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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4854 |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, cui spetta un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse, secondo i dati dell'ultimo censimento disponibile. La sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale è istituita nel comune con maggior numero di abitanti della provincia medesima. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.
3. Ogni elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve
c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ogni lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla circoscrizione ed è composta, a pena di inammissibilità, da un numero eguale di candidati per ciascun sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;
d) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elezione è altresì nulla se il candidato si presenta, anche se con la stessa lista, in più circoscrizioni elettorali»;
e) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 68, sono sostituiti dai seguenti:
«3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze espresse per i candidati della lista medesima. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e delle eventuali preferenze per i candidati delle liste medesime.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
f) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e di preferenza»;
g) il secondo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, attribuiti o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati delle liste medesime, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli»;
h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la cifra individuale circoscrizionale di ogni singolo candidato di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da ogni lista e dai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato della lista medesima nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e quella individuale circoscrizionale di ciascun candidato della lista medesima nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione»;
i) il comma 1 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e verifica, ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, se una coalizione di liste o una lista non collegata abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
6) qualora la coalizione di liste collegate o la lista non collegata che abbia ottenuto il maggior numero di consensi e che presenti i requisiti di cui al numero 5), abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi, le attribuisce 340 seggi, secondo le modalità di riparto di cui al numero 7). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia prevista al primo periodo del presente numero il riparto avviene in maniera proporzionale fra tutte le liste o coalizioni di liste che presentino i requisiti di cui al numero 5);
7) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 7). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
l) il comma 1 dell'articolo 84, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, in ordine decrescente, i candidati compresi nella lista medesima che abbiano conseguito le cifre elettorali circoscrizionali più alte. A parità di cifra individuale circoscrizionale, è eletto il candidato che precede nella lista secondo l'ordine di presentazione»;
m) la tabella A è abrogata.
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