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PDL 5341-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5341-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 luglio 2012

(Relatore: IANNUZZI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 5341. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 12 luglio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 5341.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5341 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            esso reca un contenuto omogeneo, in quanto interviene sulla materia degli appalti pubblici in relazione a due specifici profili e, segnatamente, sulla disciplina delle categorie di qualificazione delle imprese e della certificazione dei lavori da parte delle stazioni appaltanti da un lato e sul sistema della garanzia globale di esecuzione nell'ambito delle procedure di affidamento delle grandi opere dall'altro;

            come si evince dalla relazione illustrativa, il suddetto intervento si rende necessario, in relazione al primo profilo, al fine di «evitare il blocco, dal prossimo 8 giugno 2012, del mercato degli appalti relativo all'affidamento dei lavori nelle categorie di lavorazione modificate dal nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) che, in quella data, diverranno operative», e di far fronte alle difficoltà di qualificazione connesse alla emissione, da parte delle stazioni appaltanti, di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, prevedendosi a tal fine la proroga del termine «dell'entrata in operatività delle» nuove categorie di qualificazione. In relazione al secondo profilo, invece, l'intervento si rende necessario «al fine di evitare, dal prossimo 8 giugno 2012, il blocco delle gare per l'affidamento delle grandi opere», prevedendo «un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni di mettere a punto il sistema di garanzie richieste»;

            sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento, all'articolo 1, commi 1 e 2, proroga in via non testuale alcuni termini previsti all'articolo 357 (Norme transitorie) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; mentre, al successivo comma 3, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, novella in più punti l'articolo 357 in oggetto, introducendovi una dettagliata disciplina transitoria in materia di certificati di esecuzione dei lavori e di attestazioni relative alle categorie di qualificazione delle imprese. L'intero decreto incide, unicamente, sia in via testuale che in via non testuale, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando, conseguentemente, un esempio di produzione normativa che presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento

 

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ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa si limita a segnalare che: «L'Analisi tecnico-normativa (ATN) e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) non sono state predisposte in considerazione dell'urgenza del provvedimento stesso»;

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            in relazione alla disciplina oggetto del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – che, a un anno e mezzo dalla sua pubblicazione e a un anno dalla sua entrata in vigore, ha formato più volte oggetto di modifica ad opera di norme di rango primario e, segnatamente, da parte dei decreti legge n. 70 del 2011, n. 1, n. 5 e n. 52 del 2012, risultandone conseguentemente modificate ben ventidue disposizioni, cui si aggiungono le due disposizioni modificate in via non testuale, le due disposizioni modificate in via testuale e le tre aggiunte ad opera del decreto legge n. 73 del 2012 all'esame – pur tenuto conto della complessità e della lunghezza delle procedure previste per l'adozione e per la modifica di atti di natura regolamentare, abbia cura il legislatore, in ossequio al sistema delle fonti del diritto, di non incidere su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato mediante atti di rango primario, onde scongiurare che si verifichi l'effetto per cui atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo disegno di legge C. 5341, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione»;

 

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            considerato che le norme in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di procedure di affidamento, in cui rientrano le disposizioni del decreto-legge, sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

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