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PDL 4869

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4869



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA

Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari

Presentata il 9 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Questa proposta di legge scaturisce dall'esigenza, diffusamente avvertita, di aprire una fase di rinnovamento nella classe dirigente parlamentare del nostro Paese, evitando che quella del deputato o del senatore diventi una vera e propria professione.
      In questi ultimi anni, in particolare dopo la fine della cosiddetta «prima Repubblica», i partiti politici sono venuti meno alla funzione di selezione e di formazione della classe dirigente, riducendosi a soggetti privi di alcuna dimensione democratica e preposti unicamente alla formazioni di liste da presentare alle elezioni. L'approvazione della nuova legge elettorale – successivamente definita «porcellum» – ha ulteriormente agevolato per interi decenni la permanenza in Parlamento degli esponenti politici che hanno il potere di redigere le liste e dei loro amici.
      È evidente che si tratta di una condizione non più tollerabile e in netto contrasto con lo spirito in virtù del quale i Padri costituenti diedero rilevanza costituzionale ai partiti politici e per il quale pensarono al mandato di deputato e di senatore della Repubblica come a un servizio temporaneo da rendere al Paese.
      L'introduzione di un limite ai mandati parlamentari può costituire un impulso determinante per rompere schemi e oligarchie ormai fin troppo consolidati, aprendo il Paese a un ricambio della classe dirigente e ad una conseguente rivisitazione del ruolo del parlamentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per tre legislature consecutive, anche di durata non ordinaria, all'ufficio di membro del Parlamento».


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