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PDL 5335

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5335



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIGONI, RUBINATO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 3 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La normativa vigente relativa al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introdotta dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, prevede l'elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.
      Si tratta di un sistema proporzionale che prevede liste bloccate: in sostanza l'elettore non sceglie direttamente i candidati, ma si limita a votare solo per una lista, senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e comunali, di indicare preferenze.
      I parlamentari sono eletti secondo l'ordine di presentazione in base ai seggi ottenuti dalla singola lista: la loro elezione quindi, dipende, esclusivamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.
      Con la presente proposta di legge si modifica tale normativa, prevedendo la possibilità che l'elettore esprima la propria preferenza per un solo candidato della lista, scrivendo sulla scheda elettorale il suo cognome e il suo nome, al fine di recuperare un rapporto diretto tra il cittadino e il parlamentare e di consentire a ciascun candidato di ottenere un risultato corrispondente alla sua effettiva, specifica popolarità, sulla base del risultato della stagione referendaria del 1991.
 

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      Inoltre, la presente proposta di legge prevede che, per l'elezione della Camera dei deputati, il cosiddetto «premio di maggioranza» – meccanismo sulla base del quale attualmente alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza – sia assegnato solo nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista maggioritaria abbia già conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi. Ciò al fine di evitare non solo che le liste si colleghino soltanto per conseguire il premio di maggioranza, non dando certezza di un'effettiva e stabile governabilità una volta insediato il Governo, ma anche di evitare che a una lista assolutamente minoritaria sia attribuita la maggioranza dei seggi: la lista – o la coalizione di liste – che consegue il cosiddetto «premio di maggioranza» deve comunque avere un consenso qualificato nel Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Ogni elettore ha facoltà di attribuire una preferenza, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per il candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni».

      3. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

 

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Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi dal terzo all'undicesimo»;

          b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
      «Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scelti sempre il nome e il cognome e, ove occorra la data e il luogo di nascita.
      Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
      È comunque valida la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferisce a un candidato della lista votata.
      La preferenza per candidati compresi in liste di altri collegi è nulla.
      È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
      Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato indicato.
      Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato.
      In caso di preferenze plurime, è valida solo la prima.
      Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le

 

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modalità e il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

      4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché abbia già ottenuto almeno il 45 per cento dei voti validi espressi ai sensi del citato comma 1».
      5. Al comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale».
      6. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri».

      7. La Tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, È sostituita dalla Tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.

      1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dai seguenti: «Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle

 

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tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione; accanto a ciascun contrassegno è tracciata una linea orizzontale per voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per il candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni».
      2. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
      2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
      3. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
      4. È comunque valida la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferisce a un candidato della lista votata.
      5. La preferenza per candidati compresi in liste di altri collegi è nullo.
      6. È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
      7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato indicato.
 

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      8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato.
      9. In caso di preferenze plurime, è valida solo la prima.
      10. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

      3. Al comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale».
      4. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri».

      5. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

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