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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5335 |
1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ogni elettore ha facoltà di attribuire una preferenza, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per il candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni».
3. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scelti sempre il nome e il cognome e, ove occorra la data e il luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
È comunque valida la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferisce a un candidato della lista votata.
La preferenza per candidati compresi in liste di altri collegi è nulla.
È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato indicato.
Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato.
In caso di preferenze plurime, è valida solo la prima.
Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché abbia già ottenuto almeno il 45 per cento dei voti validi espressi ai sensi del citato comma 1».
5. Al comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale».
6. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri».
7. La Tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, È sostituita dalla Tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dai seguenti: «Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
3. Al comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale».
4. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri».
5. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
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