Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 5057

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5057



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI di SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(PROFUMO)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(ORNAGHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008

Presentato il 15 marzo 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione.

A) Scopo, portata e motivi del provvedimento.

      L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale di istruzione e di sport tra i due Paesi. Esso abrogherà il precedente Accordo culturale, firmato a Roma con l'allora Repubblica federale di Jugoslavia il 3 dicembre 1960, ormai del tutto superato, anche per i riflessi di natura più strettamente culturale, dagli eventi storici e dai radicali cambiamenti politici.

 

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      Come è noto, l'impegno italiano in Croazia è di assoluta rilevanza: primo partner commerciale del Paese con un interscambio superiore a 4 miliardi di euro e con una costante crescita delle nostre esportazioni, nonché punto di riferimento prioritario nel percorso di Zagabria verso l'integrazione europea ed euro-atlantica, l'Italia è percepita come un vicino di importanza strategica anche in virtù dei legami culturali che contraddistinguono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione culturale e l'istruzione ricoprono un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, con riferimento anche ai programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali e regionali.
      Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e di lingua italiane in Croazia.
      Oltre a promuovere e a favorire iniziative e collaborazioni in ambito strettamente culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché la cooperazione a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliterà la cooperazione anche nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, efficacemente contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà, inoltre, un valido strumento per assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.
      Particolare attenzione viene riservata alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza.
      Infine, l'Accordo prevede specificamente una stretta collaborazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive.

B) Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli.
      L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:
      (I) - individuazione delle finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea (articolo 1);
      (II) - campi di collaborazione nei settori:

              cultura e arte, con ampio riferimento alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale nella più ampia accezione (articoli 2, 4, 5 e 6);

              istruzione scolastica, professionale e universitaria (articolo 3);

              scambi giovanili e attività sportive (articolo 9);

              cinema, mezzi di comunicazione ed editoria, inclusa la tutela dei diritti d'autore (articoli 2 e 7);

              salvaguardia dell'identità linguistica (prioritaria per quanto attiene alla comunità italiana in Croazia) (articolo 3);

              progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità; l'istruzione scolastica, professionale e universitaria viene ampiamente specificata, anche alla luce di programmi europei e di iniziative multilaterali di carattere regionale (articolo 3);

              iniziative afferenti alle arti sceniche e figurative e alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario e archivistico, nonché collaborazione fra le istituzioni dei due Paesi operanti in tali settori (articolo 4);

              tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci

 

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di contrasto del traffico illecito di beni culturali (articoli 5 e 6);

              sostegno dell'attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (articolo 8);

              promozione delle attività nel settore dei diritti umani e in particolare contro ogni forma di intolleranza e di discriminazione (articolo 10);

              collaborazione specifica, con enti territoriali e regioni dei due Paesi (articolo 11);
      (III) - modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione, nonché in ambito sportivo:

              viene incoraggiata la cooperazione multilaterale, in ambito europeo in particolare e anche a livello regionale e locale (articolo 11);

              i programmi di cooperazione saranno definiti dall'apposita Commissione mista (articolo 12);
      (IV) - clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (articoli 13, 14 e 15).

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo con la Croazia in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 3.

        Al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevedono le seguenti attività così quantificate:

Secondo paragrafo, numero 1.

        Contributi a istituzioni scolastiche secondarie croate (in seguito denominate «straniere») per la creazione e per il funzionamento di cattedre di lingua italiana: euro 50.000 (Ministero degli affari esteri – di seguito: MAE).

        Contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso università straniere: euro 20.000 (MAE).

Secondo paragrafo, numero 2.

        Contributi a istituzioni scolastiche straniere per la realizzazione di corsi e di seminari di formazione e aggiornamento di insegnanti locali di lingua italiana: euro 30.000 (MAE).

        Contributi a istituzioni universitarie e culturali straniere per il finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento di livello universitario per docenti di lingua italiana: euro 20.000 (MAE).

Secondo paragrafo, numero 5.

        Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Croazia, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 120 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri annui: (euro 775 x 120): euro 93.000 (MAE).

Secondo paragrafo, numero 6.

        Contributi a istituzioni universitarie per il finanziamento di accordi di cooperazione bilaterale per una spesa complessiva annua di euro 40.000 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di seguito: MIUR).

 

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        Totale onere articolo 3: euro 253.000 (di cui euro 213.000 MAE ed euro 40.000 MIUR).

