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PDL 5534-octies

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5534-octies



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Disposizioni concernenti la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Presentato il 16 ottobre 2012

(Già articolo 7, commi da 22 a 24, del disegno di legge n. 5534 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-6.

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Art. 7.
(Riduzione di spese sulle pubbliche amministrazioni).

      1-21.....................................................................
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      22. Alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione di cui al primo periodo sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
      23. La Commissione di cui al comma 22 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della guardia di finanza, che agisce

 

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con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'ispettorato per la funzione pubblica.
      24. Dall'attuazione dei commi 22 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      25-39.....................................................................
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Artt. 8-14.

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