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PDL 124-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 124-859-937-3010-A



 

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n. 124, d'iniziativa del deputato ANGELI

Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono

Presentata il 29 aprile 2008

n. 859, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme per il reinserimento degli ex detenuti nell'attività lavorativa

Presentata il 7 maggio 2008


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 23 febbraio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 937, d'iniziativa dei deputati

D'IPPOLITO VITALE, CARLUCCI

Norme per favorire il lavoro dei detenuti

      Presentata il 9 maggio 2008

n. 3010, d'iniziativa dei deputati

RENATO FARINA, MOSCA, REALACCI, VIGNALI, POLLEDRI, SPOSETTI, TOCCAFONDI, ALBONETTI, ARMOSINO, BARBIERI, BERNARDO, BIASOTTI, BITONCI, BOBBA, BOFFA, BOSI, CALEARO CIMAN, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTAGNETTI, CASTIELLO, CECCUZZI, CERONI, D'ANTONA, DE MICHELI, DE NICHILO RIZZOLI, DELFINO, DI CENTA, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, DUILIO, ESPOSITO, FUCCI, GOTTARDO, GOZI, JANNONE, LANZILLOTTA, LARATTA, LISI, LUSETTI, MARGIOTTA, MARINELLO, MIGLIORI, MUSSOLINI, NASTRI, OLIVERIO, PAGANO, PALMIERI, MARIO PEPE (PD), PETRENGA, PEZZOTTA, PIANETTA, PIFFARI, PORTA, PUGLIESE, RAISI, RIVOLTA, RUBINATO, SAMPERI, SCALERA, SCANDROGLIO, SCHIRRU, SCILIPOTI, SISTO, SOGLIA, SPECIALE, TORAZZI, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO, VELLA, VOLONTÈ, ZACCHERA

Modifica alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni per le imprese e le cooperative sociali che favoriscono l'inserimento lavorativo dei detenuti

      Presentata il 2 dicembre 2009

(Relatore: MOSCA)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 124 Angeli ed abbinate, recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento penale» che le lettere e) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            condiviso pienamente l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti, ampliando la portata e gli effetti di talune delle misure agevolative previste dalla legislazione vigente favorendo e incentivando le imprese e le cooperative sociali pubbliche e private che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere;

            ritenuto che il regime di agevolazioni potrebbe essere ulteriormente definito prevedendo, ad esempio, che le somme stanziate dalle amministrazioni locali per i contratti di lavoro con i detenuti non siano considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità ovvero prevedendo maggiori agevolazioni per le imprese che facilitano l'inserimento lavorativo all'interno del carcere rispetto a quelle che creano occasioni di lavoro per i detenuti al di fuori del carcere;

            rilevata l'opportunità di prevedere con cadenza annuale o semestrale una relazione al Parlamento da parte del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con la quale sia dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio

 

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delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti, che secondo l'articolo 6 devono essere realizzati dall'amministrazione penitenziaria al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere con cadenza annuale o semestrale una relazione al Parlamento da parte del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con la quale sia dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio realizzati.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn.124 Angeli, 859 Pisicchio, 937 D'Ippolito Vitale, 3010 Renato Farina, come risultante dagli emendamenti approvati, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti;

            apprezzate le finalità del provvedimento e ribadito l'impegno volto a migliorare la condizione dei detenuti italiani all'estero,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre una disposizione volta ad agevolare il reinserimento anche dei cittadini italiani detenuti all'estero.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 124 ed abbinate, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            condivisa l'opportunità di rafforzare gli strumenti per l'inserimento lavorativo dei detenuti, in considerazione dell'effetto positivo esplicato dall'attività lavorativa di tali soggetti, sia ai fini della rieducazione sia ai fini della riduzione del tasso di recidività dei condannati;

