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PDL 4003-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4003-4477-4489-A



 

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 26 aprile 2012

(Relatore: DE NICHILO RIZZOLI)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4003, d'iniziativa dei deputati

PALUMBO, PAGANO

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi

Presentata il 12 gennaio 2011

n. 4477, d'iniziativa dei deputati

BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, CALGARO

Norme per consentire il trapianto di polmone da persona vivente a bambino

Presentata il 30 giugno 2011


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 4003, 4477 e 4489 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4489, d'iniziativa dei deputati

MIOTTO, LIVIA TURCO, LENZI, D'INCECCO, PEDOTO, BOSSA, BURTONE, FARINA COSCIONI, FONTANELLI, GRASSI, MURER, SBROLLINI

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi

Presentata il 6 luglio 2011
 

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Onorevoli Colleghi! — Il testo all'attenzione dell'Assemblea è diretto a consentire, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

      L'articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Diverse leggi sono state emanate in deroga a questa disposizione: la legge n. 458 del 1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi: la legge n. 301 del 1993, recante norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; la legge n. 91 del 1999, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti e la legge n. 483 del 1999, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato.
      In particolare, la legge n. 458 del 1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, consente la deroga all'articolo 5 del codice civile ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani che siano maggiorenni e, solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, anche ad altri parenti e donatori estranei.
      In attuazione delle disposizioni della legge è stato emanato, con decreto ministeriale 16 aprile 2010, n. 116, il Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente che disciplina i diversi passaggi ed adempimenti relativi al trapianto di parti di fegato e al trapianto di rene.

2. Istruttoria legislativa svolta.

      Il testo in esame è frutto di un esame in sede referente approfondito e condiviso sia dai gruppi di maggioranza sia da quelli di opposizione. Pertanto, il Comitato ristretto all'uopo costituito ha elaborato in tempi brevi un testo unificato delle proposte di legge all'esame della XII Commissione che, su proposta del relatore in Commissione, è stato adottato come testo base. In relazione a quest'ultimo, è stato presentato un solo emendamento, poi ritirato dal presentatore.

2.1. Audizioni informali.

      Al fine di approfondire la tematica del provvedimento e di elaborare una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, la Commissione ha svolto l'audizione informale di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia, tra cui il direttore del Centro nazionale trapianti e il direttore dell'Ismett (Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione) di Palermo.

2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.

      La XII Commissione ha recepito la condizione contenuta del parere adottato dalla V Commissione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, introducendo nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria.
      Non ha ritenuto opportuno, invece, recepire la condizione di cui al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

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      Si segnala altresì che le Commissioni I e II hanno espresso parere favorevole.

2.3. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di 2 articoli.
      L'articolo 1 detta le finalità del provvedimento, che, come già ricordato, è volto a consentire, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Vengono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 aprile 2010, n. 116, (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente). Esso reca, quindi, la clausola di invarianza finanziaria.
      L'articolo 2 regola l'entrata in vigore della legge.

DE NICHILO RIZZOLI, Relatore.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4003 e abbinate recante «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi»,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che rileva altresì la materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4003 e abbinate, recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, nell'evidenziare la neutralità finanziaria del provvedimento, ha rappresentato

 

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come non sia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 4003 e abbinate, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi»;

            considerato che la materia trattata nel testo in esame afferisce all'ambito della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo ed un potenziamento della rete dei presidi in ambito regionale ed interregionale.

 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Art. 1.
(Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino).

      1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
      2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.
      3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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