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PDL 3466-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 3466, d'iniziativa dei deputati

AMICI, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, LENZI, BRESSA, LIVIA TURCO, FERRANTI, GHIZZONI, ARGENTIN, BELLANOVA, BRAGA, BRANDOLINI, CARELLA, MARCO CARRA, CAUSI, CENNI, CODURELLI, COLANINNO, COSCIA, DE BIASI, ESPOSITO, FEDI, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHI, MARCHIGNOLI, MATTESINI, MIGLIOLI, MIOTTO, MOSCA, MOTTA, MURER, PEDOTO, PELUFFO, PICCOLO, POLLASTRINI, PORTA, SAMPERI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SIRAGUSA, TIDEI, TOUADI, VELO, VICO, CARLUCCI, FRONER, GASBARRA, LO MORO

Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

Presentata l'11 maggio 2010

n. 3528, d'iniziativa dei deputati

MOSCA, VACCARO

Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi nei consigli e nelle giunte provinciali

Presentata l'8 giugno 2010


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) l'8 marzo 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 3466-3528-4254-4271-4415-4697. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4254, d'iniziativa dei deputati

LORENZIN, SALTAMARTINI, VALDUCCI, SANTELLI, BERTOLINI, CONTENTO, OSVALDO NAPOLI, VENTUCCI, CALABRIA, DE GIROLAMO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni per promuovere la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

Presentata il 1o aprile 2011

n. 4271, d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, MONDELLO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province

Presentata il 7 aprile 2011

sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 4415

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)
di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)
 

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con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)
e con il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO)

Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche

Presentato il 13 giugno 2011

e sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4697, d'iniziativa del deputato SBROLLINI

Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di introduzione del doppio voto di preferenza in favore di candidati di sesso diverso nell'elezione dei consigli comunali

Presentata il 19 ottobre 2011

(Relatore: LORENZIN)
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 3466 e abb., recante «Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

            rilevato che esso incide su materie particolarmente rilevanti e sensibili, con il fine di rimediare a una presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica e di favorire condizioni di eguaglianza e parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici;

            fatto presente, in proposito, che la XI Commissione ritiene di dover esprimere una serie di valutazioni sul provvedimento, anche alla luce delle proprie competenze in materia, ricordando come – già nel novembre del 2008 – essa abbia approvato una risoluzione che impegnava il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prevedere che le proposte di nomina, per gli enti ricadenti sotto la sua competenza, possano tenere conto di un'equilibrata rappresentanza di genere;

            osservato che l'articolo 2, oltre a prevedere una norma di indirizzo per quanto concerne l'elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, dispone che, per l'elezione dei consigli comunali, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, individuando delicati meccanismi di controllo sulla violazione di tale principio;

 

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            richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di «quote di genere», con particolare riferimento alla sentenza n. 49 del 2003, che ha basato la sostanziale legittimità di analoghi interventi sul fatto che simili disposizioni stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso;

            preso atto che il citato articolo 2 estende la previsione (con la modifica dell'articolo 17, comma 5, del Testo unico degli enti locali) anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali o, comunque, agli organismi di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

            visto l'articolo 3, nella parte in cui, modificando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede rilevanti novità in ordine alle disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso e al ruolo dei competenti organismi di parità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere eventuali interventi sostitutivi in caso di inerzia, nonché di chiarire la portata del riferimento, contenuto al termine della lettera «agli uffici pubblici»;

            2) al medesimo articolo 2, al comma 2, laddove si prevede l'esclusione della lista che non rispetti – neanche dopo la cancellazione dei nomi – il principio di proporzione tra i sessi, si verifichi l'opportunità di dare un termine (ad esempio, di 5 giorni non festivi dalla comunicazione della inosservanza della norma) prima di procedere alla sua esclusione, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale;

            3) con riferimento all'articolo 3, si raccomanda di disciplinare gli effetti che l'atto «convalescente» – in quanto sottoposto a diffida o ricorso – può produrre nei confronti dei partecipanti al concorso e alla scadenza dei termini ivi contenuti.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge n. 3466 e abb., recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e

 

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degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

            rilevato che l'articolato incide prevalentemente sulla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che l'articolo 117, comma secondo, lettera p) ascrive alla competenza esclusiva dello Stato;

            evidenziato che la materia elettorale regionale è attribuita, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente e la disciplina del sistema di elezione del consiglio, della giunta e del presidente compete alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la riserva della piena competenza legislativa regionale in ordine alle specifiche modalità attraverso cui perseguire l'obiettivo della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive, anche in relazione all'ipotesi di nullità delle liste e dei cosiddetti listini collegati che non presentino i requisiti previsti.

 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

      1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali

 

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e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

          b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

          c) all'articolo 71:

              1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

              2) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

          d) all'articolo 73:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati

 

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nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

              2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

      2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30, al primo comma:

              1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 3-bis, dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,

 

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contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;»;

              2) alla lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

          b) all'articolo 33, al primo comma:

              1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;»;

              2) alla lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi,».

 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

      1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

      1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede

 

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    all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».


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