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PDL 344-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 344-2369-2509-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 344, d'iniziativa dei deputati

BELLOTTI, BIAVA, DI BIAGIO, SALTAMARTINI

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Presentata il 29 aprile 2008


n. 2369, d'iniziativa dei deputati

LO PRESTI, CARLUCCI, HOLZMANN

Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche

Presentata il 7 aprile 2009
e


n. 2509, d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ANGELI, BARBIERI, BERTOLINI, BOSI, CASSINELLI, CATANOSO GENOESE, CICCIOLI, LO MONTE, GIULIO MARINI, MARIO PEPE (PD), REALACCI, RIGONI, SARUBBI, SPECIALE, VELLA

Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

Presentata il 15 giugno 2009

(Relatore: MURO)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 1o agosto 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 344, 2369 e 2509. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»;

            considerato, da un lato, che:

                il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

                dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;

                il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

                del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativo-turistici – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);

                conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e

 

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iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;

            rilevato, inoltre, che:

                il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,

                appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,

                si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale,

                appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione – agli articoli 2 e 3 – la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;

            2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

            3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo

 

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delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;

            4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;

            b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;

            c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;

            d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;

            e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;

            f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

            rilevato che:

                l'articolo 2 fornisce la definizione di «attività subacquee», precisando che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento; si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III);

                la definizione e, conseguentemente, la qualificazione di un'attività quale «lavoro subacqueo» ha riflessi sul piano sanzionatorio, determinando l'applicazione dell'articolata disciplina degli articoli 11, 14 e 15, nonché sulla determinatezza stessa delle fattispecie sanzionatorie ivi previste;

                la predetta definizione appare generica e non sufficientemente determinata; ciò risulta particolarmente evidente laddove, all'articolo 2, si prevede che i lavori subacquei o iperbarici sono quelli effettuati da operatori subacquei, mentre all'articolo 3 si prevede che gli operatori subacquei professionali siano coloro che svolgono «attività connesse» a lavori subacquei e iperbarici;

                gli articoli 11 e 15 contengono un'articolata disciplina sanzionatoria che presuppone, nella maggior parte delle ipotesi previste, una chiara e univoca definizione del concetto di «lavoro subacqueo o iperbarico» e prevede l'applicazione di sanzioni penali (ammenda e arresto);

                in considerazione delle condotte sanzionate, degli eventi lesivi e degli interessi coinvolti, appare tuttavia preferibile prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, riservando l'uso della sanzione penale eventualmente alla sola ipotesi prevista dall'articolo 15;

                appare opportuno ridefinire il predetto quadro sanzionatorio ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta;

                con specifico riferimento al Capo III del provvedimento, pur prevedendo l'articolo 1 che l'attività subacquea è libera, l'articolo 19 dispone che le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte da persone in possesso di apposito brevetto;

 

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                tale ultima disposizione appare legittima e ragionevole, ma non risulta prevista alcuna sanzione nel caso in cui le predette attività siano svolte in assenza di brevetto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», anche in vista del rispetto del principio di determinatezza da parte delle fattispecie sanzionatorie che presuppongono tale nozione;

            b) agli articoli 11 e 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio, prevedendo preferibilmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, che dovranno essere graduate in ragione della gravità della condotta e dell'evento lesivo.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»;

            preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui potrebbe risultare opportuno:

                inserire all'articolo 6, comma 1, lettera f), anche i medici militari tra quelli abilitati all'accertamento della sana e robusta costituzione fisica, ai fini dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali;

                integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche, di cui all'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno del personale sanitario delle Forze armate;

                escludere che i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo di cui all'articolo 23, comma 2, possano costituire un «prerequisito» per «incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia»;

            considerato che, in merito a quest'ultimo profilo, si potrebbe, invece, prevedere, in modo più appropriato, che i citati brevetti

 

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possano costituire un «requisito utile» per «incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: «del compartimento marittimo», le seguenti: «, da un medico militare»;

            valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche, disciplinato dall'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno del personale sanitario delle Forze armate;

            valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo, di cui all'articolo 23, comma 2, rappresentino «un requisito utile», anziché «un prerequisito», per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di polizia.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge di C. 344 e abb., recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, tese a esplicitare il quadro delle competenze istituzionali in materia di attività subacquea, rivestono natura programmatica e non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. A tal fine appare comunque necessario inserire nel testo una apposita clausola di invarianza;

                al fine di garantire che dall'istituzione del registro di cui all'articolo 5 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che i costi di gestione del registro siano posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione attraverso un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa da determinare in relazione al costo effettivo dei servizi resi;

