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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5176 |
a) il dimezzamento da subito, rispetto all'anno scorso, dell'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti, costituendo un fondo unico che ammonta a 90 milioni di euro annui. Il sistema verrebbe costruito su due pilastri, secondo il modello tedesco: 1) un contributo fisso, pari a 0,6 centesimi, erogato, sulla base del numero dei voti validi ottenuti, a tutti i soggetti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto; 2) una compartecipazione pubblica, pari a 0,38 euro per ogni euro di autofinanziamento raccolto da ogni partito che abbia ottenuto almeno un candidato eletto all'ultima elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o per il rinnovo di un consiglio regionale. Per autofinanziamento si intendono le somme che i partiti o movimenti politici hanno ricevuto a titolo di quote associative annuali, contribuzioni da persone fisiche e persone giuridiche, per un importo annuo massimo di 5.000 euro per ogni persona fisica o giuridica, ovvero le somme provenienti da attività editoriali, manifestazioni e altre attività. I contributi così ottenuti sono da destinarsi precipuamente alla partizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché ad assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica;
b) la facilitazione del finanziamento privato prevedendo che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate mediante versamento bancario o postale in favore dei partiti e movimenti politici nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sia prevista una detrazione pari al 38 per cento delle erogazioni medesime, nel limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta, da ripartire in due annualità. Tale facilitazione è prevista anche per le erogazioni in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
c) la fissazione di limiti molto più stringenti per le spese elettorali. In particolare si prevede che le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato al Parlamento non possano superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 (contro il doppio previsto dall'attuale normativa) per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 (contro lo 0,01 di oggi) per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta. Per quanto riguarda invece i partiti o le liste, si prevede un taglio dell'80 per cento del limite massimo di spesa passando da un meccanismo che prevedeva di moltiplicare i cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per 1 euro a un moltiplicatore di 0,2 euro.
Tagli del 50 per cento degli importi attualmente stanziati sono previsti anche per le elezioni regionali sia per i candidati (una somma fissa pari ad euro 19.401,42 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003) sia per i partiti. I limiti previsti per le regioni, nell'esercizio delle loro competenze legislative, possono essere derogati dalle medesime solo per introdurre misure più restrittive. Una disposizione con il medesimo importo è stata introdotta anche con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Viene inoltre rinnovato il nostro ordinamento elettorale introducendo un limite
1. I rimborsi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157, spettanti ai partiti o ai movimenti politici per l'anno 2012 sono ridotti nella misura del 50 per cento.
2. Per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici un contributo pari a 0,60 euro per ogni voto valido conseguito dai partiti o dai movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto nell'assemblea di riferimento.
3. Ai partiti o ai movimenti politici è attribuito un contributo, calcolato sulle entrate derivati da autofinanziamento, di 0,38 euro per ogni euro che il partito o movimento politico abbia ricevuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2.
4. L'ammontare del Fondo per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 non può superare il limite annuo di euro 90 milioni.
5. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto entro il 31 luglio di ciascun anno, previa presentazione del rendiconto di esercizio da parte del partito o del movimento politico. La quota restante, da ripartire secondo quanto previsto dall'articolo 2, è corrisposta entro il 31 ottobre di ciascun anno.
6. I piani di ripartizione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 e i rendiconti dei partiti e dei movimenti politici beneficiari degli stessi sono pubblicati nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le parti di rispettiva competenza.
a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. È attribuito ai partiti e ai movimenti politici un contributo pari a 0,38 euro per ogni euro che essi hanno ricevuto a titolo di:
a) quote associative annuali;
b) contribuzioni da persone fisiche e persone giuridiche;
c) proventi di attività editoriali, manifestazioni e altre attività.
2. Ai fini del calcolo del contributo derivante dalle entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono considerati gli importi annui erogati dalle persone fisiche e giuridiche entro il limite annuo di 5.000 euro per ciascun soggetto.
3. Hanno diritto al contributo di cui al comma 1 i partiti e i movimenti politici che in base ai risultati elettorali definitivi dell'ultima elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un consiglio regionale abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.
4. Il contributo di cui al comma 1 deve essere destinato precipuamente alla ripartizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché ad assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica.
5. Al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-bis), le parole da: «le erogazioni liberali in denaro» fino a: «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro, nel limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta, effettuate mediante versamento bancario o postale in favore dei partiti e movimenti politici, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è ripartita in due quote di pari importo nel periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e in quello successivo».
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000» sono sostituite dalle
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».
2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42»;
c) al comma 3, le parole: «di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificate dal comma 2 del presente articolo, costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni
1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo
1. Alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «e ne verifica la regolarità» sono sostituite dalle seguenti: «, ne verifica la regolarità e provvede alla loro pubblicità mediante il proprio sito internet».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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