            rilevata, tuttavia, l'esigenza di apportare talune correzioni alla formulazione delle norme agevolative di natura tributaria recate dal provvedimento, al fine di consentire l'effettiva fruibilità del beneficio, nonché di circoscrivere maggiormente l'ambito e la portata delle medesime agevolazioni,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 3 della legge n. 193 del 2000, novellato dall'articolo 3 del testo unificato, il quale stabilisce che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3 nel caso di assunzione di lavoratori detenuti, internati, che beneficiano delle misure alternative alla detenzione o ammessi al lavoro all'esterno, sia riconosciuto anche in favore delle cooperative sociali accreditate, nonché con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-bis della legge n. 193 del 2000, introdotto dall'articolo 5 del testo unificato, il quale prevede che il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 193 sia «suddiviso in parti uguali» tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, provveda la Commissione di merito a specificare che le cooperative sociali cui fanno riferimento le norme sono le cooperative sociali accreditate sia a livello regionale sia a livello statale;

            2) con riferimento ai nuovi articoli 3-bis e 3-ter della legge n. 193 del 2000, di cui all'articolo 3 del testo unificato, i quali introducono un credito mensile d'imposta in favore delle imprese che affidino a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi «costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti», sia all'interno sia all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza, nonché in favore di cooperative

 

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sociali, loro consorzi e comunità di recupero che inseriscano in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, provveda la Commissione a circoscrivere maggiormente l'ambito di applicazione del beneficio, in particolare definendo con maggiore precisione l'oggetto del credito d'imposta e le condizioni per la fruizione dello stesso;

            3) con riferimento al nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, introdotto dall'articolo 5 del testo unificato, il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, l'applicazione, «per le attività affidate», di un'aliquota IVA agevolata stabilita nella misura del 4 per cento «o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia», comunque in misura non inferiore al 4 per cento, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale risulta in contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA, che definisce in termini tassativi le aliquote previste per i diversi beni e servizi ed i casi in cui possono essere applicate a livello nazionale aliquote ridotte, né consente l'applicazione di aliquote inferiori al 5 per cento se non applicate già alla data del 1o gennaio 1991;

            4) sempre con riferimento al nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, provveda comunque la Commissione di merito a modificare la norma, la quale appare formulata in termini non del tutto perspicui, prevedendo eventualmente che l'attuazione della normativa sia subordinata alla previa autorizzazione degli organi comunitari, anche per quanto riguarda la sua compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e che l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata riguardi le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle cooperative sociali o dalle altre imprese cui le amministrazioni pubbliche affidino lo svolgimento di attività produttive svolte all'interno degli istituti penitenziari che costituiscono occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, nonché rinviando la definizione delle modalità attuative ad un atto di normativa secondaria;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, novellato dall'articolo 3 del testo unificato, il quale stabilisce che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, in favore delle cooperative sociali accreditate e delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, si applica anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione, o del lavoro all'esterno, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato delle predette misure, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

 

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chiarire esplicitamente che tale previsione costituisce una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella indicata dal comma 1 del medesimo articolo 3 della legge n. 193;

            b) con riferimento all'articolo 4, il quale prevede che «le modalità» e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter della stessa legge n. 193, come sostituiti o introdotti dal provvedimento, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale sia adottato dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché di specificare che il predetto decreto definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta; verifichi altresì la Commissione di merito se sia necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale in materia ogni anno, atteso che la continua modifica della disciplina relativa potrebbe costituire un ostacolo all'effettiva fruibilità dell'agevolazione;

            c) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-bis della legge n. 193 del 2000, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire un meccanismo attraverso il quale suddividere il credito d'imposta tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, ad esempio attraverso la previsione di un meccanismo di previa prenotazione – autorizzazione alla fruizione del beneficio; valuti inoltre la Commissione l'opportunità di specificare che il riparto riguarda le cooperative sociali accreditate le quali assumono i lavoratori;

            d) sempre con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 5-bis della legge n. 193, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricollocare la disposizione nel corpo del novellato articolo 3 della legge n. 193 del 2000.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato n. 124 Angeli e abbinate recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti», come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

            valutati molto positivamente gli obiettivi perseguiti da un provvedimento che, in attuazione del principio costituzionale del fine

 