 

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                all'articolo 6 è necessario prevedere una clausola di invarianza volta a garantire che le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) del medesimo articolo siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                al fine di garantire che dall'istituzione della commissione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica appare necessario specificare che la commissione coincide con quella di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

                appare necessario riformulare le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 all'articolo 8 al fine di garantire che dall'istituzione del registro delle imprese di lavoro subacquee non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e precisando che il medesimo sostituisce il registro di cui agli articoli 204 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

                all'articolo 9 appare opportuna inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria;

                all'articolo 16, al fine di evitare che dall'istituzione del comitato ivi previsto derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti;

                appare opportuno prevedere che i corsi teorico-pratici siano svolti dagli assessorati regionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 appare opportuno prevedere una clausola di invarianza che specifichi che all'istituzione dell'elenco nazionale si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                vista la relazione tecnica negativamente verificata e le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze aggiungere le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 5, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

 

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        Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        All'articolo 6, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 7, comma 4, alinea, sostituire le parole da: ad una commissione fino alla fine del comma, con le seguenti: alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

        All'articolo 8, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

        6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

        All'articolo 9, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

        Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. All'istituzione e alla tenuta del libretto di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

 

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a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 16, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

        Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

        All'articolo 19, comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

 

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            rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;

            segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera c) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006;

            evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

            sottolineato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere – tra gli altri requisiti – il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006;

            rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere – oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 – l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

            sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere d) ed e), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell’Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionale previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione (lettera d)) o in

 

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alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera e));

            rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;

            sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di «prerequisiti» – che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio – dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» aggiungere le parole «degli enti di ricerca»;

            2) all'articolo 6, comma 1, lettera c), appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;

            3) all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti»;

            4) all'articolo 20, comma 1, lettera d), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;

            5) all'articolo 20, comma 2, lettera h), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;

 

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            6) all'articolo 20, comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;

            7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

        e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 23, comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi, salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»;

            ritenuto che, con particolare riferimento alla disciplina delle attività subacquee di carattere turistico-ricreativo, il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano oggettivamente nella competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, com’è il caso, ad esempio, della tutela dell'ambiente marino e della regolamentazione delle attività all'interno delle aree marine protette previste dalla legge n. 979 del 1982 e dalla legge n. 394 del 1991;

            ritenuto, altresì, che la conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale, la tutela e il rispetto dello straordinario patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dall'ecosistema marino italiano siano da porre come elementi qualificanti sia delle attività di formazione dei soggetti che intendono svolgere o svolgono professionalmente attività subacquee e iperbariche che delle attività di vigilanza e di verifica degli standard professionali di tali soggetti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 5, dopo il comma 3, nonché all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti due commi del seguente tenore: «Ciascun

 

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compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati»;

            2) all'articolo 16, comma 3, in fine, sia inserito un periodo del seguente tenore: «Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino»;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 16, comma 4, anche alla luce delle modifiche proposte in precedenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere una ulteriore lettera al fine di ricomprendere nel Comitato anche un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (C. 344 Bellotti e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che il provvedimento in esame disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico di operatori e imprese che operano nel settore;

            considerato che la normativa proposta soddisfa l'esigenza di un corpus normativo organico e sistematico che riunisca l'intera disciplina delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative, come richiesto dagli operatori del settore, dalle amministrazioni competenti e dall'utenza e che sarebbe di conseguenza opportuno provvedere all'abrogazione delle vigenti norme che disciplinano la materia, anche al fine di non ingenerare dubbi e incertezze interpretative, introducendo contestualmente le necessarie disposizioni di coordinamento;

            rilevato che opportunamente la disciplina proposta prevede la possibilità, per gli operatori nazionali, di svolgere la loro professione anche in altri Paesi dell'Unione europea;

 

