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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4575 |
1) l'uso da parte degli immigrati di servizi «comuni» a tutti i cittadini (pari opportunità);
2) il «riconoscimento» da parte del Paese di accoglienza delle specificità proprie degli immigrati (integrazione come «negoziazione» delle diversità).
Le finalità dell'intervento di MLC sono:
1) l'integrazione, intesa come negoziazione delle differenze;
2) il potenziamento della qualità del servizio, a vantaggio di tutta la collettività, italiana e straniera;
3) la flessibilità e la varietà delle modalità di intervento in un'ottica di rispetto delle specificità;
4) l’«empowerment» dell'utente straniero, quindi un graduale raggiungimento dell'autonomia nell'accesso e nell'uso dei servizi;
5) la realizzazione di una condizione di pari opportunità nel rispetto delle differenze per migliorare la qualità della convivenza.
L'intervento della MLC si situa su tre piani:
1) piano orientativo-informativo, rivolto contemporaneamente all'immigrato (o alla comunità etnica) e all'operatore;
2) piano linguistico-comunicativo e culturale, che si esplica attraverso attività di traduzione e interpretariato, tecniche di gestione e di prevenzione dei malintesi e dei conflitti, strategie mirate ad esplicitare l'implicito o il sommerso;
3) piano psico-sociale, attraverso un ruolo propositivo e di cooperazione all'interno dei servizi in cui si opera, attraverso azioni di cambiamento sociale per una migliore convivenza civile e attraverso attività di mediazione tra l'esistente e le nuove esigenze in ottica multiculturale.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede interventi di cofinanziamento, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, per specifici programmi volti all'integrazione degli stranieri extracomunitari tramite mediatori linguistico-culturali.
L'articolo 2 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico-culturale e ne descrive le funzioni.
L'articolo 3 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dei profili professionali nonché i corsi di formazione professionali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che desiderano organizzare specifici corsi.
L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria della legge.
1. Al fine di favorire la progressiva integrazione sociale, culturale e lavorativa dei cittadini di nazionalità extracomunitaria lo Stato sostiene, con interventi di cofinanziamento, specifici programmi volti all'adozione di servizi di mediazione linguistico-culturale, assolti per conto degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni del terzo settore da personale professionalmente qualificato.
2. Per il sostegno finanziario dei programmi di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, è aumentata la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un importo pari a 5 milioni di euro annui.
1. Le prestazioni offerte dai servizi di cui all'articolo 1 sono assolte da personale, prevalentemente di origine extracomunitaria, che funge da tramite tra l'utente immigrato e i servizi pubblici di primo contatto e che ha il compito di individuare e di esplicitare i bisogni degli stranieri di nazionalità extra comunitaria, nonché di negoziare le prestazioni da parte dei servizi e degli operatori pubblici, facilitando la comunicazione e modificando il contenuto e le modalità di approccio.
2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 è istituita la figura professionale del mediatore linguistico-culturale che è preposto, in particolare, a:
a) gestire la relazione con gli stranieri di nazionalità extracomunitaria ponendosi in condizione di ascolto dei loro bisogni, aspettative e richieste;
b) orientare gli stranieri di nazionalità extracomunitaria stimolando un loro ruolo attivo nella ricerca di soluzioni ai problemi individuati, aiutandoli a delineare le tappe di un percorso articolato di inserimento nel tessuto sociale territoriale attraverso azioni di mediazione;
c) utilizzare le informazioni relative ai servizi territoriali pubblici e privati esistenti, per semplificare le modalità di accesso a tali servizi da parte degli stranieri di nazionalità extracomunitaria;
d) collaborare con gli operatori dei servizi pubblici e privati, affiancandoli nello svolgimento della loro attività e partecipando alla programmazione degli interventi rivolti agli stranieri di nazionalità extracomunitaria;
e) organizzare l'accompagnamento degli stranieri di nazionalità extracomunitaria presso i servizi socio-sanitari, fornendo loro gli elementi di conoscenza necessari per una migliore fruizione delle relative prestazioni.
1. In coerenza con i princìpi e con le finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano i profili professionali del personale impiegato, nonché le forme, i programmi, la durata dei corsi di formazione professionale dei mediatori linguistico-culturali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che organizzano specifici corsi di formazione.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, determinato
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