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PDL 4602

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4602



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, FAVIA, PIFFARI, PORCINO, ROTA

Modifiche all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di cumulo tra indennità parlamentare e altri redditi

Presentata il 26 agosto 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo scopo della presente proposta di legge è quello di dare una risposta al dibattito in corso sui costi della politica e di contribuire a restituire al Parlamento il rilievo e la dignità che alcuni comportamenti hanno duramente colpito.
      Con questa proposta di legge si intende introdurre, sull'esempio della normativa in vigore negli Stati Uniti d'America, un limite alla possibilità per i membri del Parlamento di cumulare l'indennità parlamentare con altre fonti di reddito derivanti da attività lavorative extra parlamentari.
      «Un membro, delegato, commissario residente, funzionario o dipendente della Camera non può percepire un reddito esterno annuale superiore al 15 per cento della retribuzione base prevista per il secondo livello dell’Executive Shedule»: così recita la rule XXV – Limitations On Outside Earned Income And Acceptance Of Gift – del Congresso degli Stati Uniti d'America.
      L'articolo 69 della Costituzione riconosce ai membri delle Camere un'indennità stabilità dalla legge.
      Dall'analisi di questa disposizione si ritiene che l'introduzione di un limite alla possibilità di cumulo non contrasti con i dettami costituzionali, in quanto lascia impregiudicato il diritto di tutti i parlamentari di percepire la medesima indennità stabilita per legge. La ratio di tale indennità è rappresentata dalla necessità di garantire a ciascun eletto (senatore e deputato) di esercitare liberamente le proprie funzioni, senza pressioni esterne – soprattutto economiche – tenuto conto che compito primario, se non unico, del parlamentare deve essere quello di dedicare tutto il proprio tempo
 

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e il proprio impegno all'esercizio del mandato parlamentare.
      L'introduzione di un limite al cumulo dell'indennità parlamentare con ulteriori forme di reddito esterne derivanti da attività di lavoro autonomo o dipendente non solo non presenta profili di incompatibilità costituzionale, ma appare anzi opportuna e doverosa.
      Nel nostro Paese i parlamentari non hanno restrizioni rispetto alla possibilità di percepire redditi da attività lavorative esterne. Questo ha generato effetti negativi sia sull'impegno assunto in Parlamento, sia sulla stessa decisione di candidarsi, che possiamo definire in contemporanea «conflitto di tempo e conflitto di interessi».
      Da una ricerca scientifica di un gruppo di economisti, Vincenzo Galasso (IGIER – Università Bocconi), Andrea Mattozzi (California Institute of Technology), Massimiliano Landi (Singapore Management University) e Antonio Merlo (università della Pennsylvania), intitolata «The labor market of Italian Politicians», presentata alla X Conferenza europea della Fondazione Rodolfo De Benedetti su «La selezione della classe dirigente», emerge che il tasso di partecipazione in Parlamento si riduce, in media, dell'1 per cento ogni 10.000 euro di reddito extra percepito.
      Conflitto di tempo, quindi, ma anche e soprattutto conflitto di interessi.
      La possibilità di continuare a esercitare un'altra attività, remunerata direttamente o indirettamente, incentiva la candidatura di quanti sono mossi da interessi economici a discapito di coloro che sono invece ispirati da ragioni ideali.
      Con la presente proposta di legge si propone di introdurre due nuovi commi nel testo dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 261: il nuovo terzo comma prevede il divieto per i membri del Parlamento di percepire, direttamente o indirettamente, un reddito extra rispetto all'indennità parlamentare annuale, derivante sia da lavoro autonomo sia dipendente, superiore al 10 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo riconosciuto ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate; il nuovo quarto comma prevede la devoluzione agli Uffici di presidenza delle Camere della determinazione della modalità per rendere effettivo il divieto proposto, dell'individuazione di opportuni controlli e sanzioni per garantire il rispetto delle disposizioni, dell'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza del divieto stesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Ai membri del Parlamento è fatto divieto di percepire, direttamente o indirettamente, un reddito ulteriore rispetto all'indennità di cui al primo comma, derivante da lavoro autonomo o dipendente, superiore al 10 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      Gli uffici di presidenza delle Camere determinano le modalità e i controlli necessari per rendere effettivo il divieto di cumulo, definiscono il regime sanzionatorio in caso di inosservanza del divieto e provvedono all'applicazione delle sanzioni».


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