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            valutata positivamente l'esclusione dalla disciplina proposta delle attività svolte dalle Forze Armate, di Polizia, di protezione civile, nonché di quelle svolte nell'ambito di strutture giudiziarie e penitenziarie ovvero sanitarie ed ospedaliere, che rimangono soggette alla normativa delle amministrazioni di appartenenza;

            valutata favorevolmente la previsione dell'istituzione presso le Capitanerie di porto della commissione competente all'esame dei ricorsi relativi agli esiti delle visite sanitarie, nonché la nomina, da parte del capo del compartimento marittimo, di un esperto di medicina subacquea facente parte della suddetta commissione;

            ritenuto peraltro, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che il rilascio del libretto di navigazione agli operatori subacquei e iperbarici professionali che ne facciano richiesta non appare necessario all'espletamento delle attività di tali figure professionali;

            ritenuto altresì che l'autorizzazione ai lavori di cui all'articolo 14 debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto, competente per il territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi, ai soli fini della sicurezza della navigazione;

            ritenuto opportuno che il comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, istituito dall'articolo 16, sia composto anche da un ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alle competenze amministrative attribuite dal provvedimento all'autorità marittima,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della legge, si sostituiscano le parole «servizi di carattere turistico-ricreativo» con le seguenti «servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo», in conformità con la definizione recata dal successivo articolo 2;

            2. con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole: «o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore», siano inserite le seguenti: «o nel corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di operatore nei nuclei subacquei»;

            3. con riferimento al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 3;

            4. con riferimento all'articolo 14, recante la disciplina delle autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici, dopo le parole: «essere autorizzati» siano inserite le seguenti: «ai soli fini della sicurezza della navigazione»;

 

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            5. con riferimento al comma 4 dell'articolo 16, sia aggiunta la seguente lettera: «h) un Ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto»;

            6. con riferimento all'articolo 18, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale regolarmente iscritto nell'ultimo biennio nei registri dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, tenuti dall'autorità marittima, ai sensi rispettivamente dell'articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, è iscritto, su richiesta, nel registro di cui all'articolo 5.»;

            7. con riferimento all'articolo 26, si disponga la soppressione delle figure dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, mediante l'abrogazione del punto 3, primo comma, dell'articolo 116 del codice della navigazione, degli articoli da 204 a 207 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e del decreto ministeriale 13 gennaio 1979;

        e con le seguenti osservazioni:

            1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di recare, al comma 1 dell'articolo 3, l'esplicita definizione dei «lavori subacquei» e di precisare, al medesimo comma, anche attraverso il rinvio ad una normativa tecnica di rango secondario, quali mezzi, strutture o veicoli subacquei possano essere utilizzati dagli operatori subacquei e iperbarici professionali;

            2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 11, sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni penali previste dal provvedimento, almeno per alcune fattispecie meno gravi, quali quella di cui al comma 3;

            3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare, all'articolo 20, relativo all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, un numero massimo di allievi;

            4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al medesimo articolo 20, la previsione di mezzi di supporto adeguati, anche attraverso un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, che disciplina le norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

            5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare, a fini fiscali, le imprese costituite in forma individuale (istruttori subacquei e guide subacquee) con quelle costituite in forma collettiva, in particolare prevedendo tra i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, l'iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la partita IVA.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb, recante «Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche»;

            rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            considerato che il testo unificato si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi

 

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turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia;

            considerato che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

            constatato che le disposizioni del testo – quali quelle relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis – attinenti anche alla materia «formazione professionale», demandata, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, alla potestà legislativa «residuale» delle regioni, fanno comunque salve le competenze delle regioni in materia di formazione;

            ritenuto, quindi, che non sussistano profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale,
    esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche, anche a scopo ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
      2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono

 

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in due differenti settori, con finalità diverse:

          a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

          b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

      2. Le attività di cui alla presente legge svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi di protezione civile e quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie e ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli enti di ricerca, degli istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali e della salute, emanato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere acquisito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16 della presente legge.

 

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Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e no, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
      2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.
(Qualifiche professionali e ambiti operativi).

      1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo (OTS) colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi.
      2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

          a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

 

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          b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

          c) operatore tecnico iperbarico (OTI), che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

      1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito il registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, di seguito denominato «registro».
      2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, definiti ai sensi dell'articolo 4.
      3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività in tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo. Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette, rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.
      4. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione dei registri sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione

 

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sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro).

      1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

          c) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

          d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell’Health and Safety Executive (HSE) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero prestazione di servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nei Corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi

 

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membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività di sommozzatore professionale;

          e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), titolo di studio conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un Corpo dello Stato;

          f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato col master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

          g) assenza di condanna per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

      2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
      3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere

 

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rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione e ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
      4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al secondo comma dell'articolo 132 del codice della navigazione.
      5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
      6. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d), sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

      1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.
      2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:

          a) in seguito a infortunio o a malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

          b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti

 

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accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

      3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa fino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.
      4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e di quelle previste dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:

          a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

          b) uno dal Ministero della salute;

          c) uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

      1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito il registro delle imprese di lavoro subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici.
      2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:

          a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla

 

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legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

          b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

          c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche;

          d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

          e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

          f) il nominativo e le generalità del datore di lavoro;

          g) il nominativo e le generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

          h) il nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo;

          i) l'adempimento degli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'INAIL.

