PDL 4901
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4901
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAL LAGO, STEFANI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, COMAROLI, CONSIGLIO, DI VIZIA, FABI, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MUNERATO, POLLEDRI, RIVOLTA, VANALLI
Modifica dell'articolo 23-bis e abrogazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati, anche indirettamente, a carico delle finanze pubbliche
Presentata il 24 gennaio 2012
Onorevoli Colleghi! — La recente manovra economica di fine anno – a noi tutti nota come «Manovra Monti» – ha dettato una serie di misure tese ad assicurare il pareggio di bilancio nel 2013 e tra queste alcune volte alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Riteniamo queste ultime puramente demagogiche, perché i grandi «papaveri di Stato», i burocrati della macchina amministrativa, sono stati comunque salvaguardati. La previsione di un limite per chiunque percepisca, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, infatti, rischia di non produrre gli effetti sperati perché il limite è alto, parametrato al Primo presidente della Corte di cassazione, cioè al magistrato con funzioni direttive apicali, e per di più ha escluso alcune categorie, come i
manager della RAI – Radiotelevisione italiana Spa e i presidenti delle autorità indipendenti. Ecco perché parliamo
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di interventi «demagogici», perché è comunque un fatto indiscusso che mentre la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di dirigenti e di
manager è rimessa ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti, la deindicizzazione delle pensioni basse e, più in generale, l'impoverimento di pensionati e di lavoratori per l'aumento di imposte dirette e indirette è vigente.
Con l'articolo unico della presente proposta di legge, novellando le disposizioni in materia di trattamenti economici e di compensi per gli amministratori di società di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, intendiamo dunque porre un limite ai cosiddetti «stipendi d'oro» con effetto immediato, includendo – senza esclusione alcuna – tutte le categorie di soggetti che direttamente o indirettamente gravano sulle finanze pubbliche e abbassando il limite massimo percepibile, rapportandolo allo stipendio dei parlamentari, cioè a 63.000 euro lordi annui, invece che a 305.000 euro.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
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n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
b) l'articolo 23-ter è abrogato.