiego pubblico e privato

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 1oagosto 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento


      

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Onorevoli Deputati! La proposta di legge di iniziativa popolare nasce dall'esigenza di riqualificare positivamente il rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, notevolmente deprezzato a seguito dell'entrata in vigore della riforma Brunetta (legge 4 marzo 2009, n. 15, e decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
      Siamo più che certi che la valorizzazione della professionalità dei pubblici dipendenti e del prezioso capitale umano, che quotidianamente assicura il funzionamento del complesso meccanismo amministrativo e burocratico del nostro Paese, attraverso l'erogazione di beni e di servizi ai cittadini utenti, costituisca l'unica leva attraverso la quale conseguire un effettivo miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.
      La riforma Brunetta ha notevolmente svilito la professionalità e il ruolo del dipendente pubblico con una serie di interventi fortemente penalizzanti, cui hanno fatto poi seguito ulteriori disposizioni (quali il blocco delle retribuzioni e dei contratti e la mobilità d'ufficio) fortemente demotivanti e lesivi della dignità dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
      L'intento della proposta di legge è quello di non vanificare il lungo processo di privatizzazione del rapporto di lavoro che ha caratterizzato la riforma del lavoro pubblico degli anni novanta, culminando con l'emanazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

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      La «contrattualizzazione» del rapporto di lavoro si concretizzava, infatti, nell'esistenza di una fonte di regolamentazione di tipo prevalentemente pattizio ed evincibile dalle norme della contrattazione collettiva e dai princìpi del codice civile, venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della riforma Brunetta che, modificando in modo significativo il rapporto di lavoro nel pubblico impiego nella sua natura e nella sua struttura ontologica, ha dato vita ad una sorta di «ibrido»: è vero, infatti, che il rapporto di lavoro pubblico rimane contrattualizzato, ma, in presenza di una nuova ripartizione tra materie riservate alla legge statale e alla contrattazione collettiva e con la potestà attribuita al legislatore di modificare unilateralmente aspetti e tratti distintivi del rapporto di lavoro, la cosiddetta «contrattualizzazione» ha ormai lasciato il posto ad una sostanziale «ripubblicizzazione», in chiave autoritativa, del lavoro pubblico, finalizzata a comprimere il più possibile gli interessi dei lavoratori pubblici.
      La proposta di legge intende ripristinare il quadro normativo previgente alla riforma Brunetta al fine di restituire ai dipendenti pubblici la rispettabilità e il prestigio che le stesse norme di rango costituzionale riconoscono loro. Intende, altresì, eliminare le ulteriori misure punitive introdotte dalle varie manovre di finanza pubblica che, al fine di ridurre la spesa pubblica, al posto di combattere i notevoli sprechi esistenti nell'amministrazione, hanno ingessato il trattamento economico delle categorie del pubblico impiego, senza possibilità di recupero, incidendo pesantemente sul potere di acquisto di moltissime famiglie italiane.
      Non intendiamo annullare l'intera riforma Brunetta, di cui non possiamo disconoscere anche alcuni tratti positivi, ma proponiamo di correggere gli strumenti per il conseguimento di un necessario miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche, nell'assoluta convinzione che tale obiettivo non è conseguibile attraverso la mortificazione degli operatori, ma piuttosto attraverso l'introduzione di leve motivazionali che non possono prescindere dal riconoscimento della professionalità, dall'accrescimento delle competenze e dalla corresponsione di retribuzioni adeguate all'aumento del costo della vita.
      Proponiamo in primo luogo la modifica della legge delega n. 15 del 2009 nella parte in cui prevede che gli istituti fondamentali devono trovare definizione esclusiva, in mancanza di espressa delega alla contrattazione, nella norma di legge statale e proponiamo il ripristino della legislazione contrattata tra l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
      Proponiamo di eliminare dal decreto legislativo n. 150 del 2009 i sistemi premianti basati su pagelle e fasce di merito subdole e controproducenti, che presuppongono che una buona percentuale di lavoratori sia inetta.
      Proponiamo la soppressione della «tassa» sulla malattia e lo sblocco dei contratti e delle retribuzioni: intendiamo restituire alla contrattazione collettiva un ruolo che sia paritario a quello datoriale.
      Proponiamo la soppressione della mobilità d'ufficio e del collocamento in disponibilità, con rischio del licenziamento.
      Proponiamo, altresì, alcune disposizioni per consentire la risoluzione di problematiche specifiche del personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
      Proponiamo, infine, disposizioni che intendono favorire la stabilizzazione di personale precario presso tutte le amministrazioni pubbliche.
      Vogliamo restituire la dignità a tutti i lavoratori del pubblico impiego, l'unico patrimonio attraverso il quale si possono migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e aumentarne la produttività.
      La proposta di legge rappresenta l'esito di un dibattito e di un percorso che ha coinvolto in modo democratico migliaia di lavoratori pubblici nella ricerca della migliore mediazione possibile
 