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rieducativo della pena, introduce una serie di misure concrete volte a sostenere i percorsi di reinserimento e di integrazione dei detenuti e degli ex detenuti;

            ritenuto che le risorse della Cassa delle ammende debbano avere fra gli usi prioritari il finanziamento dei progetti diretti a sostenere l'assistenza ai detenuti ed i percorsi di reinserimento e di integrazione degli stessi,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se, sulla base delle positive esperienze pregresse, non sia opportuno promuovere, in maniera prioritaria nell'ambito carcerario e di reinserimento, attività ambientali quali ad esempio la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti allo scopo del recupero di materia;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere norme dirette a favorire l'inserimento dei detenuti nelle attività connesse alla esecuzione di lavori pubblici.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 124 Angeli e abbinate, recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

 

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            ritenuto condivisibile l'obiettivo della proposta di legge in oggetto, di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti attraverso l'ampliamento della portata e degli effetti delle misure agevolative previste dalla legislazione vigente a favore di cooperative sociali e imprese pubbliche e private, che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere;

            ritenuto altresì che il regime delle agevolazioni potrebbe essere ulteriormente definito prevedendo, ad esempio, che le somme stanziate dalle amministrazioni locali per i contratti di lavoro con i detenuti non vengano considerate al fine del rispetto del patto di stabilità ovvero prevedendo maggiori agevolazioni per le imprese che facilitano l'inserimento lavorativo all'interno del carcere rispetto a quelle che creano occasioni di lavoro per i detenuti al di fuori del carcere,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito i possibili profili problematici riguardanti il raddoppio del credito d'imposta a stanziamenti invariati, ai sensi dell'articolo 3 del testo unificato, ciò che potrebbe comportare una effettiva riduzione della platea dei detenuti cui viene offerta la possibilità di inserimento lavorativo;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare se l'istituzione di un ulteriore registro cui devono iscriversi le cooperative sociali, di cui all'articolo 5 del testo unificato, non possa tradursi in un inutile aggravio burocratico, essendo previsto in materia il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed esistendo già registri nelle regioni, ai sensi della legge n. 381 del 1991;

            c) valuti la Commissione di merito la congruità tra il riferimento alla legge n. 381 del 1991, concernente le persone svantaggiate in generale, contenuto nell'articolo 5, comma 3, e l'articolo 2, che fa riferimento ai soli detenuti;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'estensione a tutte le persone svantaggiate del credito d'imposta di cui all'articolo 3-ter, della deroga alle soglie stabilite dalla UE per le convenzioni di cui all'articolo 5-bis, comma 3, nonché dell'agevolazione IVA di cui all'articolo 5-ter.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge n. 124 Angeli e abbinate recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti»;

            rilevato che:

                le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di credito di imposta troveranno applicazione in coerenza con il regolamento (CE) n. 800/2008;

                le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali troveranno applicazione in coerenza con la direttiva 2004/18/CE;

                le disposizioni di cui all'articolo 5 appaiono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti

Art. 1.

      1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 le parole: «, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis,» sono soppresse;

          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
      «3-bis. Gli sgravi contributivi di cui al comma 3 del presente articolo si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, commi 3 e 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate,

 

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ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario».

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 3. – 1. Un credito mensile d'imposta pari almeno a 700 euro per ogni lavoratore assunto è concesso, con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, alle cooperative sociali accreditate, secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, in misura proporzionale delle giornate di lavoro prestate.
      2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.
      3. Il credito d'imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge

 

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n. 354 del 1975, e successive modificazioni.
      4. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.
      Art. 3-bis.1. È concesso un credito mensile d'imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per i detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1».

Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. – 1. Le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis, tenuto conto del limite minimo stabilito dall'articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione della richiesta del beneficio da parte dei soggetti interessati nonché del rilascio, nel rispetto

 

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del limite di spesa fissato, dell'autorizzazione alla effettiva fruizione del credito d'imposta nei limiti in essa indicati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis.1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
      2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
      3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per importi, al netto dell'IVA, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
      4. Le cooperative sociali di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presi

 

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    dente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature».

Art. 6.

      1. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
      2. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati ai sensi del comma 1.

Art. 7.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla presente legge e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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