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PDL 5006

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5006



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DI PIETRO, PALOMBA, MURA, PALADINI, PORCINO, PIFFARI, CIMADORO, FAVIA, ZAZZERA, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, MONAI, LEOLUCA ORLANDO

Modifica all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente i limiti al conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e disposizioni per la riduzione della relativa spesa

Presentata il 28 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo le nostre stime, sono oltre 1,3 milioni le persone che vivono direttamente, o indirettamente, di politica.
      Un esercito composto da oltre 145.000 tra parlamentari, Ministri, amministratori locali; di cui 1.032 parlamentari nazionali ed europei, Ministri e Sottosegretari; 1.366 presidenti, assessori e consiglieri regionali; 4.258 presidenti, assessori e consiglieri provinciali; 138.619 sindaci, assessori e consiglieri comunali. A questi vanno aggiunti gli oltre 12.000 consiglieri circoscrizionali (8.845 nelle sole città capoluogo); 24.000 persone nei consigli di amministrazione delle 7.000 società, enti, consorzi, autorità di ambito partecipati dalle pubbliche amministrazioni; quasi 318.000 persone che hanno un incarico o una consulenza elargita dalla pubblica amministrazione; la massa del personale di supporto politico addetto agli uffici di gabinetto dei Ministri, Sottosegretari, presidenti di regione e di provincia, sindaci, assessori regionali, provinciali e comunali; i direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL; la moltitudine dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e degli enti pubblici.
 

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      Secondo Luciano Pagliaro, Presidente della Corte dei conti siciliana «Il fenomeno delle “consulenze facili” merita di essere tenuto sotto osservazione, anche per evitare che possa costituire una forma surrettizia di finanziamento della politica... Trattasi di importi spesso notevoli».
      Sempre significativo è il numero dei giudizi avviati e definiti nel 2011 in materia di incarichi e consulenze conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni da parte della Corte dei conti. Si tratta di un settore in cui gli orientamenti giurisprudenziali sono da tempo chiari e precisi nella individuazione dei presupposti per un legittimo ricorso a tali strumenti, tanto da essere stati recepiti con puntuali disposizioni dal legislatore statale e, spesso, da quello regionale.
      Ciononostante, la casistica dà ancora atto di fenomeni di mancata attenzione ai suddetti criteri che, in casi macroscopici, sembra strumentale al perseguimento di obiettivi personalistici cui è estraneo l'interesse pubblico.
      Degno di nota è, comunque, il fatto – rileva la stessa Corte dei conti – che gli uffici di procura vengono a conoscenza di tali vicende sempre più spesso a seguito di specifiche segnalazioni di cittadini, oltre che quale esito delle ispezioni delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.
      Per le consulenze, gli incarichi, le collaborazioni e le spese per i comitati e varie commissioni la spesa nel 2009 è stata di 3 miliardi di euro. Secondo il Dipartimento della funzione pubblica dal 2006 al 2010 la spesa è salita di oltre 400 milioni di euro.
      Il costo per la direzione delle 255 aziende sanitarie e ospedaliere è di oltre 350 milioni di euro; mentre il costo dei consigli di amministrazione delle ATER è di circa 40 milioni di euro.
      I costi per il personale contrattualizzato, di nomina politica, per le segreterie di presidenti, di sindaci e di assessori, secondo nostre stime, si aggirano intorno a 1,5 miliardi di euro l'anno.
      Il totale ammonta a quasi 5 miliardi di euro.

NUMERO E SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE, NUMERO COMPONENTI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ PARTECIPATE E COSTI DI FUNZIONAMENTO ORGANI

ENTI

NUMERO

COSTI DI FUNZIONAMENTO

COSTO PRO CAPITE PER CONTRIBUENTE
CdA DI ENTI e
SOCIETÀ PUBBLICHE*

24.310

2.471.300.000

63

INCARICHI E
CONSULENZE**

317.693

3.072.445.000

78

TOTALE . . . 342.003 5.543.745.000 141

      Note:
      * i costi per il funzionamento dei cda sono una stima UIL e tengono conto, oltre che dei compensi per gli amministratori, anche dei gettoni di presenza, delle spese per il funzionamento degli organi, spese di missione, rappresentanza eccetera.
      ** le consulenze sono riferite al 2009.

      La possibilità di fare ricorso a personale esterno al tessuto amministrativo (cosiddetta «esternalizzazione») è ammessa nei limiti e alle condizioni in cui le norme di legge, in materia, lo prevedano; deve rammentarsi che detta possibilità è altresì ammessa, per giurisprudenza consolidata, quando sia materialmente impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali ed impreviste.
      Storicamente, ancor prima delle codificazioni normative (vedi, da ultimo, l'articolo

 

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32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il modello di un legittimo conferimento di incarico esterno era stato delineato molto precisamente dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, la quale aveva adottato le seguenti «configurazioni sistematiche», quali criteri atti a valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne:

          rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione che lo conferisce;

          inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

          indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;

          preventiva indicazione della provata competenza del professionista, della durata dell'incarico, dell'oggetto di esso e del compenso pattuito;

          proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

      Ma dal quadro generale riassuntivo sulle istruttorie svolte e sulle sentenze emesse nell'anno 2011 dalla Corte dei conti, per incarichi e consulenze illegittimamente conferiti e dove emergano profili di illiceità (sia con riferimento a conferimenti affidati senza tenere conto degli organici interni della pubblica amministrazione, sia con riguardo all'eccessivo valore) appare una situazione patologica abbastanza generalizzata.
      L'articolo unico che proponiamo limita di molto le collaborazioni e gli incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni. Proponiamo la soppressione dei contratti di consulenza salvo quelli strettamente indispensabili per il funzionamento delle amministrazioni. Ogni contratto dovrà avere per le amministrazioni centrali e per le regioni l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e per gli enti territoriali della regione.
      Si potranno così ottenere risparmi crescenti fino ad almeno due miliardi di euro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
      «1-ter. Gli atti e i contratti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 acquistano efficacia solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport per le regioni e delle regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

      2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata

 

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in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.


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