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tra le esigenze di funzionalità degli uffici pubblici e gli interessi dei lavoratori, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica.
      L'esito finale è la proposta di legge che presentiamo, riconosciuta come propria da tutti quelli che hanno partecipato a costruirla.
      Non abbiamo la presunzione di interpretare, nel suo contenuto, il sentire di tutto il Paese, ma siamo convinti che questo sia il percorso da seguire per avviare un reale cambiamento, partecipato e condiviso, che produca effetti positivi e di lungo respiro su tutta l'amministrazione pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Titolo I

Capo I

Art. 1.

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo» e le parole: «, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,» sono soppresse;

          c) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 2.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) valorizzazione della professionalità dei singoli dipendenti e introduzione di sistemi di valutazione del personale sulla base dei risultati conseguiti dalle strutture amministrative di appartenenza, stabilendo che per il miglioramento degli standard di efficacia dell'azione amministrativa la contrattazione collettiva nazionale preveda specifici istituti premiali finanziati esclusivamente con risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento;».

 

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Capo II

Art. 3.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «del merito» sono sostituite dalle seguenti: «della professionalità»;

          b) al comma 2, le parole: «di meriti e demeriti» sono sostituite dalle seguenti: «della professionalità».

Art. 4.

      1. La rubrica del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituita dalla seguente: «Ottimizzazione e trasparenza dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche».

Art. 5.

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2 – (Oggetto e finalità). 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono finalizzate all'ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione della professionalità dei dipendenti, mediante criteri stabiliti di concerto con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva».

 

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Art. 6.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'ottimizzazione dei risultati è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali dei dipendenti, attraverso la valorizzazione della professionalità e l'impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l'erogazione dei premi stabiliti di concerto con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, nonché di trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3, le parole: «le misurazioni e le valutazioni della performance» sono sostituite dalle seguenti: «l'ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi»;

          d) il comma 4 è abrogato;

          e) il comma 5 è abrogato;

          f) al comma 6, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 13,» sono soppresse.

Art. 7.

      1. Il capo II del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è abrogato.

 

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      2. La rubrica del capo III del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituita dalla seguente: «Trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

Art. 8.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,» sono soppresse;

          b) al comma 2, lettera a), le parole: «anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle finalità di cui agli articoli 2 e 3;»;

          c) i commi 3, 6 e 7 sono abrogati;

          d) al comma 8:

              1) all'alinea, le parole: «valutazione e merito» sono soppresse;

              2) le lettere a), b), c), ed e) sono abrogate;

              3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) l'impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l'erogazione dei premi stabiliti dalla contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;»;

              e) al comma 9, le parole: «di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o» sono soppresse.

Art. 9.

      1. Il capo IV del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 10.

      1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «del merito» sono sostituite dalle seguenti: «della professionalità».

Art. 11.

      1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:
      «Art. 18. (Criteri e modalità per la valorizzazione della professionalità). 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono la valorizzazione della professionalità per il miglioramento degli standard di efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, di specifici sistemi premianti, cui sono destinate esclusivamente risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento».

Art. 12.

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è abrogato.

Art. 13.

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «nella Relazione di perfomance e validati dal proprio organismo di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi organi di controllo».

 

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Art. 14.

      1. All'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come sostituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

Art. 15.

      1. All'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «23, commi 1 e 2,» sono soppresse;

          b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 16.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. (Potere di organizzazione). 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
      2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
      3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali

 

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interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti».

Art. 17.

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. (Partecipazione sindacale). 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro».

