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PDL 5527

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5527



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO CONTE

Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli ispettori del lavoro in servizio presso le direzioni territoriali e regionali del lavoro, nonché modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la competenza per la vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Presentata il 10 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La figura dell'ispettore del lavoro viene delineata per la prima volta con la legge 3 aprile 1879, n. 4828 (Governo Depretis), che istituisce nell'allora Ministero dell'agricoltura, industria e commercio due posti di ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale.
      Con la legge 30 marzo 1893, n. 184, viene istituito il Corpo degli ispettori e ingegneri delle miniere, cave e torbiere, mentre con la legge 17 marzo 1898, n. 80, si dispose che, per assicurare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro, ci si rivolgesse a funzionari con compiti di polizia giudiziaria. È questa una caratteristica importante e qualificante, che permane fino ai giorni nostri e rende necessaria l'innovazione di cui alla presente proposta di legge.
      Nel 1904 fu ratificata, ai sensi della legge 29 settembre 1904, n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all'istituzione del futuro ispettorato del lavoro.
      Ma è poi con la legge 19 luglio 1906, n. 380, che nasce ufficialmente il Corpo degli ispettori del lavoro. Negli anni cinquanta, con vari atti legislativi e regolamentari – tra i quali il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e
 

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periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – vennero poste le basi dell'attuale ordinamento dell'ispettore del lavoro. Esso dipendeva dall'ispettorato del lavoro con sede in ogni provincia ed era organo periferico dello stesso Ministero.
      Recenti evoluzioni normative, tra le quali spiccano la legge n. 689 del 1981, il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, la legge n. 123 del 2007 e il decreto legislativo n. 124 del 2004, incrementavano via via i poteri di tale Corpo fino alla situazione attuale.
      Dal punto di vista organizzativo il Corpo degli ispettori del lavoro dipende dalla direzione territoriale del lavoro, che fa capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La direzione ha assorbito i compiti del vecchio ispettorato del lavoro, soppresso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687.
      Presso il Ministero è presente, tra le altre, la direzione generale per l'attività ispettiva (DGAI), con il compito del coordinamento nazionale delle funzioni di vigilanza, istituita proprio con il decreto legislativo n. 124 del 2004.
      A livello periferico, nella direzione territoriale del lavoro sono presenti due servizi: il servizio politiche del lavoro (SPL) e il servizio ispezioni del lavoro (SIL), formato da due unità operative, l'unità operativa vigilanza ordinaria e l'unità operativa vigilanza tecnica.
      Quali competenze, ferme restando le specifiche attribuzioni degli altri organi ispettivi e le specifiche funzioni di natura sia preventiva che repressiva attribuite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004, l'ispettore del lavoro deve:

          a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e la sicurezza sociale che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro, al fine di contrastare fenomeni di lavoro irregolare, di evasione degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali e di danno all'erario nonché, più in generale, di contrastare fenomeni distorsivi del mercato e della libera concorrenza tra imprese;

          b) vigilare sul rispetto delle norme in materia di immigrazione dello straniero, di minori, di donne e di disabili, al fine di contrastare fenomeni di sfruttamento, di tratta di persone e di riduzione in schiavitù, anche da parte della criminalità organizzata;

          c) vigilare sugli appalti pubblici al fine di contrastare fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, essendo presente stabilmente al relativo tavolo di coordinamento istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di territorio, accanto alle altre Forze di polizia;

          d) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della procura della Repubblica e del prefetto;

          e) effettuare ispezioni tese a verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori e sicurezza pubblica nei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di specifiche normative richiedenti, per il controllo del livello di applicazione, accertamenti e valutazioni di natura tecnologica, medica e igienica, sia relativamente agli aspetti dei processi produttivi rilevanti ai fini della tutela fisica dei lavoratori, sia relativamente alla rispondenza di macchine, strumentazioni, impianti e utensili alle disposizioni normative, con attività prevenzionale di infortuni a danno di lavoratori e, più in generale, di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

          f) effettuare inchieste in caso di gravi infortuni sul lavoro;

          g) vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità pubblica nel settore dei trasporti su strada di persone e di merci, effettuando

 

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accertamenti sul rispetto dei tempi di guida e dei riposi degli autisti, anche in caso di incidenti stradali che abbiano avuto conseguenze mortali o che abbiano procurato lesioni gravi o gravissime alle persone coinvolte (circolare congiunta dal Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo 300/A/10/108/13/1 del 15 settembre 2010);

          h) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quali, ad esempio, particolari campagne informative o articolate operazioni di vigilanza, effettuare accertamenti in risposta a interrogazioni o interpellanze parlamentari eccetera.

      L'ispettore del lavoro riveste la duplice qualifica di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria ed esercita poteri sia di tipo preventivo che repressivo di illeciti penali e amministrativi.
      I poteri dell'ispettore del lavoro sono dunque molteplici e possono suddividersi fondamentalmente in due macroaree:

          1) l'ambito penalistico e processual-penalistico, seguendo le norme del codice e le eventuali norme speciali, qualora ravvisi gli estremi di reato; a tal fine egli ha il potere di procedere, secondo il codice di rito, a tutti i conseguenti atti di polizia giudiziaria, sia d'iniziativa che delegati dalla procura della Repubblica, ivi compresi rilievi, perquisizioni, sequestri, fermi o arresti di persone eccetera;

          2) l'ambito amministrativo, ossia l'attività svolta seguendo le norme procedimentali dettate dalla legge n. 689 del 1981, nonché da altre norme speciali, tra le quali il citato decreto legislativo n. 124 del 2004; a tal fine egli ha il potere di procedere a effettuare diffide, prescrizioni, disposizioni, ordini, contestazioni di violazioni amministrative e irrogazioni delle conseguenti sanzioni.

      Gli ispettori del lavoro, unico caso nell'ordinamento giuridico italiano, hanno piena e assoluta «facoltà di accedere in ogni sua parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici i locali di pubblico spettacolo ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti» (legge 22 dicembre 1912, n. 1361).
      Gli ispettori del lavoro hanno inoltre «facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali(...)» (articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303).
      Alla luce di quanto esposto, dei molteplici poteri esercitati, già connessi alla sicurezza e all'incolumità pubbliche, e della necessità di fornire un'idonea tutela a una figura di tale natura e valore sociale, con la presente proposta di legge si prevede di attribuire all'ispettore del lavoro in forza presso le direzioni territoriali e regionali del lavoro la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con inquadramento, attribuzioni e poteri indicati dall'ordinamento con particolare riferimento al testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alla legge 1o aprile 1981, n. 121.
      Al fine inoltre di incrementare, verso tutte le attività produttive, la capacità di controllo, verifica e prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si prevedono il riordino e razionalizzazione delle competenze in materia di salute e di

 

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sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008), con la previsione che l'ispettore del lavoro concorra alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le attività produttive e non più solo nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzione agli ispettori del lavoro della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

      1. All'articolo 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e gli appartenenti al Corpo degli ispettori del lavoro».
      2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il Corpo degli ispettori del lavoro».
      3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «e del corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del corpo forestale dello Stato e del corpo degli ispettori del lavoro».
      4. Nello svolgimento delle funzioni proprie di ispettore del lavoro e di quelle comunque derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo non sono dovute all'ispettore del lavoro le indennità di pubblica sicurezza e di vigilanza, stabilite dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995.

Art. 2.
(Vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero della salute, ivi

 

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compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le attività produttive, in concorrenza con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e attraverso il coordinamento dei comitati regionali di cui all'articolo 7».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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