Articolo 4.

Numero 1.

        Per sviluppare la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale si prevede una spesa complessiva annua di euro 50.000 (MAE).

        Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri:

        invio a Zagabria di una delegazione di cinque rappresentanti italiani per un periodo di sette giorni:

          spese di viaggio per cinque biglietti A/R Roma/Zagabria (euro 800 x 5 persone): euro 4.000;

          spese di pernottamento (euro 100 x 7 giorni x 5 persone): euro 3.500;

          spese di vitto (euro 60 x 7 giorni x 5 persone): euro 2.100:

        sub-totale: euro 9.600 (Ministero per i beni e le attività culturali – di seguito: MIBAC).

        Per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nel settore dalla cinematografia si prevede una spesa complessiva di euro 10.400 (MIBAC).

Numero 3.

        Per la concessione di premi e di contributi volti a promuovere in Croazia la traduzione e la pubblicazione del libro italiano: euro 20.000 (MAE).

        Totale onere articolo 4: euro 90.000 (di cui euro 70.000 MAE ed euro 20.000 MIBAC).

Articolo 6.

        Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevede di incrementare la collaborazione reciproca tra le biblioteche, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, con gli oneri di seguito indicati:

          spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120 al giorno x 10 giorni): euro 1.200;

 

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          spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (A/R Roma/Zagabria): euro 800.

        Totale onere articolo 6: euro 2.000 (MIBAC).

Articolo 12.

        Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Croazia.

        Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari, di cui 2 del MAE e 1 del MIUR, per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (un solo incontro nel corso dell'anno 2014):

          spese di viaggio per 3 biglietti aerei A/R Roma/Zagabria (euro 800 x 3 persone): euro 2.400;

          spese di pernottamento (euro 100 x 4 giorni x 3 persone): euro 1.200;

          spese per vitto (euro 60 al giorno x 4 giorni x 3 persone): euro 720.

        Totale onere articolo 12: euro 4.320 solo per l'anno 2014 (di cui euro 2.880 MAE ed euro 1.440 MIUR).

        Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 40.000 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 41.440 per l'anno 2014 nello stato di previsione del MIUR, per euro 22.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014 nello stato di previsione del MIBAC, per euro 283.000 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 285.880 per l'anno 2014 nello stato di previsione del MAE, è il seguente:

Articolo
2012
2013
2014
    3
253.000
253.000
253.000
    4
90.000
90.000
90.000
    6
2.000
2.000
2.000
    12
4.320
    Totale
345.000
345.000
349.320

        Ai sensi dell'articolo 3 del presente disegno di legge, agli oneri da esso derivanti si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAE.

        Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Sistema universitario e

 

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formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR, il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MIBAC e il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni nei settori della cultura, dell'istruzione e dello sport, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa centro europea e all'Iniziativa adriatico-ionica. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Croazia, l'Accordo culturale del 1960.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Resta salva la possibilità per le autonomie locali di intrattenere relazioni con un Paese di prossima adesione all'Unione europea.

 

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7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        È attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge d'iniziativa parlamentare atto Camera n. 3744, assegnato alla Commissione affari esteri.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

 

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5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali né a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Croazia, l'Accordo culturale del 1960.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

 

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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e dello sport (articolo 12 dell'Accordo), preposta alla corretta attuazione dell'accordo, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

        Tale Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura, dell'istruzione e dello sport tra le Parti contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e sull'applicazione dell'Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione del Ministro degli affari esteri.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 ed entrato in vigore il 31 maggio 1963.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Il nuovo Accordo, firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Il provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente al dicembre 1960) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, archeologico, d'istruzione e di sport.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura, nell'istruzione e nello sport, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico, accademico e sportivo tra i due Paesi. Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Croazia, in

 

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quanto aggregati ai dati generali delle ex Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo del 1960. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento degli interscambi tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti del provvedimento.

        A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del sistema Paese e Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali; per la parte croata, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della cultura e il Ministero delle scienze, educazione e sport.

        Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

 

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SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

      È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefìci nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiane e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale e in particolare archeologico.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

        Non sussistono obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non si è proceduto a tale comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già stabilita una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ.

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

 

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SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita Commissione mista, costituita ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le amministrazioni competenti a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        L'Accordo ha durata illimitata (articolo 15). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 14). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento degli scambi in campo culturale, archeologico, dell'istruzione e dello sport nel corso degli anni, con benefìci reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, di seguito denominato «Accordo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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