      3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
      4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente all'impresa di effettuare lavori subacquei in tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

 

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      5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
      6. All'istituzione e al funzionamento del registro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale e una tariffa, da determinare sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui all'articolo 205 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 9.
(Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici).

      1. È istituito il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (LP). Nel LP devono essere annotati in lingua italiana e inglese:

          a) la qualifica professionale;

          b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

          c) l'idoneità medica;

          d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;

          e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e di fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

          f) i periodi di compressione in camera iperbarica;

 

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          g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

          h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;

          i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

          l) gli eventuali infortuni.

      2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato, per gli operatori subacquei e iperbarici, dal compartimento marittimo competente.
      3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
      4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
      5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione

 

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dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
      6. Il LP è trattenuto dal datore di lavoro, nel caso in cui l'operatore sia lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato, previa presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psico-fisica a riprendere l'attività lavorativa.
      7. All'istituzione e alla tenuta del LP si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Cancellazioni).

      1. Si procede alla cancellazione dal registro e al conseguente ritiro del LP:

          a) a domanda dell'interessato;

          b) per morte;

          c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

          d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 6;

          e) per collocamento in quiescenza.

Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).

      1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta.

 

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Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
      2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
      3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 sono disposti la cancellazione dal registro nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
      6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
      7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per
 

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ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva si applica un'ammenda da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
      9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 9 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.
(Norme di sicurezza).

      1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

      1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

      1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

 

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Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

      1. Chiunque effettui lavori subacquei e iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attenga a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
      3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 16.
(Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a istituire il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative:

          a) alle procedure operative per il lavoro subacqueo;

          b) alle procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

          c) alle procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

          d) alla formazione e qualificazione professionali;

 

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          e) alle attrezzature e agli equipaggiamenti;

          f) alla medicina subacquea e iperbarica;

          g) alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche connesse.

      2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
      3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee e iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e alle tecniche più qualificate e accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale e internazionale. Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionali di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.
      4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

          a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) un rappresentante del Ministero della salute;

          d) un rappresentante dell'INAIL;

          e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

          g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

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      5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
      6. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
      7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, adotta, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al medesimo comma 1.

Art. 17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

      1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico, gestita dall'INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
      2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
      3. Gli estremi aggiornati delle polizze di cui al presente articolo devono essere registrati sul LP.

 

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Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 8 le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
      3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese possono continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla data della sua entrata in vigore.
      4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare a operare, devono comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 19.
(Definizioni).

      1. Per immersione subacquea di tipo ricreativo si intende l'insieme delle attività

 

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ecosostenibili, effettuate in mare o in acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente marino e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.
      2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 7 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione dei relativi corsi teorico-pratici.
      3. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e di guida subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      4. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche subacquee di cui al comma 7, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
 

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      5. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

          a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;

          b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

      6. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
      7. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e di servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 20.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

      1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, in tutto il territorio nazionale e nel territorio della Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale ed europea:

          a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacquei;

          b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

          c) in modo autonomo.

 

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      2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

          c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

          d) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

          e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica subacquea iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;

          f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione o dalle associazioni od organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

          g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgano attività di guida o di istruttore subacquei, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte;

          h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'agenzia o dalla federazione certificante, riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'attività sportiva agonistica.

 

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Art. 21.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

      1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) iscrizione presso la CCIAA;

          b) titolarità di partita IVA;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

          f) copertura assicurativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera g).

      2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 22.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).

      1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono

 

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essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) atto costitutivo registrato e statuto;

          b) codice fiscale;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendo, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 23.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dall'articolo 19, comma 2.

 

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      2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, ove necessario, per incarichi e arruolamenti nell'ambito dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie e delle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
      3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti nel territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse conformi, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
      4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

          a) nel caso di organizzazioni nazionali o estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA;

          b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

          c) nel caso di organizzazioni estere, che operano attraverso imprese concessionarie

 

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del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

          d) copia degli standard didattici di riferimento;

          e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

      5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.
(Uso delle denominazioni).

      1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese e organizzazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 25.
(Attrezzature).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respirato

 

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    rie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
      2. I soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 26.
(Disposizioni finali).

      1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti nel territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per organizzazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.


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