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PDL 5323-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5323-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro della salute
(BALDUZZI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria

Presentato il 28 giugno 2012

(Relatore: PATARINO)


NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 12 luglio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5323 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            esso reca un contenuto omogeneo ed assai limitato, prevedendo disposizioni volte unicamente a incidere sull'ambito temporale della disciplina relativa a materie di competenza del Ministero della salute, quali lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria ed il riordino degli organi collegiali operanti presso il medesimo Ministero; a tal fine, all'articolo 1, comma 1, prevede (con modifica incidente in maniera non testuale sull'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216), l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012) del termine per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero professionale intramuraria e, al contempo, l'ulteriore proroga, negli stessi limiti temporali, del termine assegnato alle regioni per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione delle strutture sanitarie occorrenti allo svolgimento dell'attività intramuraria; il provvedimento interviene altresì a prorogare la validità degli organi collegiali e degli altri organismi (previsti da norme di legge o regolamento) operanti presso il Ministero della salute fino alla data di emanazione del regolamento governativo recante il loro riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            in relazione alla disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, che proroga la possibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività professionale intramuraria, si segnala che il termine per avvalersi di tale facoltà, originariamente fissato al 31 gennaio 2009 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007, è stato successivamente prorogato, con i decreti-legge n. 154 del 2008 e n. 194 del 2009. L'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 ha demandato la proroga ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato il 25 marzo 2011, che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011. Infine, l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha prorogato in maniera non testuale tale termine al 30 giugno 2012. Alla stessa data, il comma 3 del citato articolo 10 ha prorogato il termine per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria;

        sul piano del coordinamento interno del testo:

            il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, proroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell'allegato 1 fino all'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 (in relazione al quale la relazione illustrativa precisa che il relativo schema è stato già elaborato, anche se

 

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sono emersi taluni profili problematici che hanno reso indispensabile la proroga), finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il secondo periodo del citato comma 2 autorizza il Ministro della salute a rinnovare la composizione di tali organismi. Infine, il comma 3 autorizza il Ministro della salute, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, a rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità (peraltro già compreso tra gli organismi indicati nell'allegato 1, cui fa riferimento il comma 2), riducendo da 50 a 40 i componenti non di diritto. Tale riduzione, di natura transitoria, appare volta ad anticipare gli effetti a regime dell'emanando regolamento di delegificazione;

            infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbe riformulare l'articolo 1, comma 1, che incide in via non testuale sui commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in termini di novella a tali disposizioni legislative;

            all'articolo 1, commi 2 e 3, si dovrebbe valutare se ricorra o meno la necessità di procedere al rinnovo degli organismi collegiali indicati all'Allegato 1, mediante uno specifico intervento normativo, nell'imminenza di una loro riorganizzazione e razionalizzazione affidata ad un emanando regolamento di delegificazione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute ai commi 2 e 3, tenuto conto che il comma 3 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, possa rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendone il numero dei componenti non di diritto, ancorché l'organo in questione sia già compreso tra gli organismi elencati nell'allegato 1, in relazione ai quali, il comma 2 proroga la durata in carica (entro e non oltre al termine ivi indicato) ed autorizza il Ministro della salute a rinnovarne la composizione.

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            in relazione a fattispecie come quella disciplinata del presente decreto, che risultano oggetto di reiterate proroghe di termini, riferite ciascuna a periodi temporali relativamente brevi, si cerchi di evitare

 

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il susseguirsi di proroghe frammentarie, anche al fine di limitare la stratificazione dei termini in questione, operata attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5323 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            rilevato che il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato che il Consiglio superiore di sanità, oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 3, risulta anche compreso tra gli altri organismi inclusi nell'Allegato 1, e disciplinati dal precedente comma 2;

            evidenziato, pertanto, che in tal senso i due commi dettano una disciplina parzialmente diversa, seppure vertenti sul medesimo oggetto, nel momento in cui il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, il comma 3 prevede la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto riducendoli a 40 riferita allo stesso oggetto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            appare opportuno coordinare le previsioni dei commi 2 e 3 con riguardo al Consiglio superiore di sanità, considerato che il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza

 

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accrescerne il numero, mentre il comma 3 stabilisce la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto, riducendoli a quaranta.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 89, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante proroga di termini in materia sanitaria;

            rilevato che il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all'attività professionale intramuraria, alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere che alla proroga dell'attività libero-professionale intramuraria si accompagni anche quella delle disposizioni volte a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per la predetta attività.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

      1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

            al comma 2, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «inderogabilmente».

 

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Decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2012.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Proroga di termini in materia sanitaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire l'ordinato svolgimento delle attività connesse ai bisogni di salute, con particolare riguardo all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e alla continuità degli organismi e delle commissioni istituite presso il Ministero della salute nelle more del loro riordino;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012.

        1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

        2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.         2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente non oltre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

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        3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.         3. Identico.

Articolo 2.
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 28 giugno 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Balduzzi, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

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Allegato 1 – ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE Identico.

        1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;

 
        2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;  
        3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;  
        4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;  
        5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;  
        6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;  
        7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;  
        8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;  
        9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;  
        10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;  
        11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;  
        12. Commissione nazionale per l'attuazione dei princìpi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge n. 38 del 2010;
 

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        13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;  
        14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
        15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
        16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
        17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto del Ministro della salute in data 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;  
        18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;  
        19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;  
        20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;  
        21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;  
        22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;  
        23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
 

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        24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;  
        25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;  
        26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;  
        27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;  
        28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;  
        29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233;  
        30. Commissione medica d'appello, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;  
        31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.  


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