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PDL 3744-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3744-5057-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 3744, d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DI BIAGIO, ANTONIONE, COMPAGNON, MARAN, STRIZZOLO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008

Presentata il 6 ottobre 2010

e

DISEGNO DI LEGGE

n. 5057

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI di SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 28 marzo 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato della proposta di legge n. 3744 e del disegno di legge n. 5057. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(PROFUMO)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(ORNAGHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008

Presentato il 15 marzo 2012

(Relatore: STEFANI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 3744 Rosato ed altri, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008»,

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

        La V Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 3744, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008»;

 

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            preso atto che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica predisposta con riferimento al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, approvato il 14 febbraio 2012 dal Consiglio dei ministri, che, con l'eccezione della disposizione recante la copertura finanziaria, presenta un contenuto identico alla proposta di legge in esame;

            rilevata l'esigenza di introdurre una disposizione di copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in termini corrispondenti a quanto indicato nella predetta relazione tecnica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 11.600 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e in 15.920 euro a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a 333.400 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

 

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lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, Scienza ed Istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

        esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008;

        evidenziato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

        rilevato che nei settori di cooperazione individuati dall'Accordo, che attengono a materie su cui opera la competenza legislativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione, le Parti si

 

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impegnano a sostenere la cooperazione tra regioni ed enti territoriali rispettivi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            sia previsto che le regioni interessate possano attivare forme di interlocuzione con i corrispondenti enti territoriali croati e di attuazione dei contenuti dell'Accordo in relazione alle materie di competenza regionale;

            sia rafforzata la promozione degli studi del regionalismo speciale negli assetti e nella normativa e delle interconnessioni istituzionali tra le regioni di confine.

 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro

 

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333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
 

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          4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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