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PDL 4240-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4240-B



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 16 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 3162)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 maggio 2012

d'iniziativa dei deputati

LANZARIN, STUCCHI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CAVALLOTTO, COMAROLI, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, RAINIERI, RIVOLTA

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 maggio 2012
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
 

Art. 1.
(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).
 

      1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».

 

Art. 2.
(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).
 

      1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti».


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Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti).
 

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,»;
            b) all'articolo 183, comma 1:
                1) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;
                2) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;
                3) alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente»;
                4) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
            «ff-bis) “digestato da non rifiuto”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
            c) all'articolo 185, comma 2:
                1) alla lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono aggiunte le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
                2) alla lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento

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  (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato»;
            d) all'articolo 195:
                1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
            «s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
                2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome»;
            e) all'articolo 206, comma 1:
                1) alla lettera i), le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse;

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                2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
            «i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa»;
            f) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».
 

      2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo


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  3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

Art. 4.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

      1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «per la produzione» fino a: «biomassa» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso».

      1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      Identico.

      «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

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      2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  
      «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».  
 

Art. 6.
(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti).
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del

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  decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione».
 

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti).
 

      1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili»;
            b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti»;
            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o

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  delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

Art. 8.
(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

      1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».       «3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».
 

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
 

      1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

        «Art. 213-bis. – (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica) – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:
            a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di

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  cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);
            b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
            c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);
            d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 

      2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».


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Art. 10.
(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).
 

      1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

 

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento).
 

      1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'ultimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».
 

Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli).
 

      1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,


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  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
            «v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante»;
            b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
            «v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».
 

Art. 13.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo).
        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
        2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i

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  suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
 

Art. 14.
(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo).
        1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d'uso, possono essere utilizzati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.
        2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49).
        1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente

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  imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
            b) all'allegato I, parte B, numero 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».
 

Art. 16.
(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
 

      1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».

        2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.
        3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».
 

      4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;

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            b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
            c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
            d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
        «9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
 

      5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

        6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici.

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Art. 17.
(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
 

      1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
            b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;
            c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a

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  mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
 

      2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.

        3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
        5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse.
 

Art. 18.
(Disposizioni in materia di misure di compensazione).
 

      1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla


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  realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art. 19.
(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali).
 

      1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

 

Art. 20.
(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali).
 

      1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2,


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  comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga».
 

Art. 21.
(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo).
        1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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        2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinati da un Segretario generale».
 

Art. 22.
(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi).
 

      1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

 

Art. 23.
(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi).
 

      1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee» sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

 

Art. 24.
(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012).
 

      1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla


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  legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            «f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»;
            b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,»;
            c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché».
 

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).
 

      1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo

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  competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali».
 

Art. 26.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012).
 

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»;
            b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,».


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