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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 749-1556-2325-3248-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 749 Paniz e abbinate, recante «Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».
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