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PDL 4854

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4854



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORDO, ESPOSITO, FADDA, GINEFRA, GRASSI, VELO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 20 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La necessità di modificare la legge elettorale vigente è, solo da ultimo, resa evidente dalla relativa semplicità con cui sono state raccolte 1.200.000 firme in calce alla proposta di referendum abrogativo del cosiddetto «Porcellum».
      Pur con gli opportuni distinguo, è anche a causa dell'attuale sistema elettorale se riscontriamo quotidianamente l'incremento della disaffezione dei cittadini nei confronti del Parlamento e della politica in generale. La «nomina» dei parlamentari da parte di leader o di gruppi dirigenti ristretti ha leso profondamente il principio della rappresentatività degli elettori e dei territori, ha aperto la strada a distorsioni significative del nostro sistema istituzionale e ha lacerato il rapporto tra la sovranità popolare e quella parlamentare.
      A nostro parere, tuttavia, anche il cosiddetto «Mattarellum», che ritornerebbe in vigore qualora il referendum abrogativo del «Porcellum» fosse ammesso dalla Corte costituzionale e poi accolto favorevolmente dagli elettori, non risolverebbe parte dei problemi contenuti nella legge elettorale vigente.
      Intanto perché non consente ai cittadini di scegliere direttamente i parlamentari inseriti nel listino proporzionale (pari al 25 per cento degli eletti) e lascia agli stessi leader di partito il potere di indicare la gran parte dei candidati nei collegi maggioritari, riservando di fatto agli elettori solo il voto dei simboli delle liste o delle coalizioni.
 

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Inoltre, alla prova dei fatti, il «Mattarellum» non ha garantito la stabilità di governo; al contrario, ha incentivato la proliferazione di partiti e la frammentazione della rappresentanza istituzionale.
      Per consentire al sistema elettorale di incrementare il tasso sostanziale di rappresentanza dei cittadini la via più proficuamente percorribile appare essere la reintroduzione delle preferenze, ossia la possibilità offerta agli elettori di scrivere sulla scheda elettorale il nome del candidato prescelto.
      Con la presente proposta di legge, si prevede la reintroduzione delle preferenze e l'attribuzione dei seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. Inoltre, il numero massimo dei candidati per ciascuna lista di ogni circoscrizione elettorale, che corrisponde al territorio della provincia, è stabilito sulla base del numero dei deputati attribuito a ciascuna provincia medesima in proporzione alla popolazione residente.
      Allo scopo di favorire una ragionevole articolazione politica della rappresentanza istituzionale e di impedire la sua eccessiva frammentazione, con i già noti riflessi negativi sul numero dei gruppi parlamentari, la proposta di legge prevede di innalzare al 5 per cento la soglia di sbarramento per l'ingresso alla Camera dei deputati della singola lista. Per la stessa ragione, il quorum per le coalizioni di liste è fissato al 15 per cento e al 3 per cento quello della singola lista che ne fa parte.
      La stabilità di governo è rafforzata dal premio di maggioranza attribuito, a differenza di quanto previsto dalla legge elettorale vigente, alla coalizione o alla singola lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi che, in tal caso, conquista il 55 per cento dei seggi della Camera dei deputati. Lo stesso premio di maggioranza spingerebbe le singole forze politiche a coalizzarsi, assicurando l'attuazione del condivisibile principio assunto dai sistemi politici bipolari in base al quale le forze politiche dichiarano prima delle elezioni con quali alleati governeranno in caso di vittoria elettorale. Qualora il 40 per cento dei consensi non sia raggiunto da alcuna coalizione o lista singola, i seggi saranno distribuiti proporzionalmente al risultato elettorale di ciascuna lista.
      La proposta di legge elettorale introduce anche il principio della parità di genere, con la previsione di liste di candidati composte per metà da uomini e per metà da donne e con la possibilità offerta agli elettori di esprimere fino a due preferenze a condizione che tale opzione garantisca l'alternanza di sesso.
      Infine, viene cassata la possibilità, prevista dall'attuale sistema elettorale, di candidarsi in più circoscrizioni elettorali.
      Sono queste le ragioni che motivano la presente proposta di legge per l'elezione dei deputati che sottoponiamo alla Vostra attenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
      2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, cui spetta un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse, secondo i dati dell'ultimo censimento disponibile. La sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale è istituita nel comune con maggior numero di abitanti della provincia medesima. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.
      3. Ogni elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve

 

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riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
      4. L'elettore esprime i voti oppure il voto di preferenza scrivendo solo il cognome, o, in caso di omonimia, il cognome e il nome nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta.
      5. I voti di preferenza assegnati ai candidati si intendono espressi anche in favore della lista alla quale appartengono i candidati medesimi»;

          c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Ogni lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla circoscrizione ed è composta, a pena di inammissibilità, da un numero eguale di candidati per ciascun sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;

          d) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elezione è altresì nulla se il candidato si presenta, anche se con la stessa lista, in più circoscrizioni elettorali»;

          e) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 68, sono sostituiti dai seguenti:
      «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze espresse per i candidati della lista medesima. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e delle eventuali preferenze per i candidati delle liste medesime.
      3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti

 

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sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa è subito impresso il timbro della sezione»;

          f) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e di preferenza»;

          g) il secondo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

          «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, attribuiti o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati delle liste medesime, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli»;

          h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) determina la cifra individuale circoscrizionale di ogni singolo candidato di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da ogni lista e dai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato della lista medesima nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e quella individuale circoscrizionale di ciascun candidato della lista medesima nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione»;

 

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          i) il comma 1 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

          «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e verifica, ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, se una coalizione di liste o una lista non collegata abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi;

          3) individua quindi:

              a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

              b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il

 

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20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano

 

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conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          6) qualora la coalizione di liste collegate o la lista non collegata che abbia ottenuto il maggior numero di consensi e che presenti i requisiti di cui al numero 5), abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi, le attribuisce 340 seggi, secondo le modalità di riparto di cui al numero 7). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia prevista al primo periodo del presente numero il riparto avviene in maniera proporzionale fra tutte le liste o coalizioni di liste che presentino i requisiti di cui al numero 5);

          7) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al

 

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numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con
 

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la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 7). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine

 

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decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate»;

          l) il comma 1 dell'articolo 84, è sostituito dal seguente:

          «1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, in ordine decrescente, i candidati compresi nella lista medesima che abbiano conseguito le cifre elettorali circoscrizionali più alte. A parità di cifra individuale circoscrizionale, è eletto il candidato che precede nella lista secondo l'ordine di presentazione»;

              m) la tabella A è abrogata.


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