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PDL 5018

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5018



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011

Presentato il 29 febbraio 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Il Protocollo, fatto a Singapore il 24 maggio 2011, si compone di sette articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la vigente Convenzione fiscale tra l'Italia e Singapore, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 575.
      L'articolo I aggiorna il campo di applicazione oggettivo della Convenzione fiscale, includendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      L'articolo II modifica alcuni aspetti di carattere definitorio, per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso.
      L'articolo III aggiorna talune disposizioni dell'articolo 5, rubricato «Stabile organizzazione»,
 

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portando a dodici i mesi, in conformità agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'attuale termine di sei mesi previsto, in alcuni casi, per la configurazione di una stabile organizzazione.
      L'articolo IV riformula la disposizione (articolo 22) relativa al metodo di imputazione presente nella vigente Convenzione, per sopprimere il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per le imposte non pagate (cosiddette «matching credit»). La disposizione relativa a tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.
      L'articolo V modifica l'articolo 25 in materia di scambio di informazioni in conformità agli standard dell'OCSE, ampliando la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni e prevedendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario.
      Ai sensi dell'articolo VI, il Protocollo entrerà in vigore alla conclusione dello scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
      Infine, l'articolo VII afferma che il Protocollo rimarrà in vigore e che le relative disposizioni si applicheranno fino a che resterà in vigore la Convenzione, di cui forma parte integrante.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        In relazione alle modifiche previste nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, la cui parafatura si è conclusa il 29 marzo 2011, composto da sette articoli che vanno a modificare cinque articoli della medesima Convenzione, si espone quanto segue:

            1) la modifica dell'articolo 2, rubricato «L'oggetto», della Convenzione, prevista all'articolo I, aggiorna il campo di applicazione, includendo tra le imposte considerate anche l'IRAP; da quanto contenuto nella novella normativa non sono ravvisabili effetti per l'erario italiano con riguardo alla possibilità di fruire di credito d'imposta o meno in relazione a eventuali corrispondenti imposte pagate in Italia da residenti in Singapore;

            2) l'articolo III del Protocollo di modifica prevede un'estensione da sei (come era originariamente previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione in vigore dal 1979) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di «stabile organizzazione» relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione; in merito a tale nuova previsione normativa appare verosimile ipotizzare un possibile effetto positivo per il nostro erario in relazione all'estensione del citato lasso temporale, nei confronti dei cantieri italiani i quali, superando il limite dei sei mesi stabilito dalla vigente Convenzione ma restando entro il proposto limite dei dodici mesi, si vedrebbero attratti a tassazione in via esclusiva nel nostro Paese perdendo lo status di stabile organizzazione in Singapore; in modo speculare si andrebbe a verificare una perdita di attrazione per l'erario italiano per i cantieri operanti in Italia nelle stesse condizioni. In definitiva, considerando che le imprese italiane (tra cui figurano società quali Saipem spa, Pirelli Group, Italcementi ed altre – Fonte: Istituto nazionale per il commercio estero – Rapporti Paese Congiunti – Singapore – 1° semestre 2010) rappresentano verosimilmente realtà di maggiore rilevanza rispetto agli omologhi cantieri di imprese singaporiane operanti in Italia e che la fattispecie sembra rivestire scarsa rilevanza in considerazione delle differenze temporali che va a disciplinare, appare prudenziale confermare effetti non apprezzabili in termini di variazione di gettito;

            3) l'articolo IV prevede che all'articolo 22 della Convenzione (metodo per eliminare le doppie imposizioni) sia eliminato il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per imposte non

 

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pagate relativamente a canoni, dividendi e interessi (paragrafo 4 del citato articolo 22 della Convenzione), a partire dall'anno successivo a quello di entra in vigore del Protocollo; tuttavia, si ritiene che gli importi in oggetto siano di ammontare trascurabile;

            4) infine, l'articolo V, andando a modificare l'articolo 25 della Convenzione relativo allo scambio di informazioni, permetterà l'ampliamento della base giuridica disponibile per le Parti al fine di potenziare la cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente agli obiettivi di lotta all'evasione e di adeguamento agli standard dell'OCSE in materia, i cui effetti possono indicarsi come genericamente positivi in ragione della potenziale emersione di ulteriore base imponibile. Inoltre, si evidenzia come tale modifica possa verosimilmente agevolare l'uscita di Singapore dalle Black List italiane nelle quali è attualmente collocata nonché un suo futuro collocamento nelle costituende White List, andando a eliminare il vigente obbligo di interpello da parte delle realtà imprenditoriali italiane che svolgono attività nel territorio singaporiano.

        In definitiva, dall'entrata in vigore della Convenzione, così come modificata dal Protocollo aggiuntivo, non si prevedono apprezzabili effetti di gettito.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte 1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La necessità di procedere alla stipula di un Protocollo aggiuntivo che modifica la vigente Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali agli standard internazionali in materia, nonché alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano.

        Si evidenzia, in particolare, l'emendamento all'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione, che costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli standard dell'OCSE.

        Un altro obiettivo significativo dell'intervento è rappresentato dalla soppressione del meccanismo, già presente nell'articolo 22 della Convenzione, che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate in Singapore (cosiddetto «matching credit»). A tal fine, all'articolo IV del Protocollo viene riscritto il paragrafo concernente il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione tra l'Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni, firmata il 29 gennaio 1977, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 575.

        Oltre alla sostituzione dell'articolo 25 della Convenzione – di cui si è detto al punto 1) – gli emendamenti previsti dal Protocollo riguardano l'articolo 2 («L'oggetto»), l'articolo 3 («Definizioni generali»), l'articolo 5 («Stabile organizzazione») e l'articolo 22 («Metodo per eliminare le doppie imposizioni»).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni dell'atto internazionale in questione – al pari di quelle contenute nelle altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia –

 

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modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

        Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

        Per quanto riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, ai sensi dell'articolo VI questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

        Si segnala che la disposizione relativa all'eliminazione del «matching credit», di cui all'articolo IV del Protocollo, avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

        Pertanto l'intervento rispetta i princìpi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

        Pertanto, non avendo le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, l'accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        In base ai princìpi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'accordo in esame è, pertanto, obbligatoria l'approvazione

 

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parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge che comportano modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Singapore.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Premesso che il Protocollo di modifica riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

        In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni – al fine di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali – ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di convenzione concordato in sede OCSE.

        A tale modello si ispira, altresì, il presente Protocollo, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Dati i precedenti rapporti bilaterali tra l'Italia e Singapore nella materia in questione, l'intervento costituisce un adeguamento al mutato contesto economico-normativo.

        Inoltre, in considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di

 

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incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Come al punto 4).

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Come già rappresentato al punto 1), nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri, inclusa l'Italia, si ispirano, per lo più, al modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.

        Si ricorda, comunque, che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Singapore specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contenuto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

 

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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella. Il testo del Protocollo da ratificare è stato redatto secondo la prassi internazionale degli emendamenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto. Sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni operate sulla Convenzione del 1977.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano esservi deleghe sulle tematiche oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'entrata in vigore degli emendamenti non implica la necessità di adottare misure di adeguamento normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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