Art. 18.

      1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

          «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici ai fini della corresponsione di indennità e di premi incentivanti previsti dalla contrattazione collettiva».

Art. 19.

      1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «di meriti e demeriti» sono sostituite dalle seguenti: «della professionalità».

Art. 20.

      1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 1-bis è abrogato.

 

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Art. 21.

      1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 22. (Comitato dei garanti). 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un Comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da un apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile».

Art. 22.

      1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

Art. 23.

      1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «criteri di scelta» sono

 

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aggiunte le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali».
      2. All'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

Art. 24.

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1-bis è abrogato;

          b) al comma 5, dopo le parole: «in subordine», sono inserite le seguenti: «con procedure e con criteri concertati con le organizzazioni sindacali»;

          c) al comma 6, le parole: «possono stabilire criteri generali e procedure» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliscono i criteri generali e le procedure», dopo le parole: «ed altre amministrazioni» è inserita la seguente: «anche» e dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «, solo per i dipendenti che abbiano dato la propria disponibilità».

      2. Il comma 29 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Art. 25.

      1. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva» sono soppresse.

 

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Art. 26.

      1. L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 40. – (Contratti collettivi nazionali e integrativi). – 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
      2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono separate aree per la dirigenza. Un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione delle aree per la dirigenza possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
      3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
      4. Le amministrazioni pubbliche attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e di produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e il raggiungimento dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, destinando al trattamento economico accessorio correlato

 

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a tali finalità risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
      5. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle disposizioni vigenti, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità interno nonché di analoghi strumenti di contenimento della spesa.
      6. A corredo di ogni contratto integrativo le amministrazioni pubbliche redigono una relazione tecnica e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
      7. Le amministrazioni pubbliche adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».
 

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Art. 27.

      1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «, al riconoscimento del merito» fino a: «alle progressioni economiche» sono soppresse;

          c) il comma 7 è abrogato.

Art. 28.

      1. L'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comitati di settore un rapporto relativo alle principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa».

Art. 29.

      1. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «dell'articolo 40, comma 3-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 40, comma 5».

Art. 30.

      1. Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 62 e 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, sono abrogati. L'articolo 52 del

 

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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
      2. Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 31.

      1. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 11, comma 1, 28, da 34 a 36, 54, 61, comma 1, 64, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3»;

          b) al comma 2, le parole: «Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 3, 17, comma 2, 18, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1,»;

          c) il comma 3 è abrogato.

Titolo II

Capo I

Art. 32.

      1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato.
      2. Il personale docente che ha conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli

 

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artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che hanno prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per almeno due anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni per anno accademico.
      3. Il personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità e dell'area terza di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 4 agosto 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che ha prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'AFAM per almeno due anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni per anno accademico.
      4. A decorrere dall'anno accademico 2012/2013, per le istituzioni dell'AFAM, al fine di assicurare il processo di riforma previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di conferire il maggiore grado possibile di certezza alla pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale del comparto dell'AFAM, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a
 

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tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo, per gli anni 2012/2014, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno. Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno accademico 2011/2012 di quota parte delle assunzioni di personale docente e tecnico-amministrativo sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno accademico 2011-2012, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di eventuali rimodulazioni che si rendano necessarie, ferma restando la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 33.

      1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dalla presente legge, ad esclusione della scuola, le assunzioni, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, avvengono, nel limite delle risorse autorizzate dalla legge con esclusione dei vincoli delle piante organiche, tramite trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che ha maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, con le medesime modalità e procedure previste per l'assunzione a tempo indeterminato e previo superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita. Annualmente un terzo delle risorse autorizzate per le assunzioni nelle amministrazioni di cui al presente articolo è destinato all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico nazionale.
      2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 i contratti di lavoro a

 

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tempo determinato sono riservati, nei limiti del 50 per cento delle risorse definite dalla normativa vigente, al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che ha maturato almeno un anno di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Art. 34

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 17 sono abrogati;

          b) al comma 21, il quarto periodo è soppresso;

          c) al comma 32, le parole: «anche in dipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in dipendenza».

      2. Il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è stabilito mediante le procedure di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 35.

      1. I commi 1, 1-bis e 6 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 36.

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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